La sentenza affronta il tema dell’opposizione a precetto e della compensazione delle spese processuali in caso di pagamento frazionato e successiva erronea convinzione di mancato pagamento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini SEZIONE CIVILE Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._228_2024_- N._R.G._00000223_2024 DEL_12_09_2024 PUBBLICATA_IL_12_09_2024
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 223/2024 promossa da:
con sede in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore ;
rappresentato e difeso dagli avv. NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Rimini presso la sede dell’INDIRIZZO Provinciale sita a Rimini in INDIRIZZO OPPONENTE contro (cod. fisc.
)
rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, INDIRIZZOINDIRIZZO OPPOSTO
OPPOSIZIONE A PRECETTO
Conclusioni delle parti all’udienza del 12�92024:
Per la parte opponente :
Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
Per la parte resistente :
Dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Risulta circostanza documentale e pacifica che l’ in corso di causa abbia corrisposto al le somme di cui all’atto di precetto corrispondenti alle spese processuali liquidate dal Giudice del Lavoro di Rimini con sentenza n. 165/2022 del 2/11/2022 ma con pagamento frazionato – ed in particolare a luglio 2023 l’importo di €. 1.056,37 corrispondente all’I.V.A. e in epoca successiva la restante parte corrispondente alla somma capitale – a causa di un blocco della trasmissione dello stato della riscossione per implementazioni informatiche nazionali :
ciò che ha indotto il ricorrente nella erronea convinzione del mancato pagamento delle sue spettanze.
Per questo sussistono fondate ragioni per compensare parzialmente le spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l’art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da con ricorso depositato il giorno 20�22024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa per un terzo le spese processuali e condanna l’ alla rifusione della restante quota di 23 delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate, per tale quota, in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali e IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Rimini, all’udienza pubblica del giorno 12�92024.
IL GIUDICE NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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