La sentenza ha stabilito che la responsabilità per i danni causati da un incendio, divampato in un’area camper privata, deve essere attribuita al proprietario del mezzo dal quale è scaturito l’incendio stesso, in quanto custode del mezzo e della bombola che stava utilizzando. La Corte ha escluso l’applicazione della disciplina sulla circolazione stradale, in quanto l’evento non è eziologicamente riconducibile alla circolazione del mezzo, ma all’utilizzo improprio di una bombola di gas durante la sosta. La responsabilità è stata affermata sulla base della regola del “più probabile che non”, propria del processo civile, in assenza di prova del nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso “oltre ogni ragionevole dubbio”, richiesta in sede penale.
Continua »