Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’articolo 1346 c.c..
Se determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell’articolo 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la nullità dell’intero patto all’eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale (cfr. altresì Cass. n. 9790/2020).
Nel caso esaminato, non vengono in rilievo, rispetto al patto di non concorrenza in controversia, questioni di forma, di estensione dell’attività limitata, di tempo e di luogo, bensì di corrispettivo in favore del lavoratore e di sua determinabilità.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, per cui il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’articolo 1346 c.c. (Cass. n. 16489/2009) e, quindi, deve essere “determinato o determinabile”.
Per quanto riguarda la nullità, espressamente comminata dall’articolo 2125 c.c., è stata affermata in proposito la necessità, per giungere a tale declaratoria, di una rigorosa valutazione in ordine alla sussistenza di un corrispettivo in favore del prestatore che risulti manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed a ogni circostanza del caso concreto.
Operano, quindi, su diversi piani la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo che spetta al lavoratore, quale vizio del requisito prescritto in generale dall’articolo 1346 c.c., per ogni contratto, e la nullità per violazione dell’articolo 2125 c.c., laddove il corrispettivo “non è pattuito” ovvero, per ipotesi equiparata dalla giurisprudenza di questa Corte, sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 33424 del 11 novembre 2022
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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