In caso di pluralità di quesiti posti al consulente tecnico in un procedimento penale, la liquidazione del compenso va effettuata tenendo conto dell’unitarietà o meno dell’accertamento richiesto. Se l’incarico prevede accertamenti distinti e autonomi, il compenso va liquidato per ciascuno di essi, mentre in caso di accertamento unitario, sebbene articolato in più quesiti, il compenso deve essere unico. Il ricorso alla liquidazione “a vacazioni” è residuale ed applicabile solo ove non sia possibile utilizzare il criterio a percentuale. Quest’ultimo criterio è applicabile quando l’accertamento ha ad oggetto un bene o un’utilità suscettibile di valutazione economica. L’aumento del compenso per la difficoltà, previsto dall’art. 52 DPR 115/2002, è rimesso alla discrezionalità del giudice ed è insindacabile se motivato.
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