REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
– Sezione Terza Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 326/2022 pubblicata il 11/02/2022
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11718/2020 promossa da: XXX & C. s.n.c. (avv.ti)
ATTRICE OPPONENTE contro
Comune di Nuvolera (avv.)
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ordinanza–ingiunzione Prot. PEC/2020 del 29 settembre 2020, il Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale Mazzano, Nuvolera, *** ha irrogato alla ditta XXX & C. s.n.c. la sanzione di euro 920.818,80 (sanzione minima di cui all’art. 29, comma 2, legge regionale n. 14/98, risultante dal seguente prodotto: mc. 6.975,90 x 15 x euro 3,50 e mc. mc. 6.975,90 x 15 x euro 5,30) per aver scavato mc. 139.518,00 di materiale in difformità rispetto al provvedimento autorizzativo provinciale n. 2826 del 18/12/2002 (con sanzione parametrata al quantitativo commerciabile, pari al 10% del volume).
L’adozione del provvedimento è stata preceduta dalle seguenti scansioni procedimentali:
processo verbale di accertamento di contestazione del 26 ottobre 2016; osservazioni di parte del 20 gennaio 2017; processo verbale di accertamento di contestazione del 16 settembre 2019, contenente ridefinizione in mc. 139.518,00 il volume di materiale scavato in difformità rispetto al provvedimento autorizzativo provinciale;
nuove controdeduzioni datate 15 ottobre 2019 (alle quali è seguita l’emanazione dell’ordinanza).
L’ingiunta ha proposto opposizione sulla base dei seguenti motivi:
(i) l’ordinanza-ingiunzione sarebbe stata emanata nonostante la pendenza del procedimento e la presentazione delle controdeduzioni, mai motivatamente riscontrate, con conseguente privazione dell’opponente del diritto di avvalersi del pagamento in misura ridotta;
(ii) l’illecito sarebbe insussistente perché non ricorrerebbe alcuna eccedenza del materiale cavato rispetto a quello assentito con autorizzazione all’ampliamento rilasciata il 22 marzo 2019;
(iii) l’amministrazione non avrebbe considerato sei autorizzazioni in proroga per residualità della coltivazione a suo tempo autorizzata ma non ancora escavate;
(iv) il rilievo con metodo laser scanner sarebbe inattendibile e avrebbe condotto ad accertare una violazione in realtà inesistente, o comunque commessa in misura minore.
La parte opposta si è costituita in giudizio, ha replicato alle eccezioni avversarie e ha chiesto il rigetto dell’opposizione.
La causa è stata istruita mediante l’espletamento di c.t.u.
2. Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3. In quanto segue si esaminano i quattro motivi di opposizione.
(i)
Il primo motivo può essere scomposto in tre profili: (a) l’ordinanza-ingiunzione è stata emanata in pendenza del procedimento; (b) essa non contiene adeguata replica alle controdeduzioni; (c) l’opponente è stata privata della facoltà di accedere al pagamento in misura ridotta.
Le eccezioni sono infondate poiché: (a) è evidente che il procedimento sanzionatorio fosse pendente: esso era in attesa di definizione mediante archiviazione o emissione di ordinanza-ingiunzione. L’amministrazione ha scelto di irrogare la sanzione amministrativa e così ha concluso il procedimento. Non esistono termini dilatori (i.e., un tempo minimo da attendere, dopo la presentazione delle deduzioni, prima di irrogare la sanzione) per l’adozione dell’ordinanza, che l’amministrazione non abbia rispettato; (b) le deduzioni del 16 ottobre 2019 sono citate nell’ordinanza-ingiunzione, sicché non sono state de plano ignorate. È irrilevante che il provvedimento non contenga una puntuale replica e confutazione di tali osservazioni, atteso che «In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto» (Cass. Civ., Sez. II, 21.5.2018, n. 12503); (c) nulla ha impedito all’opponente di effettuare il pagamento in misura ridotta, che avrebbe potuto eseguire nel termine di sessanta giorni decorrenti dal verbale di contestazione (art. 16 comma 1 l. n. 689/1981), decorsi ben prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio.
