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Codice Civile
Codice Penale

Ordine di esibizione, strumento residuale, documento

Ordine di esibizione, non può, in alcun caso, supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova posto a carico della parte.

Pubblicato il 09 August 2021 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 674/2021 pubblicata il 04/08/2021

nelle cause riunite  di I Grado iscritte rispettivamente al n. r.g. 568/2019 promossa da:

XXX

ATTORE contro

YYY

ZZZ,

CONVENUTI

KKK S.P.A.  con il patrocinio dell’Avv.

VVV S.P.A.  con il patrocinio  degli Avv.ti

TERZI CHIAMATI

 e al n.R.G. 257/20 promossa da

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

OPPONENTE

nei confronti di

YYY

CONCLUSIONI

La parte attrice ha cosi’ concluso: voglia il Tribunale di Livorno, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,  – previo ordine di esibizione alla *** (già Banca ***) della documentazione relativa al finanziamento 19.07.2012 ed al conto corrente n. 91907-1 e CTU per definire l’anatocismo e l’eventuale tasso usurario,  – dichiarare la responsabilità professionale dell’Avv. YYY e del Rag. ZZZ e condannarli, in solido tra loro e/o ciascuno per le proprie responsabilità, alla restituzione della somma di € 14.000,00 ed al pagamento, in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 310.942,44 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi; – revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1553/2019 del Tribunale di Livorno; – dichiarare l’inesistenza del diritto di credito al compenso dell’Avv. YYY nei confronti della attrice XXX; – con vittoria di compensi e spese, con distrazione, ai sensi dell’art. 93, comma 1 c.p.c., a favore del difensore.

Il convenuto YYY ha cosi’ concluso:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i titoli di cui in narrativa,

–                in via preliminare, fissarsi ai sensi dell’art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di assicurazioni KKK S.p.A. e VVV;

–                nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché condannare parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;  – nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare i terzi Società Assicurazioni KKK S.p.A. e VVV, tenuti al risarcimento in favore della menzionata parte attrice e, per l’effetto, condannare le Compagnie a corrispondere in favore di quest’ultima quanto sarà ritenuto di giustizia, manlevando il convenuto da ogni incombenza;

–                in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore.

In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale con capi e testi da indicare ed articolare nei termini di legge, con ogni più ampia riserva di dedurre, argomentare, produrre, anche in considerazione del contegno processuale di parte avversa.

Ci si oppone sin da ora alle avverse richieste istruttorie, con precipuo riguardo alla prova testimoniale, poiché riferita a fatti e circostanze da provarsi documentalmente, nonché a capi contenenti valutazioni e/o affermazioni negatorie e comunque inconferenti. Nella denegata ipotesi di ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi e sugli stessi capi, senza che ciò comporti l’inversione dell’onere probatorio incombente sull’attrice.

La VVV ha cosi’ concluso:

“Voglia il Giudice del Tribunale Civile di Livorno, contrariis reiectis,  in via principale: rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto e del tutto sfornita di prove, dichiarando di conseguenza il non luogo a provvedere sulla domanda di manleva proposta per il fatto di cui è causa dal convenuto Avv.YYY nei confronti della concludente, stante in ogni caso la inesistenza di valido rapporto contrattuale assicurativo con la concludente VVV, con spese rifuse a carico del chiamante in causa;

in tesi: in accoglimento delle eccezioni e contestazioni ribadite dalla concludente nella comparsa integrativa e nella memoria ex art.183 co.VI n.1 c.p.c., ivi compresa la contestata inapplicabilità alla controversia dell’art.1910 commi 3 e 4 c.c. erroneamente richiamato negli atti da KKK Ass.ni, nonché sulla base delle norme contrattuali richiamate negli scritti difensivi, ritenere in ogni caso l’invalidità del contratto “Polizza ****” n. del 30.1.2019 inter partes limitatamente al fatto di cui è causa, di conseguenza non operante nel caso di specie la garanzia assicurativa, per i motivi illustrati negli scritti difensivi, di conseguenza rigettando la domanda di manleva, con spese rifuse”.

