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Codice Penale

Parte civile, condanna alle restituzioni e al risarcimento

La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva a richiesta della parte civile.

Pubblicato il 01 February 2023 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 12/2023 pubblicata il 04/01/2023

Nella causa civile iscritta al n. 2538 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2019 vertente

TRA

XXX (cod. fisc.)

OPPONENTE

E

YYY (cod.fisc.)

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione all’esecuzione ex art. 615, I comma, c.p.c.

CONCLUSIONI

All’udienza del 21/09/2022, celebrata ai sensi del l’art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n. 77, mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza e del deposito delle note di trattazione scritta di parte opposta, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

XXX ha proposto opposizione al precetto con il quale YYY gli ha intimato il pagamento della somma di € 5.234,00 in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 878/2019 del 2.4.2019 emessa dal Tribunale di Latina in sede penale, con la quale l’imputato XXX era stato condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile; a sostegno dell’opposizione ha eccepito la nullità del precetto stante l’inesistenza del titolo esecutivo, mai notificato alla parte (non essendo a tal fine sufficiente la mera lettura del dispositivo in udienza) e comunque privo di efficacia esecutiva in assenza del passaggio in giudicato della sentenza.

Si è costituita in giudizio l’opposta, la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha insistito per il loro il rigetto.

La causa, concessa la sospensione del titolo esecutivo con provvedimento emesso a seguito di reclamo dell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

L’opposizione è fondata e merita accoglimento.

Come osservato dal Collegio in sede di reclamo, non può trovare accoglimento il primo motivo di doglianza formulato dall’opponente in merito all’omessa notifica del titolo esecutivo: l’art. 545 c.p.p., in tema di pubblicazione della sentenza, prevede infatti testualmente che “la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. La lettura della motivazione redatta a norma dell’art. 544, comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva”.

Come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, “per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo, della quale tiene il posto anche la lettura in udienza se la parte è presente o deve considerarsi tale, non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni né, tantomeno, procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione” (cfr. Cass. n. 6022/2017): deve, pertanto, ritenersi che, nel caso di specie, la notifica del precetto sia stata effettivamente preceduta da quella del titolo, sebbene nella forma alternativa della lettura del dispositivo in udienza.

Risulta viceversa fondato il secondo motivo di opposizione.

Ai sensi dell’art. 540 c.p.c., “la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi” mentre “la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva”: “emerge dunque con chiarezza che la condanna al pagamento della provvisionale è sempre immediatamente esecutiva, risultando tale esecutività connaturata alla funzione di tale statuizione; la condanna definitiva alle restituzioni al risarcimento del danno, invece, provvisoriamente esecutiva solo se dichiarata tale, su richiesta di parte civile, ricorrendone giustificati motivi” (cfr. Cass. n. 6022/2017 cit.).

Ebbene, il titolo azionato da parte opposta, come si evince dalla relativa lettura, non contiene alcuna condanna al pagamento di una provvisionale né alcuna dichiarazione espressa di esecutività relativamente al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno: ne deriva che, come fondatamente osservato dall’opponente, alcuna efficacia esecutiva può riconoscersi al suddetto capo prima del relativo passaggio in giudicato, come previsto ex art. 650 c.p.p. in tema di esecutività delle sentenze e dei decreti penali.

Pertanto, l’opposizione sotto questo profilo deve ritenersi fondata, non sussistendo il diritto della parte opposta ad agire esecutivamente in forza del titolo azionato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’opposta, nella misura liquidata in dispositivo ex d.m. 55/2014, sulla base dei valori minimi dello scaglione relativo ai giudizi del valore di cui all’atto di precetto, detratti i compensi della fase istruttoria (non espletata); analogamente vanno poste a carico dell’opposta le spese relative alla fase cautelare, liquidate sulla base dei valori minimi relativi ai giudizi cautelari del valore di cui all’atto di precetto, detratti i compensi della fase istruttoria (non espletata).

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie l’opposizione e per l’effetto dichiara insussistente il diritto dell’opposta ad agire esecutivamente sulla base del titolo azionato;

2. Condanna l’opposta alla refusione, in favore dell’opponente, delle spese processuali, che liquida in € 1.700,00, oltre accessori (IVA, c.p.a. e rimb. Forf. Al 15%) come per legge, da distrarre in favore dell’erario, essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

3. Condanna altresì l’opposta alla refusione delle spese processuali relative alla fase cautelare, che liquida in euro 1.150,00, oltre accessori (IVA, c.p.a. e rimb. Forf. Al 15%) come per legge, da distrarre in favore dell’erario, essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Latina il 4 gennaio 2023

IL GIUDICE

 

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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