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Codice Civile
Codice Penale

Giurisprudenza Civile

Concordato preventivo, fattibilità del piano

Il margine di sindacato del giudice sulla fattibilità del piano va stabilito, in via generale, in ragione del contenuto della proposta e quindi della identificazione della causa concreta del procedimento nel senso sopra richiamato. Peraltro, poiché il legislatore non ha imposto aprioristiche predeterminazioni in proposito, ne discende che non è possibile stabilire con una previsione generale ed astratta i margini di intervento del giudice in ordine alla fattibilità del concordato, dovendosi a tal file tener conto delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria.

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Concordato preventivo, creditori, puntuale informazione

161 l. f. ), e quindi il commissario giudiziale prima dell’adunanza per il voto (art.

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Proposta di concordato preventivo, regolazione della crisi

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013

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Concordato preventivo, attestato del professionista

In tema di fattibilità del piano di concordato preventivo, il controllo del giudice non è di secondo grado, destinato cioè a realizzarsi soltanto sulla completezza e congruità logica dell’attestato del professionista. Ne consegue dunque che, pur non essendo un consulente del giudice, come si desume dal fatto che è il debitore a nominarlo, il professionista attestatore ha le caratteristiche di indipendenza (ulteriormente rafforzate dalle sanzioni penali previste dall’art.

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Fattibilità del piano di concordato preventivo

La fattibilità del piano di concordato preventivo non va confusa con la convenienza della proposta, vale a dire con il giudizio di merito sottratto al Tribunale (salva l’ipotesi di cui all’art. 180, quarto comma, l. f. , come modificato dal D. L. 2012/83), così come analogamente non può essere identificata con una astratta verifica in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo, anche se in qualche misura da questi possa dipendere.

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Concordato preventivo, riflessi pubblicistici

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013

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Dichiarazione di fallimento, accertamento del credito

6 l. f. stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell’istante.

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Rapporto tra concordato preventivo e fallimento

Deve ritenersi che il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggi come un fenomeno di conseguenzialità (eventuale del fallimento, all’esito negativo della procedura di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento), che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti. La conseguenzialità logica tra le due procedure non si traduce dunque in una conseguenzialità procedimentale, ferma restando la connessione fra l’eventuale decreto di rigetto del ricorso per concordato e la successiva conseguenziale sentenza di fallimento, anche se non emessa contestualmente al primo provvedimento, dovendosi in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l’impugnazione della sentenza di fallimento.

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Riunione dei procedimenti, anche in sede di legittimità

E’ sufficiente per consentire al giudice, anche in sede di legittimità, di decidere discrezionalmente per la riunione dei procedimenti quando la trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, ovvero siano ravvisabili ragioni di economia processuale, ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale della controversia.

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Fallimento, il curatore è terzo e non parte

Nei confronti del creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore è terzo e non parte, circostanza da cui discende l’applicabilità dei limiti probatori indicati dall’art.

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Fallimento, stato passivo, mancanza di data certa

La carenza di data certa va considerata come fatto impeditivo oggetto di eccezione in senso lato. E’ quindi espressamente attribuito al giudice delegato il potere-dovere di sollevare le eccezioni rilevabili di ufficio, potere-dovere che peraltro, anche in assenza di espresso dato normativo, sarebbe comunque desumibile dai principi già affermati in tema di ampliamento del rilievo di ufficio della nullità, pure in presenza di azione di risoluzione.

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Mancanza di data certa, pretesa creditoria

La configurazione della mancanza di data certa come fatto impeditivo dell’accoglimento della pretesa creditoria formulata pone l’ulteriore questione se la deduzione del detto fatto debba essere o meno oggetto di eccezione in senso stretto, che in quanto tale potrebbe essere sollevata soltanto dalla parte, nella specie identificabile nel curatore. L’eccezione in senso stretto, che si sostanzia in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo invocato dall’attore e la cui rilevazione è subordinata alla espressa manifestazione di volontà della parte che vi abbia interesse, ha carattere eccezionale, essendo limitata alle ipotesi in cui la legge riserva la relativa iniziativa esclusivamente all’interessato.

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Ammissione al passivo fallimentare, onere probatorio

L’onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto ove prodotta documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata, mentre l’eventuale mancanza di data certa nella detta documentazione costituisce un semplice fatto impeditivo del riconoscimento del diritto fatto valere. La necessità di precostituirsi una prova idonea a dare dimostrazione di una pretesa creditoria eventualmente successivamente maturata si pone in contrasto con la peculiare natura dei rapporti commerciali, che ha indotto il legislatore a prevedere semplificazioni probatorie (art.

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Curatore, terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito

Ai fini della delibazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento proposta dal creditore, il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito.

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Fallimento, scritture private e contabili, regime probatorio

Relativamente al regime probatorio concernente le scritture private e scritture contabili astrattamente applicabile nei confronti di un imprenditore, ove sia successivamente intervenuto il suo fallimento, anche nei confronti del curatore, in proposito per quanto concerne l’art.

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Concordato preventivo, natura contrattuale

L’indubbia, originaria e permanente, natura dispositiva e, quindi, derogabile della disposizione – in presenza della clausola “se il concordato … non dispone diversamente …” – valorizza l’autonomia privata nella determinazione del contenuto di tale forma di concordato preventivo, ciò in consonanza con la natura prevalentemente contrattuale che caratterizza il concordato preventivo nel regime introdotto dal d. lgs. n. 169 del 2007 e, conseguentemente, con il decisivo rilievo attribuito alla volontà dei creditori ed al loro consenso informato.

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Concordato preventivo, nomina giudiziale del liquidatore

La nomina giudiziale del liquidatore è collegata al solo concordato preventivo con cessione dei beni, ciò conformemente anche alla ratio di tale forma di concordato, volto appunto alla liquidazione dei beni che ne costituiscono l’oggetto ed alla ripartizione del ricavato tra i creditori.

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Concordato preventivo, decreto di omologazione

183, primo comma, della legge fallimentare, nel testo sostituito dall’art. 12 settembre 2007, n. 169, stabilisce che attraverso il decreto del tribunale che pronuncia sull’omologazione può essere proposto reclamo alla corte di appello, e che l’art.

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Appello, onere dell’appellante di produrre i documenti

L’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure atteso che l’appello non è più nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, ma una revisio fondata sulle denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata.

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Controversie locazione, citazione in luogo del ricorso

Qualora l’opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso in relazione ad un credito la cui deduzione in giudizio secondo le regole della cognizione piena dovrebbe avvenire con il rito del lavoro o locativo, venga introdotta non già con ricorso ai sensi dell’art. 420 c. p. c. e provveda ad una nuova notificazione nei confronti dell’opposto, salva la necessità della notificazione del provvedimento di cambiamento del rito all’opposto, ove egli sia rimasto contumace in applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale n. 14 del 1977.

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