La KKK ha cosi’ concluso:

“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata come sopra  specificato, sia per quanto concerne l’an ed il quantum debeatur, sia per mancanza di nesso di causa, in ogni caso interrotto.

IN VIA DI MERO SUBORDINE

Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dall’ attrice, per quanto concerne l’eventuale responsabilità dell’Avv. YYY,  limitare comunque la condanna del convenuto assicurato alla somma accertata in corso di causa per la propria quota di responsabilità professionale e che sarà comunque ritenuta di giustizia, e di conseguenza condannare la KKK spa a manlevarlo con esclusione dell’importo di € 14.000,00 richiesto a titolo restitutorio e previa ripartizione con la VVV spa ai sensi dell’art. 1910 c.c., in ogni caso nei limiti del massimale di polizza ed al netto dello scoperto  pari al 5% con il minimo di € 500,00.

Con vittoria di spese e funzioni di lite”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

XXX espone:

–                di essersi rivolta, nell’anno 2012, alla *** per ottenere il risarcimento dei danni subiti, in qualità di titolare della ditta individuale “***”, a causa del comportamento illegittimo della Banca *** Spa in relazione ad un leasing promesso da tale Istituto di credito, con delibera favorevole, e successivamente non concesso, nonché per l’applicazione dei tassi usurari sul conto corrente acceso a seguito di apertura di credito;

–                di avere successivamente convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Banca *** Spa e la soc *** Leasing(giudizio iscritto al n. 20824/2016 RGC), avvalendosi dell’opera professionale dell’Avv. YYY, su indicazione  del ZZZ;

–                che la prestazione professionale del legale era stata omissiva e negligente, non avendo lo stesso fornito al Tribunale alcun elemento di prova dei fatti esposti nell’atto di citazione, tanto è vero che le domande proposte sono state respinte per mancanza di prova;

–                di avere fornito alla *** ed all’Avv.to YYY tutta la documentazione relativa al rapporto con Banca *** per la concessione del leasing nonché fornito i nomi degli impiegati della banca che avrebbero potuto confermare quanto asserito dall’attrice in quel giudizio.

Tutto cio’ premesso in fatto, la XXX ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale l’Avv.to YYY ed il rag. ZZZ,  richiedendo l’accertamento delle responsabilità dei professionisti e l’inadempimento degli stessi al mandato loro conferito, e la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni subiti e quantificati, come nel procedimento dinanzi al Tribunale di Roma, in € 310.942,44, nonché alla restituzione della somma di € 14.000,00 corrisposta al rag. ZZZ e,tramite quest’ultimo, all’Avv.to YYY.

Nel costituirsi in giudizio, quest’ultimo ha rilevato la infondatezza della domanda, chiedendo comunque l’autorizzazione a  chiamare in causa la VVV e la KKK Assicurazioni, al fine di essere tenuto indenne delle eventuali conseguenze sfavorevoli del procedimento.

La VVV ha eccepito la inoperatività della garanzia  azionata:

a)    per violazione dell’art. 1910 CC e dell’art. 1.9 delle CGA in quanto l’Avv. YYY, al momento della sottoscrizione della polizza con la compagnia, non ha dichiarato la preesistenza di altro contratto di assicurazione professionale già in essere con KKK Spa;

b)    per violazione dell’art. 1892 CC e dell’art.1.1 delle CGA perché al momento della sottoscrizione dalla polizza(30/1/2019), il legale ha taciuto alla compagnia la circostanza di aver già ricevuto la richiesta di risarcimento danni avanzata stragiudizialmente dalla XXX in data 14/10/2018 per i fatti rappresentati nel presente giudizio.

