fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Ordinanza di reintegrazione nel possesso di immobile

L’occupazione abusiva di un immobile costituisce spoglio e legittima il possessore ad agire in giudizio per la reintegrazione, anche se detentore qualificato, come nel caso di ente gestore di edilizia residenziale pubblica.

Pubblicato il 30 December 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 3982/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. NOME COGNOME a scioglimento della riserva assunta all’udienza odierna ha pronunciato la seguente

ORDINANZA N._R.G._00003982_2024 DEL_07_11_2024 PUBBLICATA_IL_11_11_2024

nella causa civile iscritta al numero 3982 del ruolo generale affari contenziosi civili dell’anno 2024, promossa da:

rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME

ricorrente contro , nato a Napoli il 23.4.1981;

convenuto * * * *

1. L’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche ha chiesto di ordinare a l’immediato rilascio dell’alloggio abusivamente occupato, sito in Jesi INDIRIZZO rappresentando che:

– l’alloggio sito in Jesi INDIRIZZO è un alloggio di “edilizia residenziale pubblica” di proprietà del Comune di Jesi ed in gestione all’ERAP Marche come da convenzione stipulata il 17.06.2009 ai sensi dell’art. 20 bis LR n. 36/2005;

– tale alloggio è distinto al NCEU del catasto dei fabbricati urbani del Comune di Jesi al Fg. 69 part. 187 sub 21 A03 ed è in attesa di assegnazione da parte del Comune;

– il 24.05.2024 i Carabinieri di Jesi hanno comunicato di aver indetto un servizio finalizzato a verificare l’occupazione abusiva di terreni ed edifici nonché il furto aggravato di energia elettrica;

– il 10.06.2024 i Carabinieri hanno trasmesso il verbale dal quale si evince che all’esito del servizio coordinato del 28.05.2024 è stata accertata l’intervenuta occupazione – senza alcun titolo – degli alloggi siti in Jesi INDIRIZZO interni INDIRIZZO, 4, 6, 7 e 8;

– in esito al suddetto sopralluogo e dalle sommarie informazioni assunte in loco è stato appurato che l’occupante abusivo dell’interno n. INDIRIZZO è , nato a  e residente a Jesi, INDIRIZZO

– i Carabinieri hanno inoltre riferito che l’occupante dell’interno 3 ha sottratto la corrente elettrica mediante un collegamento, privo di qualsivoglia requisito di sicurezza, con un filo elettrico volante che prelevava la corrente da una plafoniera lasciata volutamente sempre accesa situata sul pianerottolo delle scale condominiali nelle immediate adiacenze della porta d’ingresso dell’appartamento abusivamente occupato;

– il geometra del Comune di Jesi ha trasmesso una relazione tecnica nella quale ha riscontrato la manomissione dell’impianto elettrico e di quello dell’acqua;

, dunque, avrebbe approfittato di circostanze occasionali, nella specie la sfittanza dell’alloggio per introdursi clandestinamente ed occuparlo senza alcun titolo.

nonostante la regolarità della notifica non si è costituito (il ricorrente ha effettuato la notifica sia presso il luogo di residenza del convenuto che presso l’alloggio oggetto del presente procedimento, quale luogo di dimora.

In entrambi gli indirizzi il signor è risultato irreperibile, come certificato dall’ufficiale giudiziario, per cui la notifica è stata effettuata ex art. 143 c.p.c. ed il plico è stato consegnato il 3.10.2024 presso la casa comunale di Jesi, quale luogo di ultima residenza conosciuta).

3. All’udienza del 7.11.2024 il Giudice ha riservato la decisione.

* * * * 4. La domanda è fondata.

L’azione di reintegrazione nel possesso trova i suoi presupposti nell’esistenza di un rapporto possessorio tutelabile e nel compimento di un’azione configurabile come spoglio.

4.1

Il rapporto possessorio deve essere effettivamente instaurato ed in atto al momento della lesione, in modo che vi sia un nesso di causa-effetto fra la condotta dello spogliatore e la lesione possessoria.

