Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di divorzio, l’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge affidatario prevista dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 6, comma 6 (come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, articolo 11) risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
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