La KKK Spa, ha aderito alle difese spiegate dal proprio assicurato, rilevando la infondatezza della richiesta di manleva in ordine al rimborso di € 14.000,00 richiesto dalla XXX, trattandosi di obbligazione di natura restitutoria e non risarcitoria, e chiedendo la individuazione delle singole responsabilità dei convenuti con ripartizione tra gli stessi del quantum del risarcimento eventualmente spettante all’attrice.

Al presente procedimento è stato riunito quello n.r.g. 257/2020, avente ad oggetto l’opposizione proposta dalla XXX al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Livorno su ricorso dell’Avv.to YYY, che ha chiesto il pagamento della somma di  € 22.740,00 a titolo di compensi professionali per l’attività difensiva svolta su mandato della opponente nel procedimento dinanzi al Tribunale di Roma;  Sulla responsabilità del convenuto ZZZ.

Non è dato comprendere il fondamento della responsabilità ascritta al predetto convenuto, rimasto contumace.

In particolare, non emerge dalla scarna rappresentazione dei fatti esposti nell’atto di citazione in cosa consista l’inadempimento contrattuale per negligenza ascritto al ZZZ, che sembra coinvolto da parte attrice nella domanda risarcitoria formulata nei confronti dell’Avv.to YYY solo sulla base della allegazione di avere consegnato alla *** “tutta la documentazione relativa al rapporto con Banca *** per il leasing”.

A prescindere dalla genericità di tale deduzione, che non contiene la specifica individuazione dei documenti che sarebbero stati consegnati al convenuto ZZZ, non si vede come tale circostanza, anche laddove provata, possa fondare una responsabilità del predetto convenuto per inadempimento contrattuale, tenuto conto che, a quanto risulta dalla corrispondenza prodotta dalla stessa attrice(v.in particolare doc.to 14), la *** era stata incaricata soltanto della redazione di una perizia econometrica, in vista dell’azione che la XXX intendeva proporre nei confronti della Banca ***.

La responsabilità del convenuto ZZZ in relazione ai danni dedotti dall’attrice risulta pertanto indimostrata.

Sui fatti addebitati al convenuto YYY
L’attrice ha individuato la condotta omissiva e  negligente del legale convenuto nella mancata attività istruttoria a supporto dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno azionato nel procedimento numero RG 28124/2016. A sostegno di  quanto asserito, la XXX ha prodotto la sentenza emessa in quel giudizio, che ha respinto la domanda dalla stessa  proposta.

Sulle risultanze documentali
Dai documenti prodotti in atti emerge che in quel giudizio la XXX ha citato la Nuova banca dell’*** e del *** SPA, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della illegittimità della condotta asseritamente tenuta dalla stessa banca e consistente nella avere omesso di informare l’attrice che il leasing concesso dalla *** Leasing SPA , concessione sulla base della quale la XXX aveva deciso di stipulare un contratto preliminare di acquisto di un immobile, poi non seguito dalla stipula del definitivo a causa della mancata concessione del leasing , aveva una durata di soli sei mesi. Alla pagina quattro dell’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma, prodotto dalla stessa attrice, si legge “lo scrivente patrocinio ritiene fondamentale sottolineare la circostanza per cui la banca è responsabile del danno ingiusto causato dai propri atti illegittimi e conseguentemente appare evidente come la mancanza dell’avviso di non rinnovo del leasing concesso abbia causato alla attrice un danno ingiusto”. Detto danno è stato individuato dalla XXX in  quel giudizio, e anche nell’odierno procedimento, nella somma di euro 235.000,00, pari al doppio della caparra versata per la mancata stipula del contratto di compravendita immobiliare,  nonché nella somma di euro 59.847,48, costituita dagli interessi corrisposti sul prefinanziamento di euro 170.000,00 ottenuto dalla Banca *** a causa della mancata concessione del leasing, e nell’importo di euro 16.094,96, costituito dagli interessi usurari asseritamente  corrisposti  alla banca sulla  somma concessa a titolo di prefinanziamento.

