N. R.G. 2736/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
SEZIONE
QUARTA CIVILE composta dai magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente est. Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA N._18_2024_- N._R.G._00002736_2022 DEL_02_01_2024 PUBBLICATA_IL_04_01_2024
nella causa d’appello promossa avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 893/2022 pubblicata in data (cod. fisc.)
rappresentata e difesa dall’Avv. (cod. fisc. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio , ammessa al Gratuito Patrocinio ai sensi del D.P.R. n°115 (istanza n° 2022/4664) APPELLANTE CONTRO , (C.F. ) rappresentata e difesa, dall’Avv. , (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il di , sito in APPELLATA C.F. C.F.
Conclusioni per “Piaccia all’Ecc. ma Corte di Appello, in totale riforma della sentenza n° 893/2022 del Tribunale di Varese, pubblicata il , notificata il , così giudicare:
– previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria;- accertata la fondatezza della domanda avanzata dall’attrice nei confronti della Sig.ra , cod. fisc. residente a condannare questa al pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 138.300,00 o di quell’importo maggiore o minore che apparirà di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo e alla rifusione delle spese e compensi relativi al presente giudizio con IVA ed accessori di legge”
Conclusioni per “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano – richiamate le domande, eccezioni ed istanze, tutte già formulare nel giudizio di I grado, da intendersi qui ritrascritte, anche per gli effetti di cui all’art. 346 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/ o istanza avversaria – così giudicare: 1) rigettare l’appello e per l’effetto confermare la sentenza impugnata;
2) spese del grado rifuse e poste a carico dell’appellante, con distrazione delle stesse a favore della scrivente difesa, in quanto antistataria”
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione d’appello notificato in data impugnava la sentenza del Tribunale di Varese n.893/2022 pubblicata in data con la quale il primo giudice aveva rigettato la domanda avanzata da -alla quale era subentrata in prosecuzione la figlia , sua erede universale, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.-, di condanna pagamento della somma di Euro 138.300,00, pari al valore dell’immobile che le avrebbe dovuto cedere in permuta la , dedotti gli acconti versati dal 2015 in avanti, pari ad euro 1700,00, o di quell’importo maggiore o minore che apparirà di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo e alla rifusione delle spese e compensi, ed aveva condannato la stessa a rimborsare alla le spese di lite. Parte appellante chiedeva, dunque, in riforma, l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa del si costituiva che, dopo aver contestato in fatto e diritto le tesi dell’appellante, chiedeva il rigetto del gravame ed in via condizionata riproponeva le domande riconvenzionali proposte in via subordinata in primo grado, che non erano state esaminate dal Tribunale siccome ritenute assorbite dal rigetto delle domande avanzate dalla All’esito dell’udienza di prima comparizione del , la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del , invitando le parti a trovare un accordo bonario.
L’udienza di p.c. veniva rinviata d’ufficio al , venivano precisate le conclusioni mediante trattazione scritta e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositati gli scritti difensivi finali la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del Quanto ai fatti di causa e alle ragioni della decisione del Tribunale, come si legge nella sentenza impugnata:
“Parte attrice ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di € 138.300,00 pari al valore dell’immobile che parte convenuta si era obbligata a trasferire a parte attrice.
Ebbene, la domanda, così come formulata da parte attrice, non può essere accolta.
Il giudizio trae la propria fonte nel contratto stipulato fra le parti in data a mezzo scrittura privata.
Preliminarmente, rileva questo giudicante come non si sia in presenza di alcuna obbligazione alternativa, come invece dedotto dalle parti in causa.
Invero, nella scrittura la sig.ra si è impegnata a vendere alla sig.ra il compendio immobiliare di sua proprietà, pattuendo a titolo di prezzo: l’estinzione a carico della sig.ra delle esposizioni debitorie e delle posizioni esecutive pendenti sull’immobile, con annesse ipoteche; la permuta in conto prezzo di un immobile ad uso abitativo in favore della sig.ra del valore di € 140.000,00;
un residuo saldo prezzo in liquidità, per raggiungere il valore complessivo di € 240.000,00.
Pertanto, il prezzo della compravendita immobiliare stipulata fra le parti, in base alla controscrittura di simulazione , doveva essere corrisposto in parte a mezzo cessione della proprietà di un immobile, in parte a mezzo di estinzione di debiti gravanti ed in parte a mezzo del pagamento del residuo prezzo.
È alla luce di tale pluralità di metodi di pagamento del prezzo che deve essere letta l’integrazione dell’accordo , vergata a penna in calce allo stesso (cfr. doc. 2 parte convenuta).
Ivi si legge “Le parti espressamente ed anche in deroga a quanto precede convengono quanto segue: la sig.ra si impegna a pagare il residuo prezzo o a realizzare una unità immobiliare di mq 85 (ottantacinque) di ugual valore entro 3 (tre) anni decorrenti dal giorno in cui l’intero compendio verrà lasciato libero da persone e/o cose e non 3 (tre) anni dal rogito.”.
Interpretando tale clausola aggiuntiva del contratto secondo i criteri generali di cui agli artt. 1362 c.c. segg. , è chiaro come l’intenzione delle parti sia stata, non già quella di creare una obbligazione alternativa (permuta dell’immobile di 85mq ovvero pagamento del suo valore in denaro), bensì unicamente la differente e ben distinta intenzione di ancorare diversamente il termine di decorrenza iniziale del triennio pattuito per l’adempimento della sig.ra.
D’altronde, nel testo del contratto non vi è alcun riferimento alla alternatività dell’obbligazione (cfr. punto 3.4).
