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Opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria

La sentenza affronta la questione della legittimità di un preavviso di iscrizione ipotecaria, valutando la prescrizione dei crediti e la regolarità delle notifiche. Si evidenzia la differenza tra preavviso e iscrizione e si analizzano i termini di prescrizione e decadenza, nonché le conseguenze della mancata opposizione nei termini.

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Pubblicato il 22 gennaio 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa NOME COGNOME

ha pronunciato a seguito del deposito di note di trattazione scritta, mediante deposito nel fascicolo telematico

SENTENZA N._189_2025_- N._R.G._00019792_2022 DEL_10_01_2025 PUBBLICATA_IL_10_01_2025

completa di dispositivo e motivi della decisione nella causa civile iscritta al n. 19792/2022 R.G.A.P. vertente TRA elettivamente domiciliato in Pozzuoli (Na), in INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per procura ad litem rilasciata foglio separato Opponente in persona del legale rappresentante pro tempore – anche quale procuratore speciale della in persona del legale rappresentante pro tempore in virtù di procura del 3.07.2014 per notar notaio in Tivoli, Rep 37521 raccolta n. 5761 -, elettivamente domiciliato in Napoli alla INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 23.01.2023 Opposti , in persona del Procuratore legale rapp.p.t. dom.to in San Gennaro Vesuviano , alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria Opposta

Oggetto: comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 5 novembre 2022 ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro chiedendo, in via cautelare, sospendere, l’efficacia esecutiva della comunicazione di iscrizione di ipoteca n. NUMERO_CARTA notificata in data 30/09/2022 relativamente agli avvisi di addebito indicati nel “dettaglio delle somme da pagare” e quindi l’efficacia esecutiva degli avvisi stessi e di ogni eventuale altro atto connesso; – dichiararsi la nullità e/o annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, perché fonda su avvisi di addebito , la cui efficacia esecutiva è stata sospesa giudizialmente, con ogni conseguenza in ordine alla condanna alle spese e competenze di lite dell’ , oltre che risarcitoria, da liquidarsi in via equitativa, essendo il danno in re ipsa ai fatti come esposti e documentati;

– dichiararsi la nullità e/o l’annullamento della comunicazione di iscrizione di ipoteca n. NUMERO_CARTA e degli avvisi di addebito presupposti (n. NUMERO_CARTA

n. NUMERO_CARTA;

n. NUMERO_CARTA;

n. NUMERO_CARTA;

n. NUMERO_CARTA; n. NUMERO_CARTA;

n. NUMERO_CARTA;

n. NUMERO_CARTA;

n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA poiché illegittimi ed erronei, con ogni conseguenza in ordine atti e per l’effetto dichiari altresì non dovute le sanzioni per evasione, ogni somma aggiuntiva, gli interessi di mora ed i compensi per la riscossione relativi;

d) e comunque annulli le pretese di pagamento cartolarizzate nei suddetti atti per estinzione per prescrizione di esse e prima ancora per decadenza, con ogni conseguenza in ordine all’annullamento dell’iscrizione di ipoteca;

e) in via del tutto subordinata, per l’ipotesi di annullamento parziale degli avvisi di addebito, annulli comunque l’iscrizione di ipoteca, se nelle more iscritta, se al di sotto della soglia limite ex lege di € 20.000,00;

f) con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione.

Ha dedotto :

a) l’ erronea emissione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca poiché l’efficacia esecutiva degli avvisi di addebito su cui essa è fondata, è stata sospesa dall’intestato Tribunale di Napoli, già adito con ricorso iscritto a ruolo al n. di R.G. 4228/2022;

b) la prescrizione quinquennale dei crediti recati dai predetti avvisi di addebito presupposti, di cui non ha mai ricevuto notifica ed in ogni caso prescritti già alla data di ricezione dell’intimazione di pagamento (27/01/2022) impugnata con il ricorso R.G. n. 4228/2022;

c) la non debenza dei crediti pretesi per l’anno 2016 stante la cessazione della partita IVA proprio in quell’anno;

d) in subordine la decadenza ex art. 25 del dlgs. n. 46 del 1999:

e) l’’inesistenza di crediti presupposti per sanzioni per evasione, di somme aggiuntive, di interessi di mora, spese di notifica e compensi di riscossione;

f) l’unico immobile di proprietà di esso opponente (nella misura del 50%) è l’abitazione in Napoli, al INDIRIZZO residenza sua e della famiglia in comproprietà con il coniuge e adibita a casa coniugale, come tale impignorabile salvo astrattamente l’iscrizione avvenga e sia ridotta al di sotto dell’importo di € 20.000,00, comunuqe sarebbe nulla per divieto ex lege.

