Il 6 agosto 2008 veniva stipulato un contratto preliminare di vendita di una villetta da consegnare entro il 30 giugno 2009, al prezzo di Euro 300. Il promittente acquirente impugnava il lodo; con il primo motivo sosteneva la nullità del medesimo per avere gli arbitri omesso di rilevare d’ufficio la nullità di protezione prevista in proprio favore dal Decreto Legislativo n. 122 del 2005, articolo 2, in quanto, avendo l’accordo integrativo previsto il pagamento di ulteriori Euro 60.
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