Il diritto di recesso del socio di s. r. l. trasformata in s. p. a. va esercitato nel termine previsto nello statuto della s. r. l. , prima della sua trasformazione in s. p. a. , e, in mancanza di detto termine, secondo buona fede e correttezza. Se il legislatore della riforma ha, da un lato, voluto semplificare la gestione e l’esercizio dell’impresa affidata alla s. r. l. , differenziandone maggiormente i connotati rispetto alla s. p. a. , per altro verso ha voluto tutelare i soci di minoranza favorendo l’accessibilità al recesso come contropartita delle ampie facoltà attribuite al controllo da parte dei soci di maggioranza.
Continua »