La sentenza chiarisce che la risoluzione di diritto di un contratto, anche in presenza di un’apposita clausola, si produce solo con la comunicazione all’altra parte dell’intenzione di avvalersene. Il semplice ritardo nel pagamento di un canone, peraltro successivamente saldato, non configura un inadempimento tale da giustificare la risoluzione, in assenza di una esplicita dichiarazione di risoluzione.
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