La responsabilità del liquidatore nei reati fallimentari trova il suo fondamento nella violazione degli obblighi in cui si specifica la posizione di garanzia, circoscritta dal mandato liquidatorio cui è finalizzata la fase societaria. Nondimeno, ove la vendita sia eseguita con modalità tali da configurarsi quale operazione priva ex ante di qualsivoglia grado di ragionevolezza rispetto al raggiungimento dello scopo liquidatorio, la dismissione del patrimonio viene ad iscriversi a pieno titolo nel novero delle condotte che generano la responsabilità del liquidatore.
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