Il presente provvedimento verte sull’estinzione del giudizio di appello a seguito della rinuncia agli atti da parte dell’appellante e sulla declaratoria di compensazione delle spese processuali. Si evidenzia inoltre l’impossibilità di ottenere la cancellazione della domanda giudiziale di primo grado con un ordine giudiziale, essendo tale richiesta di competenza del Conservatore ai sensi dell’art. 2668 c.c.. Infine si ribadisce la natura formale di sentenza per i provvedimenti di inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell’appello, emessi ora dal Collegio a seguito dell’abrogazione dell’art. 357 c.p.c..
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