2740 e 2910 c. c. ), mediante l’espropriazione forzata è possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, inclusi i crediti. La Corte enuncia, pertanto, il seguente principio di diritto: Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt.
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