3 della stessa Convenzione sottolinea che: 1) tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Inoltre, ad avviso della Suprema Corte, non vi è dubbio che il diritto alla riservatezza del minore debba essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla privacy) considerato assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivanti dalle norme ora richiamate, laddove si riscontri che non vi sia l’utilità sociale della notizia (quindi con l’unico limite del pubblico interesse).
Continua »