Designata la scrivente a seguito di scardinamento del 13.12.2022, nel costituirsi tempestivamente, l’Agente della RAGIONE_SOCIALE ha eccepito:

l’inammissibilita’ improcedibilità, improponibilità della domanda deducendo la rituale notifica dell’ “ iscrizione ipotecaria”, la validità della notifica di una serie di atti prodromici all’” iscrizione ipotecaria “ indicati in dettaglio, la validità delle riproduzioni fotostatiche, il difetto di procura ad litem, la durata decennale del termine di prescrizione del diritto alla riscossione del credito, la nullità dell’azione per la confusionaria esposizione dei motivi di contestazione , il periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla Legge 147/2013 “Legge di Stabilità per il 2014” dal 1/01/2014 – 15/06/2014 , la sospensione dell’attivita’ della riscossione disposta dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), convertito in Legge n. 77/2020 dall’8 marzo e il 31 agosto 2020 poi differito al 15 ottobre 2020 e successivi , la propria carenza di legittimazione passiva. Ha concluso per il rigetto della domanda , per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, in ipotesi di soccombenz perché fosse tenuta indenne essa comparente dal governo delle spese, vittoria di spese oin subordine la compensazione delle spese di lite.

e la Società di cartolarizzazione si sono costituiti tempestivamente eccependo:

il difetto di legittimazione passiva della la tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, l’irretrattabilità delle pretese cristallizzate negli avvisi di addebito stante la ritualità delle notifiche la inammissibilità e infondatezza delle eccezioni di merito, la sospensione dei termini prescrizionali per la normativa Covid, concludendo per l’inammissibilità dell’opposizione, in via gradata, per il rigetto dell’opposizione e, in via di ulteriore subordine, per la condanna al pagamento delle somme dovute per le poste azionate, vittoria di spese. All’udienza di discussione, le oerti sono state onerate di offrirre prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 1609/2023 pubblicata in data 08/03/2023, relativa a sette dei dieci avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca.

Rinviata la causa in attesa del passaggio in giudicato della suddetta sentenza gravata da appello , è stata acquisita ai sensi dell’art. 421 c.p.c. la sentenza della CdA , la causa viene decisa all’esito del deposito delle note di trattazione scritta.

In riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, va dapprima dichiarato il difetto di legittimazione passiva di atteso che essa è totalmente estranea alla gestione della procedura di recupero esperita in specie con gli avvisi di addebiti emessi e gravati in ossequio all’art. 30 d.l. 31.5.2010 n. 78.

Di contro , sussiste la piena legittimazione passiva del Concessionario in relazione alla legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria, per la elementare ragione che si tratta di atto formato dal Concessionario e che appartiene alla fase della riscossione.

Oggetto di causa è la comunicazione preventiva di ipoteca ovvero il c.d. preavviso di ipoteca e non invece, come più volte ripetuto da , l’iscrizione di ipoteca, atto completamente distinto e successivo rispetto al preavviso.

Gli atti prodromici in base ai quali il preavviso di iscrizione ipotecaria è stato emesso sono i seguenti :

1) n. 371 2012 0017272 742 000;, 2) n. 371 2013 NUMERO_DOCUMENTO

802 000, 3) n. 371 2013 0010927600 000; 4) n. 371 2014 0002923111 000; 5) n. 371 2014 0009624 868 000, 6 n. 371 2014 0021681211 000, 7) n. 371 2015 0009225 759 000;

8) n. 371 2016 0006371 147 000, 9) n. 371 2016 0017421870 000 10) n. 371 2017 0008203 331 000, Con sentenza n. 1609/2023, confermata dalla Corte d’Appello con sentenza n. 3497/2024 sono stati dichiarati non dovuti gli importi di cui agli avvisi sub 1), 2), 3), 4) , 5) , 6) , 7) mentre è stata accertata la debenza di cui all’avviso n. 10) L’indagine sulla corretta notifica degli avvisi di addebito sottesi al preavviso di iscirzioen ipotecaria si riduce, dunque, all’esame della notifica degli AVA sub 8) e 9). Per l’AVA n. NUMERO_CARTA 2016 NUMERO_CARTA l’ ha offerto prova idonea della notiifca a mezzo racc. a r. ricevuta il 17.11.2016, per l’AVA n. NUMERO_CARTA NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_CARTA

Per entrambi il quinquennio non si è maturato perché l’ ha eccepito la sospensione per due periodi dei termini di prescrizione, il primo corrente dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (129 giorni), il secondo corrente dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (182 giorni), rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall’articolo 37, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). Il quinquennio successivo è stato utilmente interrotto dalla notifca del preavviso di iscrizione di ipoteca avvenuta il 30.9.2022.

Sotto altro profilo , le censure mosse da parte opponente in relazione all’AVA sub10) n. NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_CARTA è sufficiente osservare che il Tribunale si è già pronunciato con sentenza confermata in appello senza che lo formulasse appello incidentale sicchè la relativa statuizione è senz’altro passata in giudicato.

A nulla valgono poi, il disconoscimento delle sottoscrizioni aposta in calce agli avvisi di ricevimento perché per un verso, generico, per altro irrilevante.

