fbpx
LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Pagamento effettuato da un debitore insolvente

Il Tribunale ha stabilito che un pagamento effettuato da un debitore insolvente a un creditore consapevole dello stato di insolvenza può essere revocato. La consapevolezza dello stato di insolvenza può essere desunta da circostanze fattuali e dalla normale diligenza professionale del creditore.

Prenota un appuntamento in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza per una consulenza legale.

Pubblicato il 21 dicembre 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

n. 8804/2023 r.g.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV

Civile fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

VERBALE D’UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Oggi, 07/11/2024 innanzi al Giudice NOME COGNOME sono comparsi:

 per il fallimento attore l’avv. NOME COGNOME

 per NOME COGNOME l’avv. NOME COGNOME

Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dott.sse NOME COGNOME e NOME COGNOME invita le parti alla precisazione delle conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.

In particolare l’avv. NOME COGNOME precisa le conclusioni come da note finali depositate in data 6.9.2024.

L’avv. NOME precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.

Il Giudice invita le parti alla discussione della causa ed i procuratori discutono riportandosi ai rispettivi scritti e documenti.

Inoltre l’avv. COGNOME ribadisce come l’onere della prova della scientia decoctionis in capo a parte convenuta risulta a carico del fallimento attore.

Esaurita la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all’esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura alle parti presenti.

Brescia, 07/11/2024 Il Giudice NOME COGNOME n. 8804/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni nella persona del Giudice NOME COGNOME ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._4534_2024_- N._R.G._00008804_2023 DEL_07_11_2024 PUBBLICATA_IL_07_11_2024

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8804/2023 R.G. promossa con atto di citazione da:

con l’Avv. NOME COGNOME del Foro di Brescia Parte attrice contro NOME COGNOME con gli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME Parte convenuta Conclusioni delle parti:

come da verbale d’udienza del 7.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE

(a seguire, semplicemente, il fallimento) ha convenuto in giudizio NOME COGNOME allegando che in data 13.4.2022 – e quindi soltanto pochi giorni prima della pronuncia della sua dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 22.4.2022 – in bonis avrebbe effettuato nei confronti del medesimo NOME COGNOME un pagamento per l’importo di € 10.000,00= a mezzo di bonifico bancario con la seguente causale:

“Saldo-estinzione di tutti i debiti traenti origine dal decreto ingiuntivo n. 14372/2021emesso dal Tribunale di Milano”.

Conseguentemente, dedotto lo stato di scientia decoctionis in capo all’accipiens, il fallimento ha chiesto che ai sensi degli artt. 67, c. II, L.F. sia pronunciata l’inefficacia nei confronti della massa dei creditori del pagamento compiuto da parte di bonis in favore di NOME COGNOME e che quest’ultimo sia condannato a pagare al fallimento l’importo di € 10.000,00= “il tutto oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 ovvero, in subordine, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”.

Con comparsa depositata in data 25.1.2024 si è costituito in giudizio NOME COGNOME domandando il rigetto delle domande attoree contestando, in particolare, il difetto di prova del proprio stato soggettivo di scientia decoctionis.

A seguito dello scambio delle memorie di cui all’art. 171 ter c.p.c. la causa, istruita in via meramente documentale, è stata senz’altro spedita alla fase decisionale secondo il modulo di cui all’art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di un termine a ritroso per il deposito di note difensive finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande proposte dalla curatela del fallimento sono fondate e meritano accoglimento.

L’art. 67, c. II, L.F. stabilisce che “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (…) se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.

Da un punto di vista fattuale, risultano pacifiche ed incontestate fra le parti, oltreché documentate, le seguenti nodali circostanze:

1. in data 5.8.2021 il Tribunale di Milano per mezzo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 14372/2021 d.i. ha condannato Valuation System in bonis a pagare a NOME COGNOME l’importo di € 17.900,00= oltre agli interessi, spese ed accessori di legge a titolo di saldo della provvigione dovuta dalla prima in favore del secondo in relazione ad un’attività di mediazione che ha condotto alla stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di beni immobili datato 30.7.2018;

2. in data 10.9.2021 NOME COGNOME ha dunque notificato a mezzo p.e.c.

a RAGIONE_SOCIALE in bonis il menzionato decreto ingiuntivo ed il pedissequo atto di precetto intimandole il pagamento della complessiva somma di € 22.941,80= oltre ai successivi interessi e spese;

