IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SETTIMA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
NOME COGNOME Presidente NOME COGNOME COGNOME Consigliere relatore NOME COGNOME Consigliere ausiliario
SENTENZA N._664_2025_- N._R.G._00005470_2020 DEL_30_01_2025 PUBBLICATA_IL_30_01_2025
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5470/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 27.11.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., e vertente TRA (c.f. elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l’avv. NOME COGNOMEc.f. ) e l’avv. NOME COGNOMEc.f. ), che la rappresentano e difendono per procura in atti – APPELLANTE – (c.f. elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l’avvocato NOME COGNOME (c.f. che lo rappresenta e difende per procura in atti – APPELLATO- Oggetto: appello di nei confronti di , avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma, n° 5622/2020, pubblicata in data 01.04.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 14390/2017, promosso da nei confronti di – oggetto: opposizione a precetto- assegno bancario – IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato il 28.02.2017, oppone il precetto C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. per il pagamento di euro 6.500,00, portato all’incasso e risultato essere stato emesso in difetto di provvista chiedendo:
“- in via preliminare sospendere l’efficacia esecutiva dell’assegno n. 7204564634NUMERO_DOCUMENTO tratto su e recante data 25.11.2016, ovvero sospendere l’esecuzione eventualmente iniziata nelle more del presente procedimento, per le ragioni di estrema urgenza sopra specificate;
– sempre in via preliminare, sospendere il presente procedimento in attesa della definizione del giudizio penale attualmente pendente nei confronti del sig. attualmente sub indagini (nr. 57855/16 R.G.R.N.);
– nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della sopra esposta istanza di sospensione del presente procedimento, e sempre previa sospensione dell’esecutività del titolo/dell’esecuzione, accertare e dichiarare che l’atto di precetto in questa sede opposto e/o l’assegno n. NUMERO_DOCUMENTO sono illegittimi, nulli, inammissibili ed inefficaci, ovvero annullarli o comunque revocarli, per tutti i motivi sopra illustrati;
– condannare il Sig. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in favore della Sig.ra –da quantificarsi in via equitativa- per aver ingiunto alla odierna opponente il pagamento degli importi indicati nell’atto di precetto nella piena consapevolezza di non averne titolo/diritto;
– in ogni caso, condannare il convenuto opposto al rimborso delle spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle riportate conclusioni, la llega di aver presentato, il 22.12.2016, denuncia-querela nei confronti del che, dopo averla sedotta, l’ha convinta a costituire una ditta individuale, con false promesse di un ritorno economico e indotta a contrarre due prestiti ( il primo, nel dicembre 2015, presso la Deutsche Bank, per un totale di 21.092,00 euro, l’altro, nel gennaio 2016, presso la Compass Bank S.p.A., per un totale di 22.790,88 euro), poi costringendola a consegnargli il denaro ottenuto in prestito e tutti i suoi risparmi, con la minaccia di diffondere foto/video di un incontro sessuale, se non avesse acconsentito. In tale contesto è stato emesso l’assegno, oggetto del precetto, non compilato quanto al nominativo del beneficiario e alla data, avendo inserito solo importo e la sottoscrizione autografa, con il preciso accordo che non sarebbe stato utilizzato se non “per garantire dei pagamenti che di lì a poco sarebbero giunti in favore della ditta individuale costituita dall’opponente”.
Il 07.07.2017, si costituisce ;
resiste alla opposizione di cui chiede il rigetto, allegando che l’assegno è stato emesso a fronte di prestazioni lavorative da lui sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< 1) RIGETTA l’opposizione;
2) condanna l’opponente al rimborso, in favore del creditore opposto, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.738,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, rimborso I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, in solido tra loro, dichiaratisi antistatari.
Dichiara assorbite le ulteriori domande proposte da parte opponente>>.
Di seguito, i motivi della decisione.
on ha disconosciuto l’autografia della sottoscrizione dell’assegno bancario e della compilazione dell’assegno riferita all’importo compilatovi, limitandosi a disconoscere la compilazione della data e del beneficiario.
