In materia di intermediazione finanziaria, dettata dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, comma 6, l’intermediario ha l’onere di provare l’avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi posti a suo carico, ma l’investitore non è dispensato dall’onere di allegare l’inadempimento delle predette obbligazioni, nonché di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale derivante dall’investimento eseguito e del nesso causale tra l’inadempimento ed il danno lamentato (cfr. 30 ottobre 2001, n. 13533) che l’investitore dovrà allegare l’inadempimento di quelle obbligazioni disciplinate dal t. u. f. e dalla normativa regolamentare, e dovrà fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l’inadempimento.
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