Con l’ulteriore corollario che l’assegnazione della casa coniugale è “uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità” e che “detta assegnazione non ha più ragion d’essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione” (Cass. , I principi di diritto richiamati hanno trovato applicazione nel caso in esame, avendo la Corte territoriale affermato, con un accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, che l’assegnazione della casa doveva comportare una stabile dimora e un collegabile stabile con l’abitazione del genitore, e che, nel caso in esame, il figlio attualmente stava svolgendo un corso per pilota di linea in Gran Bretagna (cfr.
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