Consob n. 11522 del 1998, articolo 28 prevede un obbligo di diligenza a carico degli intermediari, atteso che, come precisato dalla Consob (comunicazione n. 30396 del 21 aprile 2000),”gli intermediari sono tenuti ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell’operazione disposta dal cliente tenendo conto di tutte le notizie di cui l’intermediario sia in possesso (es. Gli intermediari autorizzati, inoltre, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un’operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione.
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