La sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia, prevista dall’art. 10 l. n. 604 del 1996, non potendo prescindersi, nell’interpretazione di tale norma, dl rilievo che essa è posta nell’interesse precipuo del lavoratore ed atteso che l’indicata sospensione ha l’effetto di arrestare il decorso del periodo di prova senza dilatarne la durata.
Il patto di prova, apposto al contratto di lavoro, deve non solo risultare da atto scritto, ma deve contenere anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell’assunzione in definitiva sin dall’inizio) a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata, atteso che, da una parte la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e dall’altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull’esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in ordine a compiti esattamente identificati sin dall’inizio.
La sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia, prevista dall’art. 2110 c.c., trova applicazione anche durante il periodo di prova, in particolare ai fini dei computi relativi al superamento, o meno, di detto periodo, non sussistendo ragioni idonee a giustificare una contraria conclusione, e, al contrario, dovendosi rilevare che durante il periodo di prova il periodo di malattia il lavoratore non ha la possibilità di dimostrare le sue capacità, né il datore di lavoro quella di accertarle.
La facoltà di recesso prevista dal terzo comma dell’art. 2096 c.c. soggiace all’unico limite – oltre quello temporale dell’adeguatezza della durata della prova – della mancanza di un motivo illecito ed è consentita non solo al termine ma, salvo che l’esperimento sia stato stabilito per un tempo minimo necessario, anche nel corso del periodo di prova; il quale, ancorché fissato in un semestre, rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore, senza che a ciò sia di ostacolo la previsione dell’art. 10 l. n. 604 del 1996, non potendo prescindersi, nell’interpretazione di tale norma, dl rilievo che essa è posta nell’interesse precipuo del lavoratore ed atteso che l’indicata sospensione ha l’effetto di arrestare il decorso del periodo di prova senza dilatarne la durata.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 21698 del 10 ottobre 2006
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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