N. R.G. 21889/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Terza
Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21889/2023
All’udienza dell’11 febbraio 2025 innanzi alla dott.ssa NOME COGNOME sono comparsi:
per parte ricorrente l’avv. COGNOME per parte resistente il dr. NOME COGNOME
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione.
Parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso, precisando che avverso la sentenza del TAR depositata è stato proposto appello ad oggi pendente.
Richiama l’eccezione di giudicato già formulata, derivante dal passaggio in giudicato della sentenza emessa da questo Tribunale sulla medesima questione oggetto di altre due ordinanze ingiunzione.
Parte resistente precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Precisa che l’esito del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato è dirimente perché se la sentenza del TAR viene confermata le ordinanze sono legittime.
Letti gli artt. 6 del Dlgs. n. 150/2011 l’art. 429 c.p.c. il giudice ordina la discussione orale della causa, e all’esito della stessa – durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano – si ritira in camera di consiglio.
All’esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, previamente autorizzate a non presenziare, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Terza Sezione Civile
nella persona del giudice dott.ssa NOME COGNOME pronuncia la seguente
SENTENZA N._734_2025_- N._R.G._00021889_2023 DEL_12_02_2025 PUBBLICATA_IL_11_02_2025
ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 21889/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , con l’Avv. COGNOME RICORRENTE contro (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il funzionario delegato dr. COGNOME
NOME
RESISTENTE oggetto:
opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011;
sanzione amministrativa ex art. 13 c. 5 -47 Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO Con ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 la ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione emesse dal n. 1322/2023, notificata in data 14.11.2023, e n. 1324/2023 notificata in data 14.11.2023, nonché avverso tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Ha premesso in fatto che:
– la società unica ed esclusiva proprietaria dell’intero immobile sito in alla INDIRIZZO composto da n. 12 appartamenti e un locale commerciale fronte strada;
– in ragione della unica proprietà di tutte le unità predette in capo all’opponente non è mai stato costituito un condominio;
– le singole unità sono condotte in locazione da terzi e nel locale fronte strada è allocata un’attività di ristorazione aperta al pubblico;
– l’ordinanza ingiunzione n. 1322/2023 è stata emessa dal in ragione dell’asserito omesso ritiro e ricovero dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti nell’area interna dello stabile di INDIRIZZO
– l’ordinanza ingiunzione n. 1324/2023 è stata elevata per errato conferimento dei rifiuti nei cassonetti;
ha, dunque, proposto ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 sulla base dei seguenti motivi:
nullità delle ordinanze ingiunzione elevate in quanto i verbali di infrazione sono stati notificati all’Amministratore del Condominio, soggetto inesistente in quanto non è mai stato costituito alcun Condominio; erronea individuazione del soggetto passivo non potendo la essere individuata come “produttore di rifiuti” ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;
illegittimità della sanzione emessa in ragione dell’omessa indicazione da parte di del punto ove collocare i cassonetti a fronte della espressa richiesta formulata da n ordine alla possibilità di internalizzazione degli stessi in conformità al Regolamento Comunale n. 280 del , nonché della normativa sulle distanze di cui all’art. 889 c.c. e sulla mobilità pedonale di cui all’art. 4 D.M. 236/89.
Ha chiesto, pertanto, accertare e dichiarare la nullità o disporre l’annullamento delle ordinanze in oggetto;
in caso di internalizzazione dei cassonetti, condanna il al pagamento di un indennizzo.
si è costituito in giudizio dando atto, in via preliminare, dell’accoglimento dei motivi di opposizione relativi all’ordinanza 1324/23 e di conseguente pronuncia di annullamento in via di autotutela.
