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Codice Penale

Opposizione all’esecuzione, motivi di merito

Attraverso l’opposizione all’esecuzione non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza.

Pubblicato il 04 September 2020 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI AREA 2 – COMMERCIALE CIVILE

Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1240/2020 pubblicata il 01/09/2020

nella causa civile iscritta al n. /2018 del Ruolo Generale tra

XXX, rappresentato e difeso dall’avv., presso il cui studio in ha eletto domicilio (comunicazioni all’indirizzo Pec);

– attore/opponente– e
YYY e ZZZ, rappresentati e difesi dall’avv. presso il cui studio in, hanno eletto domicilio (comunicazioni all’indirizzo Pec:)

convenuti /opposti-

OGGETTO: “opposizione a precetto

CONCLUSIONI (precisate all’udienza del 10.6.2020, trattata con modalità cartolari ex art. 83, d.l. n. 18/2020):

Per tutte le parti costituite: come da note scritte di udienza del 10.6.2020 da considerarsi parte integrante della presente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.5.2018, XXX proponeva opposizione avverso l’atto di precetto notificato in data 22.5.2018, con cui si intimava il pagamento della somma di euro 4.301,51 in forza della sentenza n. /2018, emessa dal Tribunale di Trani in data 11.4.2018 con la quale lo stesso, unitamente a ***, veniva condannato al pagamento, in favore degli opposti, della somma di euro 2000,00, oltre interessi.

Deduceva, quale unico motivo di opposizione, la pregiudizialità del giudizio di impugnazione pendente innanzi alla Corte d’Appello di Bari. Sul punto, in particolare, premessa la erroneità della gravata sentenza n. 868/2018, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei coniugi YYY – ZZZ, nonché l’opportunità di attendere l’esito del giudizio di impugnazione prima di procedere all’esecuzione, asseriva che è compito del giudice della opposizione procedere alla corretta interpretazione del titolo esecutivo, al fine di accertarne e determinarne l’esatto ambito applicativo.

Chiedeva, pertanto, accogliere la spiegata opposizione, con condanna degli opposti al pagamento di spese e competenze di lite.

Con comparsa del 26.6.2018, si costituivano i convenuti YYY e ZZZ (avv.) che chiedevano il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, nonché la condanna dell’opponente ex art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

***

All’udienza di prima comparizione del 10.1.2018, verificata la regolare costituzione delle parti ed assegnati su richiesta i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., si rinviava all’udienza del 20.2.2019 per i provvedimenti ex art. 184 c.p.c.. Dopo due rinvii, all’udienza del 10.6.2020, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

Il giudice istruttore, concessi i termini di cui all’art. 190 c.p.c., ai quali non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell’art 3 Legge 742/1969 e dell’art. 92 R.D. 12/1942 (Ord. Giudiziario), si riservava per la decisione

Diritto.

La domanda è inammissibile.

Occorre rammentare che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità “attraverso l’opposizione all’esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l’eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell’opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (tra le tante sentenze si cita: Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n. 12664).

Ancora: “nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” ( Cass. 3277 del 2015).

Pertanto, nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, il debitore esecutato non può contestare la correttezza o meno del titolo giudiziale negando il fondamento del diritto fatto valere nei suoi confronti per ragioni processuali o di merito che potrebbe o avrebbe dovuto far valere tempestivamente in appello.

Per completezza si veda Cass. 3619 del 2014: “del resto (Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, ove più ampi sviluppi e riferimenti; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass. 4 agosto 2011, n. 16998; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1183; Cass. 24 luglio 2012, n. 12911), ove a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’esecuzione – e dell’opposizione a quest’ultima – non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.

L’opposizione è pertanto inammissibile.

Per mero scrupolo, mette poi conto di evidenziare che secondo giurisprudenza consolidata le sentenze di condanna sono provvisoriamente esecutive ai sensi dell’ art. 282 c.p.c., anche in pendenza di appello, non essendo necessario aspettare il passaggio in giudicato delle suddette pronunce.

E’ infatti noto che il Giudice di legittimità, negli ultimi anni, ha ampliato il novero delle statuizioni provvisoriamente esecutive, arrivando a predicare la provvisoria esecuzione delle sentenze costitutive e dichiarative con riferimento alla statuizione condannatoria del capo relativo alle spese di lite (Cass. n. 2554/2012, Cass. n. 27090/2011, Cass. n. 26415/2008, Cass. n. 16003/2008, Cass. n. 4306/2008, Cass. n. 18512/2007, Cass. n. 16263/2005, Cass. n. 16262/2005, Cass. n. 1619/2005, Cass. n. 21367/2004).

In base all’applicazione dei suddetti principi la sentenza posta alla base del precetto opposto deve ritenersi provvisoriamente esecutiva riguardo al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno.

Tanto precisato, ritiene il Tribunale che vada del pari rigettata la domanda volta alla condanna dell’opponente ex art. 96 c.p.c., interposta dai convenuti con la comparsa di costituzione e risposta, avuto riguardo alla mancata prova della ricorrenza dell’elemento soggettivo richiesto ai fini del perfezionamento della fattispecie.

Ed invero, con riferimento alla tematica dell’elemento soggettivo richiesto in capo al destinatario della condanna, pare a questo giudice che possa essere seguita la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza .Sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall’avere agito con malafede o colpa grave; e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre, a pena di irrazionalità del sistema, un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave. Né, ad avviso di questo giudice, può far diversamente opinare la circostanza che la norma contenga l’inciso “in ogni caso”.

Detto inciso, infatti, può essere interpretato non già nel senso di disattendere quanto previsto dal primo comma con riferimento alla necessità del profilo della temerarietà della lite; bensì con riferimento alle peculiarità poi poste dallo stesso terzo comma rispetto quanto previsto dal primo comma, cioè alla possibilità di operare la pronuncia d’ufficio e senza istanza di parte, nonché alla possibilità di operare la condanna anche in assenza di un danno di controparte.

Per le ragioni innanzi esplicitate la domanda va rigettata perché inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica – in persona del Giudice – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. /2018 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

– rigetta la domanda proposta da XXX con atto di citazione notificato in data 31.5.2018.

dichiara tenuto e condanna l’opponente XXX al pagamento delle competenze del presente grado di giudizio che, in relazione al valore per scaglioni della controversia, si liquidano, in favore di YYY e ZZZ (avv.), in € 3.790,80, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15% come per legge, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Dichiara esecutiva ex lege la sentenza.

Così deciso in Trani, 1.9.2020

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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