Invero la non riconducibilità della sottoscrizione al ricorrente nella notifica amezzo posta è del tutto irrilevante.

Secondo consolidata giurisprudenza ( da ultimo Cassazione n. 728 del 22 novembre 2024 ) nella notificazione a mezzo posta, l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890/1982 fa fede fino a querela di falso..

Pertanto, l’avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall’agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non avere mai apposto la propria firma sullo stesso avviso ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass. Sez. 6-2, ord. 3 settembre 2019, n. 22058; Cass., Sez. 2, sent. 18 settembre 2020, n. 19512).

Quanto alla eccezione d’illeggibilità della firma, va osservato che se la firma della persona cui l’atto stato consegnato non sia leggibile nell’avviso di ricevimento non vi siano indicate le generalità, l’atto deve ritenersi pur sempre valido.

Secondo Cass. n. 1091/2013):

“se, manchino nell’avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l’atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’Ufficio postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico Si rammenta poi con Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020,

n.8297 che l’avviso di ricevimento del piego notificato a mezzo posta ha natura di atto pubblico e che la sua efficacia probatoria può essere contestata solo proponendo querela di falso (Cass. 8082/2019).

Dalla ritualità della notifica discende che la mancata tempestiva opposizione nel termine perentorio di 40 giorni ha reso irretrattabile il merito della pretesa contributiva recata dall’avviso di addebito dell’ , che, dall’ 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. 23397/2016-.

Il termine di 40 giorni stabilito dall’art.24 del D.Lgs. n.46/1999 per la proposizione dell’opposizione deve essere considerato perentorio.

Invero, l’art. 24, 5° co., cit., nello stabilire il termine di 40 gg,, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l’iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l’altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo (v. Cass.sentenza n.2835 del 5.2.2009):

Scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art.24 D.Lgs. 46/99, l’opposizione tardiva – anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell’ente previdenziale – non sia ammissibile.

D’altro canto, ammettendo la possibilità di esperire un´azione di accertamento successiva al decorso del termine per l´opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini.

La perentorietà del termine, come anzidetto, importa la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi ed essa o è “sostanziale” o non è.

Ne discende che non possono trovare spazio nel presente giudizio di accertamento negativo neanche le censure attoree volte a contestare la debenza delle somma portate dalle richiamate cartelle esattoriali ed avvisi fondate sull’assunto dell’inesattezza degli importi richiesti a titolo di interessi di mora e di compenso di riscossione.

Quanto alla eccepita decadenza ex art. 25 d.lgs 46/99, si osserva che tale vizio, dedotto come decadenza ex art. 25 d.lgs 46/99, attiene alla regolarità formale della cartella di pagamento e/o di altro atto impositivo e ne va rilevata l’intempestività sensi dell’art. 617

c.p.c. con conseguente inammissibilità dell’opposizione ( Cassazione civile sez. III, 14/03/2016, n.4884).

Va comunque evidenziato che, in caso di ammissibilità e fondatezza, il dedotto vizio formale non farebbe venir meno l’obbligo del giudice di accertare la sussistenza dell’obbligo contributivo, alla stregua dei principi evidenziati dalla giurisprudenza della Suprema Corte Corte ( Cass. n. 11972/2020), secondo cui “la ritenuta ‘accertamento, nel merito, della fondatezza dell’obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati)”, e ciò poichè “un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo comporta soltanto l’impossibilità, per l’istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento, in sede giudiziaria, dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito”, ricorrendo i medesimi principi che governano l’opposizione al decreto ingiuntivo (C. Cass. Sez. lav. Ord., 23-01-2020, n. 1558). Conclusivamente l’opposizione va accolta in parte qua, nel senso che il preavviso di iscrizione di ipoteca è illegittimo nella parte concernente gli avvisi di addebito da sub 1) a sub 7) mentre è legittimo con reiezione della domanda in relazione ai restanti tre avvisi di addebito sub 8), 9) e 10) con assorbenza di ogni altra questione.

Quanto al limite del valore per l’iscrizione dell’ipoteca si osserva che il preavviso concerne molteplici crediti, estranei alla cognizione del giudicante, che oltrepassano di gran lunga il limite di 20mila euro introdotto con il Dl n. 16/2012 in sostituzione del precedente valore di 8mila euro e va computato considerando tutti i ruoli affidati alla (Cassazione, sentenza n. 20055/2015).

Le spese si compensano integralmente sia nei confronti del Concessionario sia dell’Ente impositore, tenuto conto della reciproca soccombenza.

il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:

1) accoglie in parte qua l’opposizione e dichiara illegittimo il preavviso di iscrizione ipotecaria con riferimento agli Avvisi di addebito indicati in parte motiva;

2) respinge nel resto l’opposizione e dichiara legittimo il preavviso di iscrizione ipotecaria con riferimento agli Avvisi di addebito di cui in motivazione;

3) spese compensate.

Si comunichi.

Così deciso all’esito di trattazione scritta in Napoli il 10.1.2025 Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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