La sentenza chiarisce i presupposti per la risoluzione di un contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, affermando che la semplice difficoltà del debitore ad adempiere non è sufficiente. Inoltre, la prospettazione di una possibile sospensione del pagamento, se non concretizzatasi, non modifica gli obblighi contrattuali. Infine, il comportamento del creditore, seppure censurabile sotto il profilo della correttezza, può dar luogo a responsabilità risarcitoria ma non incide sulla validità del credito.
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