E’ stato ritenuto vietato il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare disabile anche quando il grado di disabilità dell’assistito non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (Cass. A ciò si aggiunga che la sentenza della Cassazione 175/2005 ha sottolineato come sia il datore di lavoro il destinatario dell’obbligo di concessione dei permessi mensili a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap, così come d’altronde previsto espressamente dalla L. n. 104 del 1992, articolo 3, che peraltro statuisce che “i soggetti interessati all’applicazione di detta norma possono richiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire. . . “
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