Il tribunale ha stabilito che, in tema di fideiussioni, la previsione del pagamento “a prima richiesta” non è sufficiente a qualificare il contratto come autonomo di garanzia, essendo necessario accertare la volontà delle parti. Inoltre, ha ribadito che la conformità allo schema ABI, oggetto di provvedimento della Banca d’Italia, non comporta la nullità dell’intera garanzia ma solo delle clausole vessatorie.
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