Tale strumento è concesso a tutela di qualsiasi possesso, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell’avente diritto.

Ogni questione riguardante la legittimità del possesso – in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo – resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono comunque venire in rilievo per rafforzare la domanda di reintegrazione.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 1168 c.c. l’azione è concessa anche a chi ha la.2 È sufficiente ad integrare un’ipotesi di spoglio un qualsiasi comportamento che produca la privazione totale o parziale del possesso contro la volontà espressa od anche solo presunta del possessore.

Non è necessario che la privazione del possesso abbia carattere definitivo o permanente, essendo sufficiente che si manifesti con carattere duraturo ossia che essa si riveli non un mero impedimento di natura provvisoria o transitoria, ma si presenti come destinata a permanere per una durata apprezzabile di tempo, tale da compromettere l’esercizio del possesso.

4.3 Lo spoglio, dunque, richiede un elemento oggettivo, che si concretizza nella privazione totale o parziale del possesso del titolare che, così come previsto dall’art. 1168 c.c., deve essere “violento od occulto” o “clandestino”.

Non deve necessariamente sussistere una manifestazione di violenza materiale, essendo sufficiente qualsiasi azione che produca la violazione del possesso contro la volontà del possessore.

In particolare, configura “spoglio violento” anche la privazione del godimento della cosa contro la volontà del possessore, espressa o tacita, mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore;

ciò indipendentemente dalla convinzione dell’agente, mentre la volontà del possessore contraria allo spoglio è esclusa soltanto da circostanze univoche e incompatibili con l’intento di contrastare l’illecito e non può superarsi la presunzione per il semplice silenzio.

La clandestinità, invece, ricorre tutte le volte in cui lo spossessamento sia avvenuto mediante atti che non possano in alcun modo venire a conoscenza di colui che è stato privato del possesso.

Non è sufficiente la semplice ignoranza del soggetto spossessato, ma è necessaria un’ignoranza incolpevole.

È, pertanto, clandestino lo spoglio commesso all’insaputa del possessore o del detentore che ne venga a conoscenza in un momento successivo, quando esso sia stato realizzato con atti che non avrebbero potuto essere conosciuti dallo spogliato con l’ordinaria diligenza.

4.4

Al requisito di carattere oggettivo deve aggiungersi quello soggettivo, costituito dall’animus spoliandi.

L’esigenza che lo spoglio sia qualificato da un elemento soggettivo è affermata da una consolidata giurisprudenza, la quale reputa necessaria la privazione (totale o parziale) del possesso accompagnata dall’animus spoliandi, che si concreta nella consapevolezza di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore.

È stato, peraltro, precisato che l’animus spoliandi deve ritenersi insito nel fatto di privare altri del possesso in modo violento o clandestino, implicando la violenza o la clandestinità la presunta) del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla cosa, cosicché, una volta accertato che vi sia stato un consapevole sovvertimento della situazione possessoria, null’altro occorre per ritenere la sussistenza dell’animus spoliandi.

La volontà contraria allo spoglio da parte del possessore può essere esclusa soltanto da circostanze univoche e incompatibili con l’intento di contrastare l’illecito.

La presenza dell’animus spoliandi può essere esclusa legittimamente, pertanto, se nel giudizio possessorio risulti provato, da parte del convenuto, il proprio ragionevole convincimento circa il consenso del possessore alla modifica o privazione del suo possesso.

5. Ciò premesso, va anzitutto affermato che l’Erap, quale detentore qualificato, è pienamente legittimato a proporre la domanda di reintegrazione.

Giova infatti ricordare che possesso e detenzione a norma dell’art. 1140 c.c. si identificano rispettivamente nel potere di fatto in nome proprio (possesso) o in nome di altri (detenzione) esercitato sulla cosa, estrinsecantesi in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Quale potere di fatto sia il possesso sia la detenzione hanno lo stesso contenuto, differenziandosi solo per essere svolta l’attività sulla cosa in nome proprio dal possessore e in nome altrui dal detentore.