Ha contestato l’opposizione con riguardo all’ordinanza 1322/2023, risultando violato l’art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 280 per la gestione dei rifiuti urbani, essendo stati rinvenuti, in due occasioni distinte, a bordo strada dei cassonetti di pertinenza dello stabile di INDIRIZZO
Ha evidenziato che:
– ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti sia obbligo dei proprietari o dell’amministratore o dei singoli condomini consentire il posizionamento dei contenitori all’interno degli stabili, con rimessione agli stessi di ogni onere relativo alla individuazione della opportuna collocazione interna;
a accertato che i cassonetti dovessero essere collocati all’interno e proposto soluzioni anche all’esito di sopralluoghi;
– l’art. 889 c.c. non è applicabile alla fattispecie in esame poiché non relativo ai cassonetti ma a opere “immobili”;
– le asserite violazione del D.M. 236/89 non sono state sottoposte al vaglio di in assenza della presentazione di scritti difensivi ex art. 18 della L. 689/1981 avverso i verbali di accertamento di illecito amministrativo.
Ha, quindi, chiesto di accertare e dichiarare la legittimità dell’ordinanza ingiunzione n. 1322/2023.
Con decreto del 22.12.2023 è stata sospesa l’esecuzione delle ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione (n. 1322/ 2023 e n. 1324/2023).
*** In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all’ordinanza n. 1324/2023.
Con provvedimento del 4.3.2024 il , come anticipato nella memoria di costituzione, ha revocato in autotutela l’ordinanza in oggetto (doc. nota del depositata telematicamente in data 11.03.2024).
devono, pertanto, ritenersi pacificamente integrati i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti con riguardo alla suddetta ordinanza, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 1625/2020).
L’opposizione deve essere, invece, accolta con riguardo all’ordinanza ingiunzione n. 1322/2023.
L’ordinanza in esame è fondata sul verbale di accertamento n. 940 del 3.03.2022 redatto da accertatori ambientali recante la seguente contestazione:
“violazione dell’art. 10 comma 4- 47 del Regolamento Gestione Rifiuti.
Non ritira all’interno dello stabile i cassonetti per la raccolta differenziata in base al calendario dei passaggi di svuotamento.
Il 3 marzo è un giovedì, per cui non doveva essere esposta alcuna frazione invece si sono rilevati sul suolo pubblico anche i cassonetti per il non recuperabile, l’organico, la carta e il vetro.
” con l’ordinanza impugnata ha, quindi, ingiunto il pagamento della somma di € 120,40 allo , in persona del Proprietario quale Legale Rappresentante, (C.F. ) con Sede Legale in INDIRIZZO – 10122 Torino (TO), legalmente rappresentata da , nato a Torino (TO) il 22.08.1966 e residente in (…)
quale obbligato in solido”, contestando la violazione dell’articolo 10 comma 4 del Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani.
L’articolo 10 (rubricato “Contenitori per la raccolta”) del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani n. 280 del Comune di così dispone:
“1. I contenitori per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere l’avallo dell’Amministrazione Comunale.
2. Essi sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio e accettati dall’Amministrazione Comunale;
devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio e pubblicate nella Carta dei Servizi di cui all’articolo 43 e, comunque, mantenuti puliti, sì da non creare inconvenienti igienici.
3.
Il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all’interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario.
Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico.
I soggetti tenuti rispondono al gestore del servizio dell’alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà.
4. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l’immobile di competenza e di riporli all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l’avvenuto servizio di raccolta.
L’Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell’esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.
In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l’eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.
5.
La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio.
Inoltre, tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada”.
Ciò posto, come già osservato da questo Tribunale in fattispecie identica a quella in esame tra le medesime parti, risulta dalla documentazione depositata e dalle allegazioni delle parti che “fra la D.M. e il Gestore del Servizio ( sia sorto un dissidio circa la c.d. internalizzazione o esternalizzazione dei cassonetti e, in particolare, se i cassonetti per la raccolta dei rifiuti debbano essere collocati all’interno dello stabile di INDIRIZZO ovvero al di fuori di esso sul suolo pubblico.
Come è noto, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l’Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile, fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all’intimato, mentre compete all’opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (v. Cass., Sez. n. 1, sent. n. 5277/2007).
