Il giudice d’appello ha considerato la “inerzia” del creditore, per il periodo dal 2004 al 2011, come adempimento dell’obbligo di buona fede contrattuale nel senso di tutela dell’interesse della controparte a non vedersi colpita da una pretesa divenuta, nel frattempo, esorbitante. La sua rilevanza si esplica nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Sez.
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