(ii)
Il verbale di accertamento è stato emesso in data 26 ottobre 2016 e l’ordinanza ingiunzione si riferisce a difformità riscontrate nel confronto fra il rilievo del Comune e la situazione autorizzata alla data di avvio del procedimento. L’autorizzazione in ampliamento è datata 22 marzo 2019, è quindi successiva all’illecito contestato ed è sprovvista di efficacia retroattiva. Di essa non si può tenere conto per valutare una condotta perfezionatasi in data anteriore.
(iii)
Prive di rilevanza sono le autorizzazioni in proroga. La lettura dei provvedimenti menzionati rende evidente che essi non assentivano estrazioni di quantitativi più ampi di materiale, bensì consentivano semplicemente di cavare il medesimo materiale in un tempo più lungo.
(iv)
Circa l’entità del quantitativo cavato in eccesso – che, a detta dell’opponente, sarebbe inesistente o, comunque, largamente inferiore a quello sanzionato – occorre fare riferimento alla c.t.u. Si riporta il quesito assegnato: «Il c.t.u., letti gli atti e i documenti di causa, acquisita documentazione ulteriore presso qualsivoglia P.A. ex artt. 210 e 213 c.p.c., effettuato sopralluogo, sentiti i rispettivi c.t.p.: accerti se ed in quale misura la società opponente, nel periodo 2007-2014, abbia scavato materiale in eccesso rispetto a quello assentito con il provvedimento provinciale n. 2826 del 18/12/2002; ove non sia possibile un accertamento con misurazioni dirette in loco (impossibilità dovuta, ad es., ad una modifica dello stato dei luoghi), operi, se fattibile, una verifica su base anche documentale, dando atto del grado di attendibilità dei rilievi operati dall’amministrazione opposta; fornisca al giudice ogni altra informazione utile ai fini della conciliazione della lite».
Il c.t.u. ha determinato il volume totale scavato, nel periodo 2007-2014, in eccesso a quanto assentito con il provvedimento provinciale n. 2826 del 18/12/2002, in mc 105.212, confermando l’attendibilità dei rilievi di controllo eseguiti per conto dell’amministrazione comunale. La conclusione giunge all’esito di un percorso argomentativo logico e completo, che contiene adeguate e compiute repliche (a cui si rinvia) alle osservazioni del c.t. di parte opponente. Non vi sono, indi, ragioni per discostarsi dagli accertamenti del dott. Mori (per il consolidato orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del c.t.u., circoscrive di molto l’estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 9.1.2009, n. 282).
Il volume cavato in eccesso è minore di quello indicato nell’ordinanza ingiunzione, con la conseguenza che è proporzionalmente inferiore il volume assoggettabile a sanzione, pari a 10.521,20 (il 10% del totale). Il quantitativo deve essere ripartito a metà (5.260,60) al fine di applicare per ciascuna annualità le tariffe regionali del periodo di riferimento, ossia euro 3,50/mc. per il periodo 2007-2010 ed euro 5,30/mc. per il periodo 2011-2014. La sanzione ne esce rideterminata in euro 694.399,20 [(5.260,60 x 15 x 3,50) + (5.260,60 x 15 x 5,30)]. Si provvede, pertanto, a ridurre la sanzione dovuta in forza del disposto dell’art. 6 comma 12 d.lgs. n. 150/2011.
4.
L’esito della lite lascia registrare una soccombenza prevalente della ricorrente. Le spese saranno compensate nella misura di 1/3, con condanna dell’opponente a rifondere alla parte opposta i restanti 2/3, liquidati in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 55/2014. Il costo della c.t.u. graverà in via definitiva per 2/3 a carico dell’opponente e per 1/3 a carico dell’opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. annulla l’ordinanza-ingiunzione opposta limitatamente all’entità della sanzione dovuta, che ridetermina in euro 694.399,20;
2. compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l’opponente a rifondere all’opposto i restanti 2/3, che liquida in euro 7.550,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
3. pone definitivamente il costo della c.t.u. per 2/3 a carico dell’opponente e per 1/3 a carico della parte opposta, ferma la solidarietà nei confronti del consulente.
Brescia, 11 febbraio 2022
Il giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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