Ebbene l’alloggio oggetto del presente giudizio è un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Jesi, ma in gestione all’Erap Marche come da convenzione stipulata ai sensi dell’art. 20 bis della legge regionale n. 36/2005 in data 17.06.2009 (doc. 4 fascicolo ricorrente).

L’art. 3 della convenzione prevede espressamente che RAGIONE_SOCIALE avendo ricevuto la gestione degli immobili deve occuparsi della stipula dei contratti di locazione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, della vigilanza amministrativa e tecnica.

A tal fine, peraltro, ai sensi dell’art. 6 della convenzione RAGIONE_SOCIALE trattiene dai proventi dei canoni locativi le somme relative ai costi di amministrazione e manutenzione degli alloggi.

Ciò significa che RAGIONE_SOCIALE per effetto di tale convenzione ha acquisito la disponibilità di tali immobili, con i quali ha instaurato una relazione che, trovando fondamento in uno specifico titolo, è qualificabile come detenzione qualificata.

Deve poi essere sottolineato che l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica presuppone la partecipazione ad una procedura concorsuale regolata mediante apposito bando debitamente pubblicato, per cui chi occupa abusivamente tali alloggi, oltre a porre in essere una condotta già di per sé antigiuridica, arreca un danno ai nuclei familiari che, avendone i requisiti, abbiano presentato apposita domanda e siano stati collocati in pubbliche graduatorie.

Il ricorrente, dunque, quale gestore degli immobili di edilizia residenziale pubblica ha un evidente interesse a recuperare gli appartamenti occupati senza un legittimo titolo, per cui è senza dubbio legittimato alla proposizione dell’azione di reintegrazione, come del resto riconosciuto anche nell’art. 3 della convenzione, dove le parti hanno precisato che “resta di esclusiva pertinenza dell’ente proprietario l’esercizio di ogni azione legale intesa a tutelare il suo diritto di proprietà in caso di atti lesivi da parte di utenti o di terzi, fatte salve le azioni possessorie che sono di competenza dell’Ente”. 6.

Per quanto riguarda gli ulteriori presupposti della domanda di reintegrazione nel possesso va detto che il 24.05.2024 la Legione Carabinieri Marche – Compagnia di Jesi – Nucleo operativo e Radiomobile ha comunicato ad Erap di aver indetto un servizio finalizzato a verificare l’occupazione abusiva di terreni ed edifici nonché il furto aggravato di energia elettrica (doc. 1 fascicolo ricorrente).

I Carabinieri hanno effettuato le relative verifiche il 28.05.2024 ed il 06.06.2024 hanno trasmesso ad Erap un verbale dal quale si evince che è stata accertata l’intervenuta occupazione senza alcun titolo degli alloggi siti in Jesi INDIRIZZO, INDIRIZZO, 6, 7 e 8 (doc. 2 fascicolo ricorrente).

Con riferimento alle condizioni generali dell’edificio i militari hanno riscontrato che “lo stabile di INDIRIZZO pur essendo stato ristrutturato di recente, si presenta in pessimo stato di conservazione, con una situazione di degrado e sporcizia diffusa, con cumuli di rifiuti, sia nelle parti condominiali, sia nelle singole unità abitative occupate abusivamente.

Si rileva la presenza diffusa di escrementi umani ed animali ovunque e di suppellettili fatiscenti accatastati anche nelle parti condominiali.

All’interno di ogni appartamento occupato abusivamente, nel vano contatori, nel vano sottoscala, lungo le scale, nonché nel giardinetto relativo all’interno 3, le condizioni igienico sanitarie dei locali sono tali da far ritenere che siano letteralmente invivibili e comunque privi dei requisiti di abitabilità.

Ma la situazione ancor più grave appare la parte relativa all’impiantistica dell’intero condominio che risulta particolarmente compromessa sotto l’aspetto della sicurezza.

