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Codice Civile
Codice Penale

Giurisprudenza Civile

Domanda di arricchimento senza causa tra ex conviventi

In tema di convivenza more uxorio, l’acquisto di un immobile con denaro proveniente da uno solo dei conviventi, in assenza di prova di un animus donandi, può configurare un arricchimento senza causa se l’entità dell’esborso eccede i limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni economico-patrimoniali delle parti.

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Restituzione di somme tra ex conviventi

La sentenza in esame affronta il tema della ripetibilità di somme tra ex conviventi more uxorio. La Corte d’Appello ha ribadito il principio per cui, in assenza di prova di un’espressa pattuizione, le reciproche dazioni in denaro o in lavoro durante la convivenza si presumono effettuate in adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., non suscettibile di ripetizione. La Corte ha inoltre escluso la configurabilità di un indebito arricchimento, non essendo emersa una sproporzione evidente tra le contribuzioni degli ex conviventi rispetto alle loro possibilità economiche.

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Donazione indiretta e convivenza more uxorio

In tema di liberalità, la convivenza more uxorio, pur di durata significativa, non è sufficiente a dimostrare l’intento donativo. L’animus donandi deve essere provato in concreto, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti. In assenza, si applica il principio dell’equa ripartizione delle spese in base alle quote di comproprietà.

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Divisione contribuzione al mutuo dopo la convivenza more uxorio

La sentenza definisce i criteri di ripartizione dei beni e degli oneri finanziari al termine di una convivenza more uxorio. La Corte esamina la validità della domanda di restituzione di parte del corrispettivo della vendita di un immobile cointestato e analizza le eccezioni di donazione indiretta e adempimento di un’obbligazione naturale relative al pagamento di un mutuo da parte di uno solo dei conviventi.

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Arricchimento senza causa e convivenza more uxorio

In caso di convivenza more uxorio, la presunzione di gratuità delle prestazioni effettuate non si applica quando i contributi di uno dei conviventi eccedono i limiti di proporzionalità e adeguatezza. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la condanna alla restituzione di una somma di denaro versata da uno dei conviventi per l’acquisto di un immobile intestato solo all’altro convivente, in quanto tale somma è stata ritenuta sproporzionata rispetto alle condizioni economiche della coppia.

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Mancato riconoscimento di un prestito durante la convivenza

La sentenza conferma il principio secondo cui, in caso di prestiti tra ex conviventi, l’onere della prova circa l’esistenza e la natura del prestito grava sulla parte che ne richiede la restituzione. La mancata contestazione specifica da parte del debitore non è sufficiente a provare il credito, soprattutto se il contesto familiare suggerisce la possibilità di contribuzioni spontanee alle esigenze comuni.

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Restituzione somme e arricchimento senza causa tra ex conviventi

In tema di convivenza more uxorio, il convivente che abbia sostenuto spese per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile di proprietà esclusiva dell’altro convivente può agire per ottenere la restituzione delle somme erogate. In assenza di un contratto di mutuo, trova applicazione l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.. Il divieto di nova in appello, ex art. 345 c.p.c., si applica anche alle mere contestazioni di fatto non sollevate in primo grado. La mancata indicazione della causale nei bonifici bancari non consente di imputare il pagamento ad un debito specifico, in presenza di altri rapporti debitori tra le parti (art. 1193 c.c.).

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Azione di arricchimento senza causa tra ex conviventi

La sentenza in esame affronta la tematica dell’arricchimento senza causa tra ex conviventi, chiarendo che l’onere di provare gli esborsi sostenuti in favore del convivente grava sull’attore. La Corte ribadisce che la simulazione del prezzo di vendita di un immobile non può essere provata per presunzioni e che, in assenza di prove concrete, non è possibile riconoscere l’indennizzo per le opere extra-capitolato. Inoltre, viene analizzata la possibilità di ricorrere al giuramento suppletorio ed estimatorio, concludendo che tali strumenti probatori non sono utilizzabili in assenza di una solida base probatoria a sostegno delle pretese dell’attore.

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Restituzione di denaro a seguito di convivenza more uxorio

La sentenza chiarisce la distinzione tra adempimenti dovuti in costanza di convivenza e la ripetibilità di somme prestate. Vengono analizzati i concetti di obbligazione naturale, arricchimento senza causa e la rilevanza della causale nei bonifici. Si sottolinea l’importanza della prova in merito alla sussistenza del vincolo di convivenza e della mancata contestazione tempestiva come elemento probatorio. Si ribadisce che la coabitazione e la contribuzione alle spese familiari non sono elementi sufficienti a provare la convivenza in caso di contestazione. Si precisa che la compensazione delle spese legali in caso di soccombenza reciproca non deve essere necessariamente proporzionale al valore delle domande accolte.

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Immobile in comproprietà e revoca assegnazione casa familiare

La sentenza chiarisce che il genitore non assegnatario della casa familiare non può pretendere un’indennità di occupazione per la quota di proprietà dell’immobile occupato dal figlio convivente con l’altro genitore. L’indennità è invece dovuta dal genitore che continua ad occupare l’immobile dopo la revoca dell’assegnazione. La sentenza specifica inoltre che il rimborso delle spese straordinarie va ripartito tra i comproprietari, tenendo conto dell’eventuale fruizione di detrazioni fiscali.

