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Pagamento per trasferimento dati VoIP

Il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento per servizi di trasferimento dati VoIP, affermando che l’operatore intermedio è responsabile del corretto trasferimento all’operatore successivo, ma non garantisce il raggiungimento della destinazione finale, soprattutto in caso di truffa internazionale.

Pubblicato il 19 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Roma XVII

Sezione in persona del Giudice onorario Dott. NOME COGNOME in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA N._14943_2024_- N._R.G._00068400_2019 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 68400 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2019 , vertente TRA , in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Firenze , INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME, rappresentante e difensore per procura alle liti in calce all’atto di citazione notificato -attrice – in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Roma INDIRIZZO ROMA, presso lo Studio dell’Avv. NOMECOGNOME NOME procuratore e difensore per procura in calce all’atto di costituzione – convenuta–

OGGETTO: Altri contratti atipici.

Conclusioni come da verbale del 01/03/2024 Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell’art. 132 c.p.c. Ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda dell’attrice merita accoglimento.

Va subito rilevato che viene azionato in giudizio un contratto che viene espressamente nominato come di “servizi reciproci di trasferimento voce” nel quale ciascuna parte accetta di acquistare reciprocamente servizi finalizzati al trasferimento di chiamate “Voip” attraverso la rete internet con assunzione reciproca di obbligazioni di pagamento all’esito dell’esecuzione delle obbligazioni finalizzate alla trasmissione di dati.

Invero il contratto regola espressamente le modalità di pagamento e le eventuali contestazioni rispetto alle Orbene parte attrice agisce al fine di ottenere il pagamento per aver provveduto al trasferimento dei dati verso l’operatore successivo affermando di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione.

A fronte di tale richiesta parte convenuta eccepisce l’inadempimento della parte attrice per il fatto che diverse chiamate non sono pervenute sino al destinatario finale marocchino e rifiuta il pagamento sostenendo l’assunzione in capo all’attrice della garanzia del raggiungimento all’operatore finale delle chiamate Voip.

In realtà dalla lettura del tessuto contrattuale nonostante i chiarimenti resi dal CTU non emerge l’assunzione dell’obbligazione di garanzia invocata da parte convenuta.

Né in tal senso può soccorrere l’invocato art. 8.1. che se prevede una limitazione di responsabilità in favore ciò deve essere valutato considerando che il contratto rappresenta un scambio reciproco di servizi e dunque la limitazione in favore di che a prescindere dalla sua qualità e validità attiene alla diversa ipotesi in cui costituisca il vettore intermedio rispetto all’operatore d’origine.

Ciò però non vuol significare che laddove la chiamata partita da non giunga a destinazione sia da considerare esente dall’obbligazione di pagamento in favore dell’operatore intermedio che abbia regolarmente trasferito all’operatore successivo il traffico ricevuto.

Nella fattispecie peraltro non appare specificamente contestata la circostanza che l’attrice abbia trasferito, nella catena degli operatori, i dati ricevuti all’operatore successivo.

Invero la contestazione della convenuta attiene al mancato arrivo delle chiamate all’operatore finale marocchino.

Nella fattispecie però come peraltro evidenziato anche dal CTU, Il ruolo dell’operatore di transito è quello di trasferire il traffico di telecomunicazioni dall’operatore a monte all’operatore a valle nella catena delle telecomunicazioni.

È responsabilità del vettore intermedio di garantire che tutto il traffico di transito sia ricevuto dall’operatore a monte e trasferito integralmente all’operatore a valle.

L’operatore intermedio, a differenza di quanto affermato dal CTU, non assume la responsabilità per le chiamate che non raggiungono la rete dell’operatore finale (cioè fino al punto finale di destinazione della chiamata).

Inoltre, l’operatore di telecomunicazione intermedio non ha nemmeno la capacità tecnica di verificare se le chiamate sono state ricevute dalla rete di destinazione finale.

L’unico operatore di telecomunicazione che può vedere se le chiamate vengono ricevute dall’operatore di destinazione finale è l’operatore che è l’ultimo punto prima della rete di destinazione finale, poiché solo quell’operatore ha una connessione diretta con la rete di destinazione del destinatario della chiamata.

Si ritiene corretta sul punto l’osservazione del CTP di parte attrice per cui non sarebbe corretto quanto affermato dal CTU per cui “Nell’ambito di ciascun contratto, ogni operatore telefonico doveva garantire il completamento delle chiamate (“Call Completion”) sulla propria rete di abbonati”.

Questa affermazione infatti può valere solo per i contratti di interconnessione diretta tra due operatori mobili, ma non per l’accordo di servizi di vettore intermedio (Reciprocal Carrier Service Agreement), I vettori intermedi di transito non forniscono servizi agli utenti finali (servizi al dettaglio), ma solo servizi di transito VoIP all’ingrosso ad altri vettori.

Pertanto, i vettori intermedi di transito non hanno nemmeno abbonati propri.

garanzia sia esclusa per non significa automaticamente che detta garanzia operi per l’altra parte contrattuale in assenza di una chiara assunzione dell’obbligazione.

In assenza di una chiara pattuizione contrattuale sul punto le ragioni delle contestazioni di parte convenuta non possono essere condivise.

Ma la di là di quanto appena espresso il CTU ha chiarito che il mancato raggiungimento della destinazione finale non è neppure imputabile all’attrice in ragione della truffa internazionale che ha impedito alle chiamate di raggiungere la destinazione finale.

Sotto tal profilo pertanto non può ritenersi addebitabile all’attrice l’inadempimento che giustificherebbe il mancato pagamento.

Non solo la stessa clausola contrattuale di cui al punto 7.3 esclude qualsiasi garanzia di esecuzione della prestazione “senza guasti”;

ciò che in uno con la limitazione di “responsabilità e danni” di cui al punto 8.1.

Deve portare a far ritenere fondata la richiesta di pagamento avanzata da parte attrice.

Per conseguenza la convenuta va condannata al pagamento della somma di €. 46.115,54 oltre interessi siccome richiesti In ragione della novità della questione trattata si ritiene equa l’integrale compensazione delle spese di lite.

Esecutiva per legge.

PER QUESTI MOTIVI definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con la chiamata/intervento di così provvede 1.- accoglie la domanda di parte attrice e per l’effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di €. 46.115,54, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo;

2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite;

3.- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna salva la solidarietà in favore del CTU.

Così deciso in Roma il giorno 01/10/2024.

Il Giudice Onorario.

Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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