Nella sentenza n. 9687/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 10 maggio 2018, si legge che “l’azione risarcitoria, riferita ad una ipotizzata responsabilità extracontrattuale ricollegata alla mancata conclusione di un contratto di leasing, appare del tutto sfornita di prova, non essendo supportata da alcuna documentazione dalla quale inferire che tra le parti intercorsero trattative finalizzate alla conclusione del predetto contratto”. Sulla responsabilità del convenuto YYY

a)in ordine al danno per la mancata stipula del contratto definitivo e per gli interessi corrisposti sul prefinanziamento ottenuto dalla banca
Presupposto della responsabilità del legale affermata nel presente giudizio è la dimostrazione che, in presenza della condotta asseritamente omessa, la parte attrice avrebbe  conseguito, nel procedimento menzionato, il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone”.

Detta prova non è stata fornita dalla XXX nel presente giudizio.

Dalla istruttoria orale esperita, invero, non emerge alcuna prova della responsabilità della Banca *** in merito alla mancata concessione del leasing in favore della attrice e del danno che ne sarebbe derivato.

In virtù del principio sopra esposto, era onere della XXX dimostrare, nel presente giudizio,  la ragionevole probabilità che, ove l’avvocato YYY avesse  formulato, nel procedimento dinanzi al tribunale di Roma,  le istanze istruttorie che risultano formulate nel presente giudizio, la domanda ivi proposta sarebbe stata accolta.

I testimoni escussi nel presente procedimento hanno confermato semplicemente che la XXX aveva stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile sul presupposto della disponibilità manifestata dalla *** Leasing alla concessione di un finanziamento; che ci fu un ritardo nel completamento delle opere per la realizzazione dell’immobile oggetto del contratto preliminare ; che  la *** Leasing, nel momento in cui avrebbe dovuto essere stipulato il contratto definitivo, nego’ il finanziamento.

In particolare, il teste ***, all’epoca dei fatti  dipendente di Banca ***, ha confermato  la circostanza dedotta sub 6) nella 2° memoria di parte attrice, e cioè che nel momento in cui doveva essere stipulato il contratto di compravendita per il capannone da costruire con la Promo due Programma Le morelline SRL, la Banca *** comunicò che il leasing a suo tempo deliberato era scaduto dopo sei mesi dalla approvazione e che era stata la *** leasing a negare il finanziamento. Lo stesso teste ha riferito che, all’epoca della delibera della *** leasing ,fu erogato dalla Banca *** alla XXX un prefinanziamento di 170.000,00 euro, che poi avrebbe dovuto essere coperto al momento della erogazione del leasing.

Il teste ***, coniuge della XXX, ha riferito che le trattative in ordine al leasing furono svolte con Banca ***.

Dalle esposte risultanze non emerge tuttavia in alcun modo la responsabilità della banca in merito alla mancata concessione del leasing, che appare ascrivibile alla *** leasing, come risulta da tutta la documentazione in atti. Nè dalle dichiarazioni rese dal teste *** è possibile desumere un comportamento negligente della banca per avere omesso di riferire alla XXX che il leasing asseritamente  deliberato sarebbe scaduto dopo sei mesi , tenuto conto sia del fatto che non emergono elementi dai quali inferire che era onere della banca fornire detta informazione alla XXX considerato che il contratto doveva essere stipulato con una diversa società , sia, ancor prima, della assenza di prova che la concessione del leasing sia mai stata deliberata.

Dalla sentenza del Tribunale di Roma prodotta in atti, invero, emerge che la *** leasing, in data 6 dicembre 2006, ha inviato alla XXX un preventivo per un’operazione di leasing avente validità di 15 giorni, che tuttavia non ha trovato alcun seguito.

Neppure nel presente giudizio è stata fornita la prova della delibera di concessione del leasing, tenuto conto che il documento prodotto sub 36 è una comunicazione interna della banca, che non dimostra la avvenuta concessione del leasing in favore della XXX.