L’opposizione all’ordinanza irrogativa di una sanzione amministrativa introduce invero un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’Autorità Amministrativa, cui spetta l’onere di dimostrarne gli elementi costitutivi (v. Cass., Sez. n. 1, sent. n. 2363/2005).
” (cfr. Tribunale di Torino, sent. n. 3355/2024) Anche nella fattispecie in esame, come già rilevato dalla richiamata pronuncia, “spettava in allora, al momento dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione, e spetta ora, in sede giurisdizionale a seguito dell’impugnazione ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, alla P.A., ovverosia all’odierna parte opposta , provare e dimostrare la ricorrenza dei presupposti della fattispecie sanzionatoria di cui trattasi, e, fra gli altri, in particolare, l’idoneità degli spazi interni dello stabile di INDIRIZZO ad accogliere i cassonetti per la raccolta dei rifiuti”. Invece, a fronte della specifica contestazione della parte opponente sulla insussistenza delle condizioni per procedere all’internalizzazione – supportata dalla perizia tecnica redatta dal geom. il 2.10.2023 (doc. n. 23), dalla documentazione fotografica raffigurante gli spazi interni dell’area cortilizia e la presenza di unità abitative site al pian terreno con ingresso diretto e affacci sull’area in oggetto – nonché a fronte della invocazione della normativa speciale di cui al D.M n. 236/1989, la parte opposta – su cui gravava il relativo onere – non ha né specificato né dimostrato le ragioni della ritenuta idoneità degli spazi interni dello stabile oggetto di causa, nulla argomentando sul punto. A riguardo si evidenzia che:
– l’ordinanza n. 52/AA (doc. 21 parte opponente, richiamata nell’atto di significazione prodotto al doc. 10) che ha imposto il sistema della raccolta differenziata nella zona di cui trattasi, ha richiamato espressamente l’articolo 10 del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani n. 280 del Regolamento;
– il suddetto art. 10, come già riportato, prevede che i contenitori “sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio e accettati dall’Amministrazione Comunale” e che “il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all’interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario”; – l’articolo 10 dispone altresì che “la precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio”;
ciò posto, tuttavia, nella fattispecie in esame, per quanto allegato ed emerso nel presente giudizio, né in sede di accertamento dell’illecito, né il in sede di emissione dell’ordinanza ingiunzione, hanno chiarito la ragione per cui gli spazi interni dello stabile di INDIRIZZO fossero idonei a consentire il posizionamento dei cassonetti.
Sul punto, va rilevato che l’idoneità degli spazi interni all’edificio a contenere i cassonetti per i rifiuti costituisce presupposto necessario per disporre l’internalizzazione degli stessi ed è un elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria in esame;
in assenza di essa, pertanto, non è configurabile alcuna violazione della normativa comunale richiamata.
Nella fattispecie in oggetto tale idoneità “non solo non è stata provata o dimostrata, ma neppure giustificata giacché a fronte della precisa e analitica contestazione dell’utente, spettava al argomentare e illustrare le ragioni di tale asserita idoneità”, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2967 c.c.
Sul punto, va rilevato che le note del 19.4.2022, 2.5.2022 e 12.5.2022 (doc. n. 11,12, 14), peraltro successive ai verbali di accertamento posti a fondamento dell’ordinanza ingiunzione opposta, contengono esclusivamente la comunicazione del rigetto dell’istanza di c.d. esternalizzazione dei cassonetti, senza alcuna specificazione puntuale in ordine alla richiesta internalizzazione e alla ritenuta idoneità degli spazi interni per il ricovero dei cassonetti.
Insufficiente in tal senso risulta anche la nota del 2.5.2022 con la quale viene solo comunicato un “accorpamento” delle “attrezzature dell’utenza domestica con la commerciale” e un aumento delle “frequenze di svuotamento” al fine di ridurre il numero dei cassonetti;
anche in tal caso non vi è, da un lato, alcuna motivazione specifica in ordine al rigetto della richiesta di esternalizzazione e, dall’altro, mancano precise indicazioni sul luogo di collocazione dei cassonetti, sul numero compatibile con l’ampiezza e la conformazione degli spazi interni, sul rispetto della normativa di cui al D.M. 236/89 e delle prescrizioni di cui all’ordinanza 52/AA.
