REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in persona della dott.ssa, in funzione di giudice unico, all’odierna udienza, lette le note di trattazione scritta depositate dall’appellante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 801/2020 pubblicata il 18/05/2020
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell’art. 83 7° co. lett. h) D.L. n. 18/20, conv. con modifiche in L. n. 27/2020, nella causa civile iscritta al n. /2014 R.G.A.C.C. TRA
XXX, rappresentato e difeso dall’ avv., in virtù di mandato a margine della citazione in appello
– APPELLANTE- CONTRO
PREFETTURA DI ***
– APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello contro sentenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative
FATTO E DIRITTO
Il 3.8.2011 la Polizia Stradale di *** contestava a XXX, alla guida di un ciclomotore tg. ***, la violazione degli artt. 180 primo, sesto e settimo comma e 171 primo e secondo comma del D.Lgs n. 285/1992. Il verbale era notificato tramite servizio postale il 5.9.2011.
In data 4.11.2011 XXX presentava, tramite a/r, ricorso al Prefetto. Il competente commissariato di Polizia, ricevuta la documentazione in data 16.11.2011, provvedeva a trasmettere la relazione di servizio e la documentazione corredata in data 31.12.2011. La Prefettura riceveva tale documentazione in data 19.1.2012.
Il prefetto, sulla scorta della documentazione ricevuta sia dall’organo accertatore che dal ricorrente, in data 27.4.2012 rigettava il ricorso.
Avverso tale provvedimento, XXX presentava opposizione innanzi al GDP di Trani, lamentando l’illegittimità del provvedimento prefettizio per decorso del termine ex art. 204 CDS, la mancata audizione dell’interessato e la non corrispondenza al vero della circostanza che il XXX fosse alla guida del ciclomotore. La Prefettura si costituiva e contestava le avverse deduzioni, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
Con sentenza n., pubblicata il 24.10.2013 il GDP di Trani ha rigettato l’opposizione proposta, confermando l’ordinanza ingiunzione n. emessa il 27.4.2012 dal Prefetto di ***.
Con atto di citazione notificato il 7.20/2/2014 alla Prefettura di ***, XXX ha proposto, appello sulla scorta dei seguenti motivi: 1. nullità dell’ordinanza per accoglimento tacito del ricorso; 2. mancata audizione dell’interessato; 3. Infondatezza nel merito dell’ordinanza prefettizia impugnata.
Il procedimento è stato iscritto a ruolo il 18.2.2014.
A seguito della rinnovazione della citazione, disposta con ordinanza del 15.4.2019 per nullità della notifica effettuata direttamente alla Prefettura anziché all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di ***, ai sensi dell’art. 11 R.D. n. 1611/1931, l’amministrazione appellata è rimasta contumace.
In assenza di attività istruttoria, all’udienza odierna, dopo il deposito di note conclusive e delle note di trattazione scritta, ai sensi dell’art. 83 settimo comma lett. h) D.L. n. 18/2020, conv. con modifiche, in L. n. 27/2020, è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento. In particolare, l’art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, conv. con modifiche con L. n. 27/20, consente, per le udienze in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, di disporre la trattazione scritta della causa, con deposito di “note di trattazione d’udienza” da parte dei difensori e adozione del provvedimento decisorio fuori udienza. Come noto, il principio di pubblicità dell’udienza – di rilevanza costituzionale in quanto, seppur non esplicitato dalla Costituzione, è connaturato ad un ordinamento democratico e previsto, tra gli altri strumenti internazionali, segnatamente dall’art. 6 CEDU – non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” (in tal senso, Corte Cost., 11.3.2011, n. 80); alla luce del quadro epidemiologico in atto e della necessità di tutelare la salute pubblica, una siffatta deroga appare del tutto ragionevole. In tal modalità di celebrazione dell’udienza, la garanzia del contraddittorio è assicurata dalla facoltà delle parti di depositare note per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere già compiutamente declinate negli atti di causa), in funzione delle difese svolte dalla controparte.
L’interlocuzione scritta, attraverso la quale viene a configurarsi il contraddittorio si mostra come l’esito di un bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, di speditezza e concentrazione, in funzione della ragionevole durata del processo e della tutela effettiva da assicurare, anche in tale prospettiva, alle parti interessate dal contenzioso.
In via preliminare, in rito, occorre rilevare che l’appello è ammissibile, nonostante sia stato irritualmente introdotto con atto di citazione. A tal proposito non appare superfluo precisare che il primo grado di giudizio è stato introdotto il 7.9.2012, ovvero, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n.150/2011 (6.10.2011), il cui art. 6, prevede l’applicabilità del rito del lavoro alle controversie previste dall’art. 22 della L. n. 689/1981. Da ciò discende che l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., senza che incida a tal fine che l’appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest’ ultima ( in tal senso Cass., 2.8.2017 n. 19294; nonché Cass., 11.12.2015, n. 25061).
