N. R.G. 2642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE In persona del giudice dott. NOME COGNOME Ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._279_2025_- N._R.G._00002642_2023 DEL_01_04_2025 PUBBLICATA_IL_01_04_2025
Nella causa civile promossa in persona del legale rappresentante con sede legale in INDIRIZZO, 38030 Tiano di Fiemme (TN) (P. IVA ) rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Bolzano (C.F. ), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed in calce all’atto di citazione presso il cui studio, sito in INDIRIZZO – 38036 San Giovanni di Fassa – Sen Jan – INDIRIZZO Pozza (TN) e la sua pec elegge domicilio;
OPPONENTE CONTRO (C.F. e P. IVA ), in persona del l.r.p.t., corrente in INDIRIZZO, 38030 Ponchià (TN), rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOMEC.F. e NOME COGNOMEC.F. ) del Foro di Verona, in forza di procura allegata al ricorso monitorio rubricato al n. 2094/23 R.G. Tribunale di Trento, e domiciliatrice nel loro studio in INDIRIZZO – Verona;
OPPOSTA IN PUNTO:
opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
DELL’OPPONENTE C.F. C.F. C.F. In via principale:
-accogliere l’opposizione e per l’effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 691/2023 del 01.09.2023 reso nel procedimento R.G. 2094/2023 IL Tribunale di Trento perché infondato in fatto tenendo indenne parte attrice / opponente da qualsivoglia pretesa creditoria ex adverso azionata;
-tenere indenne dal pagamento di spese di giudizio, accessorie e tassa di registro relative alla fase monitoria di cui al decreto ingiuntivo n. 691/2023 dd. 01.09.2023 – In via istruttoria:
si insta fin d’ora, nel caso di contestazione, per l’ammissione dei capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di sulle circostanze dedotte in parte narrativa, da intendersi qui integralmente rretroscritti, premessa la parola “loro”, espunto da ogni commento e valutazione, con riserva di indicare i testi.
In ogni caso:
con vittoria di compenso professionale oltre 4% C.A.P. 22% IVA, rimborso delle spese generali nella misura 15% ex D.M. 147/22 e di ogni successiva spesa occorenda.
CONCLUSIONI
DELL’OPPOSTA -condannare la società in persona del RAGIONE_SOCIALE, al pagamento della somma pari a € 5.721,00
in favore dell’odierna opposta;
-condannare controparte a rifondere le spese legali, oltre anticipazioni ed accessori come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio dd.
02.08.2023, il Tribunale di Trento con decreto n. 691/2023 dd. 31.08.2023, ingiungeva a di pagare, in favore di la somma di € 14.721,00, oltre ad interessi e spese di procedura, in relazione alla fattura n. 74/E dd. 04.09.2020, rimasta impagata.
Avverso detto decreto ingiuntivo – notificato in data 06.09.2023 unitamente al ricorso monitorio – proponeva opposizione con atto di citazione dd.
16.10.2023, notificato in pari data, chiedendo, in via principale, accogliere l’opposizione e, per l’effetto, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo stesso in quanto infondato in fatto, in via subordinata, accertare l’erroneità e/o illegittimità della somma ingiunta, rideterminando per l’effetto il suo importo;
spese di giudizio rifuse.
In particolare, a sostegno dell’opposizione esponeva:
1) che aveva eseguito per conto dell’opponente presso un cantiere di Cavalese posa di pavimenti in porfido, di cui alla fattura n. 74/E dd. 04.09.2020, azionata in sede monitoria;
2) che la somma ingiunta era errata, avendo provveduto l’opponente a versare gran parte dell’importo fatturato;
3) che a comprova di ciò tramite il proprio legale, chiedeva in data 08.05.2023, a saldo dell’importo fatturato, la somma di € 5.721,00 (v. all. 2);
3) che nonostante l’intervenuto pagamento e la pec inviata da in data 08.05.2023, veniva notificato in data 06.09.2023 il decreto ingiuntivo opposto per l’importo di €14.721,00.
Costituitosi con comparsa dd. 11.12.2023 l’opposta la quale, nel riconoscere l’effettuazione da parte dell’opponente di pagamenti in acconto per complessivi €9.000,00, chiedeva, in via preliminare, emettere, nei confronti di ordinanza di condanna ex art. 186 ter cpc al pagamento della somma di €5.721,00, in via principale, condannare l’opponente al pagamento della somma di €5.721,00 in favore dell’opposta;
spese di giudizio rifuse.
Con ordinanza dd.
03.05.2024 il G.I., nell’accogliere l’istanza ex art. 186 ter cpc formulata da parte opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta dd.
11.12.2023, ordinava a pagare immediatamente, in favore di la somma di €5.721,00, oltre alla rifusione delle spese, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
All’udienza dd. 12.03.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, preme evidenziare, per un verso, che l’opponente non ha eccepito alcunché in ordine alla prestazione resa da controparte, limitandosi a contestare l’entità dell’importo a saldo, dovuto nella minor misura di €5.721,00 rispetto alla somma ingiunta pari ad € 14.721,00, stante l’intervenuto pagamento di €9.00,00 – Per l’altro, che nel riconoscere il pagamento di detto importo, ha sostanzialmente ammesso l’erroneità della somma richiesta in sede monitoria.
In punto di diritto si rammenta che “la disciplina contenuta nell’art. 186 ter, con riferimento all’ordinanza – ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l’apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita, infatti detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui gli artt. 177 e 178, c 1, e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l’autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale” (v. Cass. S.U. nn. 1820/2007 e 22245/2006). Ne consegue, previa revoca sia del decreto ingiuntivo opposto che dell’ordinanza ex art. 186 ter cpc dd. 03.05.2024, la condanna dell’opponente al pagamento, in favore dell’opposta, della somma di €5.721,00.
La reciproca parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Definitivamente pronunziando, il tribunale di Trento così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-revoca l’ordinanza ex art. 186 ter cpc emessa in data 03.05.2024;
-condanna l’opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell’opposta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di €5.721,00;
-spese di giudizio interamente compensate.
Trento, 01.04.2025 Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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