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Configurabilità dell'arricchimento senza causa tra ex coniugi

La Corte d’Appello ha stabilito che i pagamenti effettuati da un ex coniuge durante il matrimonio, in assenza di prova di sproporzione rispetto alle proprie condizioni economiche, non costituiscono arricchimento senza causa, ma rientrano negli obblighi di solidarietà previsti dall’art. 143 c.c.. Pertanto, tali somme non sono soggette a ripetizione.

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Liberazione da mutuo cointestato e convivenza di fatto

La sentenza ribadisce che l’interruzione di una convivenza di fatto non implica automaticamente un diritto all’indennizzo per la parte che ha contribuito all’acquisto di un immobile intestato all’ex partner. Per ottenere la liberazione da un mutuo cointestato o un indennizzo per arricchimento senza causa, è necessaria la prova di un concreto e attuale impoverimento patrimoniale direttamente correlato all’arricchimento dell’altra parte, nonché l’assenza di una giusta causa. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la mancata disponibilità dell’immobile derivasse dalla rottura del rapporto di convivenza e non dall’erogazione del mutuo.

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Arricchimento ingiustificato, ristrutturazione immobile in comodato

L’azione di arricchimento senza causa è infondata se il pagamento era dovuto in base a un diverso titolo giuridico, come un contratto di comodato gratuito. Nel caso specifico, l’attore aveva goduto dell’immobile ristrutturato senza corrispondere alcun canone di locazione, equivalente a un vantaggio economico pari o superiore alle spese sostenute.

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Restituzione somme da convivenza more uxorio

La Corte d’Appello ha rigettato la richiesta di restituzione di somme erogate durante una convivenza more uxorio, confermando la sentenza di primo grado. La decisione si basa sull’applicazione dell’art. 2034 c.c., che sancisce l’irripetibilità delle prestazioni eseguite in adempimento di un’obbligazione naturale, qualora siano proporzionate e adeguate al contesto. La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, le somme erogate dall’uomo fossero da considerarsi come contribuzione al ménage familiare e non come un prestito soggetto a restituzione.

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Rimborso di somme versate per pagamento di mutuo cointestato

La sentenza conferma il principio per cui la partecipazione economica durante la convivenza more uxorio è considerata estrinsecazione di un’obbligazione naturale. Per ottenere il rimborso di somme versate durante la convivenza è necessario dimostrare la sproporzione dei contributi rispetto alle proprie possibilità economiche e l’arricchimento senza causa dell’ex convivente. La rinuncia ai crediti, se espressa in forma chiara e inequivocabile, è valida anche per il futuro.

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Contratto preliminare e definitivo, conformità del nuovo accordo

La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova – che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili – di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo (Cassazione, Sez. A tale stregua, in sede di interpretazione del contratto definitivo, non vi è alcun obbligo per il giudice del merito di valutare il comportamento delle parti ex articolo 1362 c. c. , comma 2, (come, invece, sostenuto dal ricorrente), e di prendere in considerazione il testo del contratto preliminare (cfr. ,

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Inefficacia del contratto di locazione transitoria

Ai fini della validità di un contratto di locazione transitoria è necessario che l’esigenza transitoria, del conduttore o del locatore, sia specificamente indicata nel contratto, al quale deve essere allegata idonea documentazione comprovante la stessa. In mancanza di tali elementi, il contratto si considera di locazione ad uso abitativo di durata ordinaria quadriennale.

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Onere della mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo

La sentenza chiarisce quale delle parti in un’opposizione a decreto ingiuntivo sia onerata dalla promozione della mediazione obbligatoria. In passato, la giurisprudenza propendeva per il debitore opponente. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno stabilito che l’onere spetta al creditore opposto, in quanto attore sostanziale nel giudizio di cognizione. L’inerzia del creditore comporterà l’improcedibilità e la revoca del decreto, pur non precludendogli la possibilità di riproporre la domanda.

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Mancato pagamento canoni d'affitto di fondi rustici

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di locazione, il creditore è tenuto a provare il titolo del credito, mentre il debitore deve provare l’avvenuto pagamento o altri fatti estintivi o impeditivi. L’omessa indicazione specifica del tasso di interessi moratori nel ricorso e nel decreto ingiuntivo non inficia la validità del provvedimento, applicandosi in tal caso il tasso legale.

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Responsabilità medica per omessa defibrillazione tempestiva

La sentenza affronta il tema della responsabilità medica in caso di omessa o ritardata diagnosi o trattamento sanitario. Il giudice, pur riconoscendo la complessità e l’imprevedibilità di alcune situazioni cliniche, ribadisce l’obbligo del medico di agire con la massima diligenza e prudenza, utilizzando tutte le conoscenze e le tecnologie a sua disposizione per garantire la salute del paziente. In particolare, la Corte sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo, soprattutto in caso di arresto cardiaco, quando ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte.

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