Oltre alla presenza di collegamenti “di fortuna” all’impianto elettrico realizzati per sottrarre la corrente elettrica, si è avuto modo di verificare la presenza di molteplici prese elettriche metano (tipo murali) per il riscaldamento completamente smontate e , quindi, situazioni diffuse di pericolo per la sicurezza delle persone che vi abitano e che vi accedono”.

Per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio i Carabinieri hanno appurato in particolare che l’occupante abusivo dell’interno n. INDIRIZZO è , nato a Napoli il 23.04.1981 e residente a Jesi, INDIRIZZO

I Carabinieri hanno inoltre riferito che l’occupante dell’interno INDIRIZZO sta usufruendo “dell’erogazione dell’energia con un collegamento abusivo riconducibile all’impianto condominiale, allacciato al contatore di pertinenza del Comune di Jesi”.

In particolare i militari hanno riscontrato che l’occupante dell’interno 3 ha sottratto corrente al contatore del Comune di Jesi “mediante un collegamento, privo di qualsivoglia criterio di sicurezza, con un filo elettrico volante che prelevava la corrente in maniera continuativa, da una plafoniera lasciata appositamente sempre accesa situata sul pianerottolo delle scale sita nelle immediate adiacenze della porta d’ingresso dell’appartamento”.

I Carabinieri, inoltre, hanno verificato anche lo stato della fornitura dell’acqua potabile e del metano, riscontrando che “ad eccezione delle utenze relative agli int. 1 e 2 (risultate regolari) tutte le altre presentavano la manomissione dei sigilli con il mancato pagamenti dei relativi consumi di acqua potabile e, quindi, il personale della “ , fatto intervenire sul posto, procedeva alla chiusura delle relative forniture”.

Le criticità relative alle utenze sono state confermate anche dal geometra del Comune il quale il 30.5.2024 ha predisposto una relazione tecnica nella quale ha riscontrato la manomissione dell’impianto elettrico degli interni n. 3, 4, 5 e 8 mentre con riferimento ai contatori dell’acqua anche in seguito alle verifiche effettuate dai tecnici della di Jesi è stata constatata la manomissione di alcune utenze e la morosità di altre, per cui sono state chiuse le utenze relative agli interni n. 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Dalle verifiche effettuate dai Carabinieri e dal tecnico del Comune di Jesi, dunque, è emerso che il convenuto ha occupato l’alloggio completamente all’insaputa dell’ente e senza alcun titolo, dunque in maniera occulta e violenta, anche in ragione delle modalità di aggancio alle utenze, spogliando l’Erap con un atto arbitrario della disponibilità materiale dell’appartamento.

Per completezza va precisato che i Carabinieri non hanno chiarito come il convenuto sia riuscito ad entrare all’interno dell’abitazione, in particolare non è stato precisato se sia stata forzata la serratura, né se sia stato proprio il convenuto a compiere materialmente il , tuttavia, di accertamenti non necessari ai fini della decisione, considerato che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione l’autore morale è “colui che ex post abbia utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo il suo possesso a quello dello spogliato.

Giusta ferma giurisprudenza (cfr. Cass. n. 1222 del 10/02/1997 e n. 6785 del 04/05/2012, tra le altre) affinchè un soggetto possa considerarsi autore morale dello spoglio, ancorchè non ne sia il mandante, nè lo abbia autorizzato, è necessario – anche per la legittimazione passiva alla relativa azione – che egli sii stato consapevole di trarre vantaggio dalla situazione posta in essere dallo spogliatore” (cfr. Cass. n. 24967 del 10/10/2018).

Nel caso di specie, dunque, non è necessario accertare l’identità del soggetto che ha materialmente consentito l’accesso all’alloggio, considerato che in ogni caso il convenuto può di certo essere qualificato quale autore morale dello spoglio, atteso che lo stesso si sta volutamente giovando dell’occupazione abusiva 7. È stato inoltre rispettato il termine annuale per l’introduzione della domanda.

