Allorché il rapporto sociale si estingua nei confronti di un socio è perciò compito degli amministratori, in ciò obbligati dal combinato disposto degli articoli 2261 e 2289 c. c. , quello di rendere il conto della gestione al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata ai fini dell’assolvimento dell’onere della società di provare il valore della quota (Cass. , Il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite, stabilito dall’articolo 2263 c. c. , comma 2, per il socio che ha conferito la propria opera, vale anche all’atto dello scioglimento della società limitatamente al socio predetto per la determinazione della quota da liquidare a questo o ai suoi eredi.
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