L’utilizzo della congiunzione disgiuntiva “o” utilizzata nella clausola aggiunta in calce all’accordo pare, invero, fare riferimento ad entrambe le distinte modalità di pagamento (parte mediante versamento in denaro e parte mediante permuta immobiliare), intendendo ricomprendere entrambe nel nuovo limite temporale pattuito, non già decorrente dalla data del rogito del contratto definitivo, bensì dalla data di effettiva liberazione (non già dell’abitazione principale oggetto di vendita, come si legge nel testo dell’accordo, bensì) dell’intero compendio immobiliare oggetto di compravendita. Non essendo sussistente alcuna obbligazione alternativa, non sorge alcun problema di concentrazione e di attribuzione della relativa facoltà di scelta.
È pacifico fra le parti che la sig.ra abbia estinto le procedure esecutive e cancellato le ipoteche gravanti sull’immobile.
Inoltre, è la stessa parte attrice che dichiara (cfr. pag. 5 atto di citazione, al punto 14) che la sig.ra , a mezzo pagamenti intercorsi nel tempo, ha “saldato la parte in contanti prevista nella scrittura privata al punto 3.2, rimanendo in tal modo debitrice solo dell’appartamento da cedere alla Sig.ra.
La parte odierna convenuta risulta pertanto ancora debitrice della cessione in permuta dell’immobile di 85 mq del valore di € 140.000,00.
Al contempo, però, nessuna obbligazione al pagamento della somma è stata pattuita fra le parti, di talché la domanda di condanna formulata da parte attrice nei confronti di parte convenuta volta ad ottenere il pagamento di somme, non ha alcun fondamento.
La stessa deve essere integralmente rigettata.
Ad abundantiam, si evidenzia come, anche qualora si volesse per ipotesi riconoscere nell’accordo una obbligazione alternativa, la facoltà di scelta, non attribuita né al creditore né ad un soggetto terzo, spetta secondo le regole generali ex artt. 1285 segg. c.c. al debitore, e quindi, nella fattispecie, non già all’attrice sig.ra , bensì alla convenuta sig.ra Con un unico motivo d’appello la lamenta che vi sia stata una errata interpretazione, da parte del Tribunale, della scrittura privata del perché come si legge nella stessa, le parti avevano previsto la possibilità, a discrezione della , di liberarsi dall’obbligo di corrispondere alla (a cui poi è subentrata l’odierna appellante) un immobile di mq 85 del valore di €140.000,00 previsto all’art. 2, punto D della scrittura privata , versando a questa un’identica somma di denaro, creando in tal modo un’obbligazione alternativa.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, avendo la , come documentalmente provato ed ammesso anche dalla stessa, dopo la firma dell’accordo, corrisposto alla delle somme in denaro, ha con ciò operato la scelta irrevocabile prevista dall’art.1286 c.c. e, quindi, risulta ancora debitrice della somma richiesta, anche perché ai sensi dell’art. 1285 c.c. “il debitore di una obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra”. Ritiene la Corte che di non poter accogliere la doglianza.
Anche nell’ipotesi in cui si ritenesse pattuita dalle parti una obbligazione alternativa, la appellata ha dimostrato che la dopo aver definitivamente liberato nel l’immobile, nel mese di invitava la (vedi doc. 14 del fascicolo appellante –lettera dell’avv.to sottoscritta dalla stessa ad adempiere all’impegno preso, a mezzo della cessione di una unità immobiliare nuova, da realizzarsi in Avendo la creditrice dichiarato formalmente alla debitrice la propria scelta (di ricevere a saldo dell’impegno, assunto con la convenzione del – doc. 2 fasc. conv.
– una unità immobiliare da realizzarsi in , la stessa è divenuta irrevocabile ai sensi dell’art. 1286 c.c. perché l’obbligazione alternativa diventa semplice per effetto dell’intervenuta concentrazione.
Non può essere, quindi, accolta la domanda di adempimento di dell’obbligazione mediante il pagamento del residuo prezzo, potendo semmai la appellante agire per il risarcimento del danno, titolo, tuttavia questo, non azionato in questa sede.
In ogni caso, ad abundantiam, come anche sottolineato dal Tribunale quando la facoltà di scelta non è attribuita né al creditore né ad un soggetto terzo -non essendovi una previsione in tal senso nella scrittura privata-, la stessa spetterebbe secondo le regole generali ex artt. 1285 segg. c.c. al debitore, e quindi, nella fattispecie, non già alla appellante bensì, alla appellata che contrariamente a quanto sostenuto, non ha mai optato per il pagamento del prezzo.
Sulla base delle considerazioni sopra espresse l’appello non può che essere rigettato.
Quanto alle spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., queste vanno poste integralmente a carico dell’appellante in quanto soccombente ed a favore dell’appellata e vengono liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell’attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale non essendovi stata quella istruttoria. Il compenso del difensore della ammessa al gratuito patrocinio viene, invece, liquidato con separato decreto.
Occorre poi, comunque, dare atto della declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante (potendo nelle more essere revocata l’ammissione al gratuito patrocinio) dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 115 come modificato dall’art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
La Corte d’Appello di Milano definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 893/2022 pubblicata in data così provvede:
1) rigetta l’appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore di , da distrarsi in favore dell’avv.to che si è dichiarata antistataria, liquidate in € 2.977,00 per la fase di studio, €1.911,00 per la fase introduttiva e €5.103,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato;
4) rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il Il Presidente est. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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