Ebbene sul punto va ricordato la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorrente “è tenuto a provare solo la clandestinità dell’atto violatore del possesso e la data di scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato venga a conoscenza dell’illecito o sia in condizione, usando la normale diligenza di venirne a conoscenza;

restando a carico dello spoliatore l’onere di provare l’intempestività dell’azione a decorrere dall’epoca di conoscenza o conoscibilità dello spoglio (v. sent. 1036/95)” (cfr. Cass. n. 20228 del 18/09/2009).

Erap non è chiaramente in grado di effettuare un controllo quotidiano su tutti gli immobili che gestisce, per cui non poteva avere conoscenza dell’occupazione abusiva proprio nel momento in cui questa è stata posta in essere, ma l’ha scoperta soltanto in seguito ai controlli effettuati dai Carabinieri, dunque nel periodo maggio – giugno, per cui trattandosi di spoglio clandestino l’azione è stata proposta tempestivamente.

8.

Per quanto riguarda la sussistenza dell’elemento soggettivo del cd. animus spoliandi, giova premettere che “l’animus spoliandi può ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell’agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto, mentre la volontà contraria allo spoglio, da parte del possessore, può essere esclusa solo da consenso, l’onere della cui prova grava sul soggetto autore dello spoglio medesimo (in termini si veda anche Cass. sez. 2^ 22 giugno 2000 n. 8486; Cass. sez. 2^ 05 dicembre 1985 n. 6104)” (cfr. Cass. n. 233 del 11.01.2016).

La prova dello spoglio può presumersi dal fatto che l’autore ha privato il possessore dal godimento della cosa contro la sua volontà anche tacita indipendentemente dalla convinzione del medesimo di operare secondo diritto (cfr., ex multis, Cass. n. 2316 del 31.01.2011 e Cass. civ. n. 13270 del 09.06.2009).

Conseguentemente il cd. animus spoliandi può essere escluso solo se il resistente prova il suo ragionevole convincimento circa l’esistenza del consenso del possessore (cfr. Cass. n. 2957 del 14.2.2005).

Orbene non solo il convenuto, non costituendosi, non ha fornito tale prova, ma trattandosi di occupazione abusiva è chiara la volontarietà del fatto e la piena consapevolezza dell’occupante di godere dell’alloggio in assenza di qualsiasi titolo.

9. Tutto ciò premesso è evidente come vi siano tutti i presupposti per reintegrare Erap Marche nella disponibilità materiale dell’alloggio.

Non può invece essere accolta l’ulteriore richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna in sede cautelare del convenuto anche alla riduzione in pristino delle eventuali opere comportanti lesione del possesso e all’esecuzione di ogni lavoro necessario in quanto si tratta di domanda generica (in assenza di specifica allegazione sia delle opere abusive asseritamente realizzate che dei lavori di ripristino eventualmente da eseguire) e comunque rimasta sfornita da qualsivoglia elemento probatorio.

Le domande risarcitorie, invece, dovranno essere riproposte in sede di giudizio di merito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi 1.714,00 euro (fase di studio euro 588,00, fase introduttiva euro 426,00, fase decisionale euro 300,00), considerato che:

la causa è di valore indeterminabile;

la non particolare complessità della questione giustifica l’applicazione di parametri inferiori rispetto a quelli medi indicati nel DM 55/2014;

non è stata effettuata alcuna attività istruttoria;

è stata effettuata una sola udienza di trattazione;

con riferimento alla fase decisionale il ricorrente non ha dovuto esaminare le conclusioni dei convenuti né ha depositato memorie.

Il Tribunale di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, visto l’art. 703

c.p.c.: ordina al convenuto di reintegrare immediatamente RAGIONE_SOCIALE nella disponibilità dell’immobile sito a Jesi, INDIRIZZO interno INDIRIZZO mediante la riconsegna immediata del medesimo libero da cose di sua proprietà e/o da persone anche interposte;

rigetta le ulteriori domande formulate dal ricorrente;

condanna al pagamento in favore di Erap Marche delle spese di lite pari ad euro 286,00 per anticipazioni ed euro 1.314,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.

Si comunichi.

Ancona, 7 novembre 2024

Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati