Assenza del lavoratore per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, visita medica al fine di verificare la idoneità alla mansione. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 41 (“Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”) prevede, tra gli strumenti della “sorveglianza sanitaria” (comma 2) anche l’effettuazione di una “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare la idoneità alla mansione” (lettera e-ter).
Continua »