Alla luce delle riportate argomentazioni, non assume rilievo sotto il profilo del legittimo esercizio dell’attività sanzionatoria, l’esito del giudizio instaurato innanzi al TAR dall’odierna opponente nei confronti dell’ (R.G. n. 817/2022), conclusosi con sentenza n. 796 del 28.6.2024 di rigetto del ricorso (la cui produzione va dichiarata ammissibile trattandosi di documentazione sopravvenuta nelle more del giudizio, doc. dep. il 14.11.2024).
Sul punto, si osserva che, per quanto si evince dalla lettura del provvedimento, il rigetto della richiesta esternalizzazione si fondava su accertamenti tecnici e rilevazioni effettuati da (in conformità con le Disposizione tecniche di cui alla delibera 52/2019), comprovanti l’esistenza di aree idonee alla collocazione dei cassonetti nel cortile interno dell’immobile (cfr. pag. 15 della sent. “In questo senso si è espresso il tecnico incaricato all’esito del sopralluogo svolto in data 17/07/2021, alla presenza del rappresentante legale di (doc. 1 di parte resistente). Detta conclusione trova conforto nella documentazione fotografica dimessa in questo giudizio dall’Amministrazione resistente (sub doc. 17), dalla quale risulta la presenza di un’area pavimentata all’interno del cortile dello stabile, occupata da una rastrelliera per biciclette (infra §.3), ove è doveroso presumere sia possibile la collocazione dei cassonetti.
La documentazione menzionata in sede amministrativa, tuttavia, non solo non è stata prodotta nel presente giudizio ma non è neanche menzionata dalla parte opponente a sostegno della pretesa sanzionatoria azionata.
In altri termini, non vi è prova dell’esito dei rilievi eseguiti dai tecnici incaricati dall’ sulla base dei quali sussistevano i presupposti per disporre l’internalizzazione dei cassonetti.
Né l’amministrazione resistente ha specificato, nel presente giudizio, la sussistenza dei presupposti di fatto per procedere l’internalizzazione, quali, a mero titolo esemplificativo, il numero dei cassonetti collocabili nell’area cortilizia, la compatibilità dei cassonetti con la presenza di unità abitative al piano terra nonché con la superficie utile del cortile.
Infine, nulla è stato argomentato in odine alle puntuali eccezioni formulate da parte ricorrente in ordine alla violazione della normativa di cui al Regolamento Municipale di igiene, alla Circolare del Presidente della giunta Regionale del 25.7.2005 e alle altre prescrizioni richiamate in ricorso.
Peraltro, si rileva che la sentenza in oggetto, in base a quanto dichiarato all’odierna udienza (e non contestato dal è stata appellata dalla ricorrente e, dunque, non passata in giudicato.
Ne consegue che, in base all’articolo 6 comma 11 del D. Lgs. n. 150/2011, secondo cui il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, non essendo esplicitate le ragioni della ritenuta idoneità dei luoghi ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani, deve ritenersi non provata fondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata dal opposto.
L’opposizione deve, pertanto, essere accolta con conseguente annullamento della impugnata ordinanza ingiunzione n. 1322/2023.
In base al principio della cd. ragion più liquida, devono ritenersi assorbite le ulteriori eccezioni e istanze formulate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55 per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e minimi per la fase istruttoria in considerazione dell’effettiva attività espletata.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere in riferimento all’ordinanza ingiunzione n. 1324/2023 ACCOGLIE per il resto l’opposizione e, per l‘effetto, ANNULLA l’ordinanza nr. 1322/2023
CONDANNA
il al pagamento in favore della delle spese di lite che liquida in complessivi € 562,00, oltre a € 70,00 per c.u. e marca, spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torino all’esito dell’udienza dell’11.2.2024.
IL GIUDICE dr.ssa NOME COGNOME COGNOME redatta con la collaborazione del MOT dr.
NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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