Dunque, nel caso di appello introdotto con atto di citazione anziché ricorso, ai fini della tempestività del gravame, ciò che rileva non è la data in cui l’atto di citazione in appello è stato avviato alla notifica (7.2.2014), ma la data di deposito di tale atto (i.e. iscrizione a ruolo), nella specie avvenuto il 18.2.2014 innanzi al Tribunale di Trani, ovvero, entro il termine di decadenza sancito dall’art. 327 c.p.c.. Tale conclusione non è scalfita dall’ordine di rinnovazione impartito dal 15.4.2019, in quanto la rinnovazione della notificazione impedisce ogni decadenza, compresa quella relativa al termine di impugnazione, in quanto il rinnovo è avvenuto il 7.5.2019, entro il termine perentorio assegnato (17.5.2019).
Nel merito l’appello non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato. Con riferimento al primo motivo di appello, il Giudice di prime cure ha fatto buon governo delle regole del Codice della Strada che si disciplinano il ricorso al Prefetto e il relativo procedimento. L’art. 203 del codice della strada prevede che, in caso di ricorso al prefetto avverso il verbale di contestazione di illecito, “il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma I-bis. Gli atti corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso” (comma 2). Il successivo art. 204, al comma 1, stabilisce che “il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonchè il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo 195, comma 2”. Il termine per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione è, pertanto, di centoventi giorni, che decorrono dalla data in cui il prefetto riceve gli atti dall’ufficio accertatore.
Fatta questa precisazione, nel caso di specie, risulta che, proposto, da parte dell’appellante, in data 4.11.2011, ricorso al prefetto ex art. 203 c.d.s. avverso il verbale di contestazione del 3.8.2011, il Comando di Polizia territorialmente competente ha trasmesso gli atti al Prefetto ai sensi dell’art. 203, comma 2, c.d.s. il giorno 31.12.2011; la documentazione è stata ricevuta in data 19.1.2012, data a partire dalla quale deve farsi decorrere il termine ex art. 204, comma 1, c.d.s. per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione. Deve, dunque, ritenersi tempestiva l’adozione, da parte del prefetto, dell’ordinanza ingiunzione, in quanto emessa in data 27.4.2012, e cioè nel pieno rispetto del termine di centoventi giorni. Allo stesso modo, risulta osservato il termine di complessivi duecentodieci giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso al prefetto, per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione (di cui 30 per la trasmissione del ricorso all’ufficio cui appartiene l’organo accertatore; 60 per la trasmissione degli atti da quest’ultimo al prefetto; 120 per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione).
Con riferimento al secondo motivo di doglianza, attinente la mancata audizione dell’interessato, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (così Cass. Sez. Unite, n. 1786 del 28/01/2010 e, da ultimo, in senso conforme, Cass., Ord., 7.8.2019 n. 21146).
Peraltro, la Suprema Corte ha costantemente ribadito che “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (così Cass., 21/05/2018, n. 12503). In primo grado, l’odierno appellante ha solo prospettato la lesione del diritto di difesa ma non ha apportato elementi di fatto nuovi che consentissero al giudice di primo grado di valutarne effettivamente la fondatezza della doglianza.
Con riferimento all’ultimo motivo di impugnazione, va evidenziato che “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (in tal senso, Cass., 14.02.2013 n. 3705; nonché, Cass., 2.02.2011, n. 2434). Muovendo da tale principio di diritto, è agevole osservare che il primo giudice non avrebbe potuto dubitare della verità degli accertamenti compiuti dai pubblici ufficiali senza proposizione di querela di falso, attesa la natura di atto pubblico del verbale di accertamento elevato dagli agenti della Sezione Stradale della Polizia di Trani e tenuto conto dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, correttamente richiamati dal Giudice di Pace di Trani, secondo cui “è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva “ (Cass. sez. un. 24.07.2009 n. 17355). Sotto tale profilo è destituita di fondatezza l’affermazione secondo cui il trasgressore, al momento dell’accertamento, non si trovava alla guida del ciclomotore, ma lo stava spingendo a mano, e con motore spento, presso un’autofficina per farlo riparare, in quanto essa non trova alcun riscontro nel verbale redatto dagli agenti della polizia i quali davano atto di una diversa condotta dell’odierno appellante.
Per tali motivi, dunque, l’appello deve essere integralmente rigettato.
Stante la contumacia dell’ente appellato, non può procedersi alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, non avendo il contumace espletato alcuna attività processuale e sopportato alcun costo da rimborsare (in tal senso, Cass. 26.6.2018, n. 16786).
Poiché il giudizio di appello è pendente dal 18.2.2014, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, con obbligo della parte appellante di pagamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla XXX, con atto di citazione notificato il 7.20/2/2014 (rinnovato il 7.5.2019) ed iscritto a ruolo il 18.2.2014 avverso la sentenza n. /2013 del Giudice di Pace di Trani, così provvede:
– dichiara la contumacia della Prefettura di Bari;
– rigetta l’appello;
– nulla per le spese del presente grado di giudizio;
– dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, con obbligo di XXX di versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione
Così deciso in Trani, 18 maggio 2020
Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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