Sulla funzione di controllo Nelle società di capitali, in generale, l’obbligo di controllo accomuna una pluralità di soggetti ed organi, quali gli amministratori non esecutivi e gli amministratori indipendenti, i sindaci, i revisori, il comitato per il controllo interno, l’organismo di vigilanza di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società quotate di cui all’articolo 154-bis t. u. f. . articolo 146, l’onere di provare l’assenza di colpa grava sull’organo sociale, trattandosi di responsabilità per i danni cagionati anzitutto alla società, che la procedura fa in tal modo valere.
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