3. in data 24.11.2021 NOME COGNOME ha inoltre notificato a RAGIONE_SOCIALE

in bonis un atto di pignoramento presso terzi così radicando ai suoi danni, innanzi a questo Tribunale, la procedura esecutiva n. 2920/2021 r.g.e.;

4. in data 7.4.20221 NOME COGNOME e V in bonis hanno concordato di definire la vertenza relativa ai “debiti traenti origine dal citato decreto ingiuntivo n. 14372/2021 emesso dal Tribunale di Milano, pubblicato in data 5 agosto 2021, r.g. 27265/2021” mediante il riconoscimento, ad opera della seconda, in diretto favore del primo dello “importo netto complessivo pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), da corrispondersi entro non oltre il 13 aprile 2022 a mezzo bonifico bancario” oltreché, in diretto favore del suo procuratore legale, della “somma omnicomprensiva di € 3.030,12=” a titolo di “compensi professionali maturati per l’attività prestata nella vertenza descritta in premessa”; 5. in data 13.4.2022 RAGIONE_SOCIALE

in bonis ha corrisposto in favore di NOME COGNOME la somma di € 10.000,00= a mezzo di bonifico bancario con la seguente causale:

“Saldo-estinzione di tutti i debiti traenti origine dal decreto ingiuntivo n.14372/2021emesso dal Tribunale di Milano”;

6. in data 22.4.2022 è intervenuta la dichiarazione di fallimento di Ciò premesso, quanto all’elemento oggettivo, ovverosia al compimento di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili entro il c.d. semestre sospetto, emerge dalla narrativa che precede che il pagamento di cui il fallimento domanda sia dichiarata l’inefficacia, in quanto compiuto in data 13.4.2022, si colloca entro il semestre rilevante ai fini dell’art. 67, c. II, L.F. posto che, come visto, la dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è intervenuta in data 22.4.2022.

Del pari, alla luce delle pattuizioni di alla clausola n. 2 dell’accordo intervenuto in data 7.4.2021 fra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE

in bonis, riportate al punto n. 4) che precede, è dato inferire come il pagamento di € 10.000,00= in questione abbia riguardato un debito del solvens liquido ed esigibile.

1

La data 7.4.2021 (anziché, verosimilmente, 7.4.2022) apposta alla scrittura privata in questione appare evidentemente frutto di un refuso posto che nel corpo della scrittura si farebbe, altrimenti, riferimento ’elemento oggettivo in esame risulta dunque compiutamente integrato.

Quanto invece all’elemento soggettivo, ovverosia alla dimostrazione della c.d. scientia decoctionis in capo all’accipiens NOME COGNOME si osserva quanto segue.

Si tratta di una dimostrazione – il cui onere grava sul fallimento – la quale secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità è suscettibile di essere fornita “mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cass. Civ., Sez. I, 17.5.2023, n. 13445). Nel caso in esame appaiono complessivamente rilevanti le circostanze per cui:

 per espressa indicazione di parte convenuta, COGNOME in bonis si era resa inadempiente rispetto al pagamento dell’ultima rata della provvigione dovuta a NOME COGNOME sin dalla data del 30.5.2019 (cfr. anche doc. n. 1 di parte convenuta), di modo che, alla data del pagamento intervenuto in data 13.4.2022 a saldo e stralcio del maggior dovuto sempre in relazione al rapporto di mediazione in questione, l’inadempimento della debitrice si era protratto per quasi tre anni (circa la rilevanza sintomatica ai fini che qui rilevano di “un lungo ritardo nel saldo del debito”, cfr. ad esempio Trib. Milano, 12.1.2010, n. 268);  parte convenuta, onde poter conseguire il pagamento del residuo importo dovutole si è vista costretta a procedere in via giudiziale-monitoria (cfr. Trib. Milano, 28.5.2012, n. 6275);

 rimasta comunque insoddisfatta, parte convenuta si è vista ulteriormente costretta a promuovere nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in bonis una procedura di espropriazione presso terzi (cfr. Trib. Milano, 24.11.2004);

 soltanto ad esito dell’instaurazione di detta procedura esecutiva, avviata con pignoramento notificato in data 24.11.2021, il creditore e la debitrice esecutata hanno raggiunto un accordo, peraltro in data 7.4.2022 e quindi in ogni caso diversi mesi dopo l’avvia del procedimento di espropriazione;

