Il giudice ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, confermando il provvedimento monitorio e condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite. In particolare, il giudice ha affermato che, in caso di cessione del credito, il cessionario è tenuto a provare la titolarità del credito stesso, anche mediante produzione di documentazione indiziaria, e che la mancata insinuazione al passivo del fallimento del debitore originario non fa venire meno il diritto del creditore di agire nei confronti del debitore stesso una volta che quest’ultimo sia tornato in bonis.
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