Nel giudizio di opposizione ad un’esecuzione fondata su un assegno bancario, ove l’opponente deduca che il titolo, di cui appare traente e del quale non disconosca la sottoscrizione relativa al rapporto di emissione, è stato alterato con l’indicazione di un terzo prenditore in luogo dello stesso emittente, la deduzione non rileva se non accompagnata dalla querela di falso, in ragione dell’efficacia conseguita ai sensi dell’art. 2702 c.c. dall’assegno, quale scrittura privata che si ha legalmente per riconosciuta (Cass. N. 12892/12) e la on ha proposto querela di falso. La opponente allega la invalidità dell’atto di precetto per assenza di causa giustificatrice dell’assegno bancario azionato, in quanto l’assegno consegnato al sarebbe stato emesso a garanzia di somme che la società commerciale, da lei costituita, avrebbe dovuto incassare, in assenza di una obbligazione a proprio carico e in favore del Tale operazione economica, tuttavia, è illogica, dato che è il debitore, e mai il creditore, a rilasciare garanzia, ai sensi dell’art. 1179 c.c. on dimostra l’assenza di un rapporto sottostante di debito verso il e il documento prodotto dal a sostegno del proprio credito “non è stato inficiato”. La documentazione relativa alle indagini in corso nulla prova:
la prova dei fatti idonea ad essere utilizzata nel processo civile si forma solamente nel dibattimento, ai sensi dell’art. 654 c.p.p.
” atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni.
1) In via preliminare e inaudita altera parte, disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza (…) 2) Nel merito, riformare la sentenza in questa sede impugnata perché illegittima in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte e per l’effetto:- accertare e dichiarare che l’atto di precetto oggetto di opposizione nel procedimento n.r.g. 14390/17 e/o l’assegno n. NUMERO_CARTA sono illegittimi, nulli, inammissibili ed inefficaci, ovvero annullarli o comunque revocarli, per tutti i motivi sopra illustrati,- per l’effetto, ordinare al sig. la restituzione in favore della sig.ra delle somme assegnate al medesimo e dal medesimo già interamente riscosse, oltre alle spese di pignoramento, in esecuzione del suddetto titolo;- condannare il Sig. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in favore della Sig.ra -da quantificarsi in via equitativa- per aver ingiunto e preteso il pagamento degli importi indicati nell’atto di precetto nella piena consapevolezza di non averne titolo/diritto; 3) In ogni caso, riformare la sentenza in questa sede impugnata revocando la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado a carico dell’odierna appellante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari relative al presente grado di giudizio e al giudizio di primo grado>>.
si costituisce con comparsa del 24.02.2021 e chiede il rigetto dell’appello.
Questi, i motivi di appello proposti da a sostegno delle rassegnate conclusioni.
1) Rubricato:
“Omessa valutazione di prove rilevanti ai fini della decisione della controversia”.
L’appellante allega vizio di omessa valutazione delle prove emerse nel corso delle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e prodotte con la memoria ex art. 183 comma 6 n 2 c.p.c. Richiama le comunicazioni di Polizia Giudiziaria in data 16.02.2017 e 17.11.2017 nonché l’avviso di conclusioni indagini preliminari che avrebbe descritto le condotte del e l’uso dell’assegno precettato come strumento di ricatto.
Aggiunge che il è imputato per i reati di cui all’art. 81 e all’art.629 c.p., circostanza incontestata, e che la documentazione versata in atti è prova adeguata dei fatti dedotti a sostegno della domanda.
cui esclude la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio, nel mancato esercizio dell’azione penale.
Sostiene che l’accertamento della responsabilità penale del è antecedente logico e giuridico imprescindibile ai fini della decisione della controversia che avrebbe reso necessaria la sospensione del procedimento civile.
3) Rubricato:
“Sulla mancata proposizione della querela di falso”.
Vi si censura la decisione nella parte in cui accerta la necessità della proposizione della querela di falso rispetto al mezzo di pagamento azionato dal e opposto.
A tal fine, sostiene che l’oggetto del giudizio di querela di falso, sarebbe stato identico all’oggetto del giudizio di opposizione, cioè l’accertamento dell’inesistenza di un rapporto dare avere tra le parti, dato che non si discute tra le parti dell’autenticità della sottoscrizione del titolo che è stato emesso dalla consegnato al compilato esclusivamente per l’importo e sottoscritto, laddove il successivamente alla consegna dell’assegno, ha fraudolentemente inserito la data e l’indicazione di sé stesso come beneficiario, condotte contestate anche in sede penale. Le censure sono trattate nell’ordine logico di rilevanza.