 pur ad esito di una corposa attività di recupero del proprio credito, NOME COGNOME per del menzionato accordo del 7.4.2022, si è “accontentato” di ricevere a saldo e stralcio delle proprie pretese una somma (€ 10.000,00=) di gran lunga inferiore al quantum dovuto (l’importo precettato si attestava in € 22.941,80= oltre ai successivi interessi e spese);

 in ogni caso, NOME COGNOME svolge l’attività – professionale – di mediatore, ciò che senz’altro rileva ai fini del parametro della normale e prudente avvedutezza alla stregua del quale dev’essere valutato il contegno, o meglio, lo stato soggettivo dell’accipiens.

Ritiene questo giudice che già alla luce di tutto quanto si qui evidenziato emerge come NOME COGNOME nel momento in cui ha ricevuto il pagamento revocando non poteva non essere a conoscenza, anche in considerazione del suo profilo professionale, dello stato di insolvenza in cui versava RAGIONE_SOCIALE

in bonis posto che detto pagamento, peraltro “grandemente” parziale e di molto ritardato rispetto all’originaria scadenza, è stato effettuato ad esito di un accordo intervenuto soltanto in seguito all’avvio di una procedura esecutiva radicata in forza di un titolo giudiziale conseguito alla luce di un ritardo pluriannuale dell’obbligato, il quale peraltro, alla luce delle allegazioni delle parti, non ha mai contestato la spettanza del quantum reclamato.

Tutti elementi, questi, sintomatici dell’incapacità di RAGIONE_SOCIALE in bonis di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, per intero ed alle scadenze convenute.

Del resto, l’esercizio dell’attività professionale di mediatore comporta di regola il costante contatto con gli operatori del mercato di riferimento, ciò da cui ulteriormente è dato inferire come un mediatore, per l’appunto, di normale esperienza sia usualmente posto nelle condizioni di rilevare con maggior facilità elementi sintomatici dell’insolvenza dei soggetti con cui egli si interfacci.

L’elemento soggettivo in esame risulta dunque anch’esso compiutamente integrato.

In conclusione, va pronunciata nei confronti della massa dei creditori del fallimento l’inefficacia del pagamento compiuto in data 13.4.2022 per l’importo di € 10.000,00= da parte di RAGIONE_SOCIALE in bonis nei confronti di NOME COGNOME nella ricorrenza di tutti i requisiti di cui all’art. 67, c. II, L.F. Ne consegue che NOME COGNOME va condannato a pagare al fallimento la somma di € 10.000,00=, oltre agli interessi decorrenti dalla data della domanda (cfr. Cass. Civ., S.U., .6.2000, n. 437) e sino al saldo, al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, giusta la previsione di cui all’art. 1284, c. IV, c.c., di portata generale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 3.1.2023, n. 61). –=o0o=– Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all’attività concretamente svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell’importanza e della complessità delle questioni trattate.

Più in particolare, avuto riguardo al valore della domanda (€ 10.000,00=) e considerato che il giudizio è stato istruito soltanto in via documentale con applicazione, quanto alla fase decisionale, del modulo di cui all’art. 281 sexies c.p.c., appare equo far riferimento ai parametri previsti per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore compreso fra € 5.000,00= ed € 26.000,00=, con riconoscimento degli importi medi per le fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio nonché minimi per le restanti fasi. P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

 pronuncia l’inefficacia nei confronti della massa dei creditori del pagamento compiuto in data 13.4.2022 a mezzo di bonifico bancario per l’importo di € 10.000,00= da parte di RAGIONE_SOCIALE

in bonis in favore di NOME COGNOME e per l’effetto condanna quest’ultimo a restituire alla Curatela del fallimento la somma di € 10.000,00= oltre agli interessi al saggio di cui all’art. 1284, c. IV, c.c. dalla domanda al saldo;

 condanna NOME COGNOME a rifondere alla Curatela del fallimento le spese del presente giudizio che liquida in € 264,00= per anticipazioni ed € 3.387,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.

La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la stessa, di cui è stata data integrale lettura, viene immediatamente depositata in cancelleria e si intende pubblicata con la sottoscrizione parte del Giudice del verbale che la contiene.

Brescia, 7 novembre 2024

Il Giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Articoli correlati