La sentenza chiarisce che per accedere al Fondo di garanzia per la previdenza complementare, il lavoratore deve aver insinuato al passivo fallimentare il proprio credito, che in origine di natura retributiva, assume natura previdenziale solo a seguito del versamento al Fondo. In caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore, è legittimato ad insinuarsi al passivo per ottenere la soddisfazione del proprio credito in via privilegiata, subentrando il Fondo di garanzia, in caso di pagamento, nei diritti del lavoratore.
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