Il Tribunale, confermando la decisione del Giudice di Pace, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti, inclusi quelli non ricorrenti (up front), indipendentemente dalla data di stipula del contratto. Tale principio si applica anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della normativa che ha recepito la direttiva europea in materia. Il criterio di calcolo da adottare per la quantificazione del rimborso è quello pro rata temporis.
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