La società semplice XXX, nonché i soci, proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato l’invalidità della delibera assembleare della ridetta società, assunta in data 2 dicembre 2015, con cui YYY era stata esclusa dalla compagine sociale, ai sensi degli artt. Peraltro, la circostanza che alcuni soci, pur avendone diritto, si astengano dall’amministrare, affidando la gestione agli altri (eventualità che si è verificata nel caso di specie, ove è pacifico che YYY abbia amministrato la società per dieci anni) è espressamente contemplata dall’art.
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