Né l’esistenza della delibera in questione puo’ desumersi dalle dichiarazioni rese dal teste ***, in assenza di qualsiasi supporto documentale.

Va infine rilevato che l’attrice non ha neppure fornito prova del danno lamentato, e cioè di avere corrisposto alla ***, con la quale era stato stipulato il contratto preliminare, la somma di € 235.000,00, rivendicata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e nel presente procedimento. In presenza delle descritte risultanze, pertanto, non vi è alcuna prova  che, qualora nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma fossero stati  forniti gli elementi di prova esaminati in questo giudizio l’esito del procedimento dinanzi a quel Tribunale sarebbe stato diverso.

Va inoltre considerato che dalla sentenza in esame emerge che “in ogni caso, in difetto di atti interruttivi, l’eventuale credito risarcitorio che soggiace alla prescrizione quinquennale, sarebbe estinto per il decorso del tempo, risalendo le trattative, secondo l’enunciazione della parte, al primo trimestre dell’anno 2007. Il credito azionato , secondo quanto scritto dal tribunale , era pertanto prescritto al momento della proposizione della domanda.

c) in ordine al pagamento di interessi usurari sulla somma concessa a titolo di prefinanziamento
Neppure vi è prova di una condotta omissiva o inadempiente dell’avvocato YYY in riferimento alla dedotta usurarietà del contratto di finanziamento concluso con Banca ***, atteso che non sono stati prodotti nel presente procedimento i documenti necessari all’espletamento della richiesta CTU, che era onere della parte attrice fornire e che non possono essere oggetto della richiesta ordine di esibizione per i motivi già indicati dal giudice istruttore nell’ordinanza del 25/3/2020, le cui motivazioni si intendono qui richiamate in quanto del tutto condivisibili.

La pronuncia della S.C. n.25158/20, richiamata dalla parte attrice negli scritti conclusivi, non induce a discostarsi, peraltro, dal principio consolidato secondo cui “l’istituto ex art. 210 c.p.c. è strumento residuale e l’esibizione non può essere ordinata, se trattasi di un documento di una parte o di un terzo, allorché l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa, non potendo l’ordine di esibizione, in alcun caso, supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova posto a carico della parte”(Trib.Roma del 18/3/2020, v.anche Trib.Brescia del 10/3/2020, che precisa che, sebbene “il diritto sostanziale del cliente previsto dall’art. 119 comma 4 TUB ben può essere esercitato anche in corso di causa e anche nei modi previsti dall’art. 210 c.p.c., sia pure nei termini per le deduzioni istruttorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., va tuttavia osservato che non è in discussione il diritto sostanziale del cliente nei confronti della banca, che la pendenza del giudizio non fa ovviamente venir meno, ma il coordinamento del diritto sostanziale con le regole che disciplinano il processo e i principi indiscussi e consolidati sull’ammissibilità della domanda di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che non può essere accolta “allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione”).

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, dunque, non risultano forniti da parte attrice, nel presente giudizio, elementi idonei a dimostrare la dedotta usurarietà degli interessi applicati da Banca *** e pertanto che, qualora il legale convenuto avesse prodotto la documentazione relativa al conto corrente acceso presso la banca, la domanda proposta avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, secondo la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”.

Sulla richiesta di restituzione della somma di € 14.000,00
La somma in questione risulta versata al ZZZ, come dichiarato dalla stessa attrice. Non vi è prova in atti che la stessa sia stata versata  per il pagamento delle competenze del legale.

Tale prova non emerge dalla dicitura “comprese competenze per intervento legale” contenuta nella fattura n.32 del 16/7/2015 prodotta in atti, atteso che, anche qualora potesse attribuirsi alla stessa il significato invocato dalla XXX, la provenienza del documento da un soggetto diverso dall’YYY non consente di conferire allo stesso alcuna valenza probatoria dell’avvenuto pagamento della prestazione professionale resa dal legale, oltre che di quella resa dal ZZZ per la consulenza econometrica. La domanda restitutoria deve essere pertanto respinta, tenuto conto che la somma richiesta risulta versata al solo ZZZ, la  cui responsabilità è indimostrata per i motivi sopra esposti.