Censura sub 2).
Non ha pregio.
La sospensione necessaria del processo, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., presuppone non soltanto che tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità giuridica, nel senso che la situazione sostanziale che costituisce oggetto di uno di essi rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di quella che costituisce oggetto dell’altro, ma anche che, per legge o per esplicita domanda di una delle parti, la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via incidentale il giudice della causa pregiudicata, nell’ottica di una sollecita definizione della controversia, la quale, avendo trovato riconoscimento nell’art. 111 Cost., prevale sull’opposta esigenza di evitare un contrasto tra giudicati. Nel concreto non ne ricorrono i presupposti, ben potendo essere accertate, autonomamente, in questa sede, le circostanze necessarie alla definizione della controversia e non essendo intervenuta alcuna sentenza penale di cui debba tenersi ’appellante censura la valutazione delle risultanze istruttorie e la ritenuta necessità della proposizione della querela di falso.
Le censure sono meritevoli di accoglimento.
Non vi è contestazione in ordine al fatto che l’assegno è stato sottoscritto dalla da questa compilato quanto all’importo oggetto dell’ordine di pagamento.
denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco limitatamente al beneficiario e alla data.
Postula la proposizione della querela di falso, la sola ipotesi in cui è prospettato il riempimento “absque pactis” e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, ipotesi non ricorrente in concreto, non anche laddove il riempimento si assume aver avito luogo “contra pacta”, ipotesi ricorrente in concreto.
Ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, infatti, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli mira a far apparire il documento come collegato ad un’operazione economica diversa da quella cui si riferisce l’autorizzazione ricevuta (Cass. n. 18234 del 26/06/2023; Cass. 21587/2019), con la conseguenza che nel concreto, vertendosi in ipotesi di riempimento contra pacta, non ricorre è necessaria la proposizione della querela di falso per far venir meno il titolo esecutivo portato nel precetto opposto. Comunque in caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l’autenticità della relativa sottoscrizione , dunque a maggior ragion l’autenticità della compilazione, ben può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c., con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c., senza che ciò sovverta le regole sull’onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell’ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l’apparenza dell’esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della detta sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore ( Cass. n. 27381 del 19/09/2022). Nel concreto la opponente allega che il titolo è stato abusivamente riempito dal beneficiario e “disconosce la scrittura anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 214 c.p.c.”.
si limita a eccepire la genericità del disconoscimento e la impossibilità di fare richiesta di verificazione, non essendo in contestazione la sottoscrizione e non chiede di utilizzare il documento.
quanto chiaramente circostanziato e riferito, in base al chiaro tenore letterale dell’atto introduttivo del primo grado di giudizio, alla data e al nome del beneficiario.
Il disconoscimento, dunque, è sufficiente a privare il titolo dei suoi effetti, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. e il non ha proposto domanda di verificazione, a ciò consegue, in riforma della sentenza impugnata, nella rinnovata valutazione della istruttoria invocata dall’appellante/opponente, l’accoglimento della opposizione e la infondatezza delle difese del in difetto di istanza di verificazione della scrittura azionata con il precetto.
Spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n. 9064 del 12/04/2018).
Per entrambi i gradi del giudizio, le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa:
da euro 5.201,00 a euro 26.000,00);
compensi medi, inclusa, per il giudizio di appello, la fase relativa alla istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull’appello come in atti proposto da nei confronti di , avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma, n° 5622/2020, pubblicata in data 01.04.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 14390/2017, promosso da nei confronti di , ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
– Accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la opposizione e annulla la intimazione di pagamento notificatole il 20.02.2017, da , in forza dell’assegno bancario n. NUMERO_DOCUMENTO tratto il 25.11.2016, su conto corrente attivo presso per il pagamento di euro 6.500,00.
– Condanna a rifondere, a per il doppio grado di giudizio, le spese di lite che liquida, peer il primo grado, in euro 5.077,00 per compensi e euro 264,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge , lì 22.01.2025 Il Consigliere Est.
Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME
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