Sulla richiesta di pagamento avanzata dall’Avv.to YYY con il decreto ingiuntivo opposto Nell’opporsi a detta richiesta di pagamento,  la XXX ha dedotto di avere retribuito la prestazione professionale resa dal legale con la somma di euro 14.000,00 versata al convenuto ZZZ.

A sostegno di quanto dedotto, l’attrice ha prodotto la fattura già menzionata, che risulta  emessa da ZZZ e nella quale si legge “consulenza econometrica e intervento legale per pratica Banca ***, comprese competenze per intervento legale”. Nella stessa fattura viene indicata quale modalità di pagamento un acconto di euro 3.000,00 e quale saldo l’emissione di due assegni.

Di detti assegni risultano prodotte in atti soltanto le matrici, sulle quali  è indicata, con scrittura a mano,  la emissione in favore dell’avvocato YYY.

I descritti elementi, come già rilevato, non dimostrano che la predetta somma sia stata versata al legale convenuto opposto.

Il decreto ingiuntivo  deve dunque essere confermato, risultando peraltro il compenso richiesto, e munito del parere di congruità del consiglio dell’Ordine, in linea con le tariffe di cui al D.M. 55/14, e neppure contestato nel quantum dalla XXX.

Sulle domande di manleva
La decisione su dette domande risulta assorbita nel rigetto delle domande proposte nei confronti del chiamante in causa.

Le spese, ivi comprese quelle della terza chiamata KKK Assicurazioni s.p.a. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in virtù dei criteri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della natura e complessità della controversia, del numero dell’importanza e complessità delle questioni trattate.

Le spese della VVV devono invece gravare sul convenuto YYY, risultando fondata l’eccezione formulata dalla compagnia della inoperatività della polizza assicurativa, alla luce della documentazione in atti, dalla quale si evince la violazione, da parte del convenuto, del disposto dell’art. 1892 CC e dell’art. 1.1. delle CGA per aver dichiarato, al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa(30/1/2019) per RC professionale con la VVV, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni tali da poter determinare richieste di risarcimento indennizzabili, pur avendo  già ricevuto la contestazione per responsabilità professionale e la richiesta di risarcimento danni da parte della odierna attrice in data 24.10.2018 (doc. 3 fascicolo VVV). Risulta, inoltre dalle condizioni di polizza che la garanzia assicurativa opera in relazione alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione (doc.3 fascicolo VVV), circostanza insussistente nel caso in esame. La domanda ex art.96 c.p.c. proposta dal convenuto YYY nei confronti della controparte deve essere respinta, in assenza dei presupposti di mala fede o colpa grave previsti dalla norma richiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da ELISABETTA  DE PAZ,   nei confronti di YYY, ZZZ, e sulla chiamata in causa di  KKK SPA, VVV SPA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

RESPINGE

tutte le domande proposte dalla XXX.

Conferma il decreto ingiuntivo n.1553/19  emesso dal Tribunale di Livorno.

 Condanna XXX a rimborsare a YYY le spese di lite, che si liquidano in € €

2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, €  7.000,00 per la fase istruttoria, €

3.500,00 per la fase decisionale,  oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese KKK.

Condanna altresi’ la XXX al rimborso delle spese processuali in favore di KKK s.p.a., che liquida in € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, €  7.000,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisionale,  oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese KKK.

Condanna il convenuto YYY a rimborsare le spese processuali in favore della VVV Assicurazioni s.p.a., che si liquidano in € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, €  7.000,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisionale,  oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese KKK, il tutto aumentato del 30% ex art.4 comma 2 D.M.55/14. Livorno, 4 agosto 2021

Il Giudice

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