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Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità

La sentenza chiarisce i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata in caso di invalidità, ribadendo che l’elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi con una percentuale superiore all’80%, indipendentemente dalla capacità lavorativa. Inoltre, si chiarisce l’applicabilità del meccanismo delle ‘finestre’ previsto dal D.L. n. 78/2010 anche in caso di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.

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Pubblicato il 8 marzo 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

R.G.L. 2877/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME All’esito dell’udienza del 12/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._387_2025_- N._R.G._00002877_2024 DEL_12_02_2025 PUBBLICATA_IL_12_02_2025

CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2877/2024 promossa da:

(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO presso lo studio del difensore;

RICORRENTE Contro (C.F./P.I. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Torino, INDIRIZZO presso l’Ufficio Legale della sede di Torino;

CONVENUTO Avente ad oggetto:

altre controversie in materia previdenzialepensione anticipata ex art. 1 d.lgs. n. 503/1992

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

“- accertare e dichiarare in capo alla sig.ra la sussistenza del requisito sanitario previsto dall’art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/1992 per l’inapplicabilità dell’elevazione dei limiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia e che pertanto possiede il requisito sanitario e ogni altro C.F. per l’effetto:

– condannare l’ in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare e corrispondere la pensione di vecchiaia anticipata in favore della ricorrente con decorrenza di legge.

Spese, diritti ed onorari interamente rifusi in favore del sottoscritto difensore per fattane anticipazione.

Per parte convenuta:

“nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome assolutamente infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova (mancando la prova della avvenuta cessazione del rapporto lavorativo e della invalidità) assolvendo così l’ da ogni domanda avversaria -in subordine, in caso di accertamento della sussistenza dei requisiti necessari al pensionamento anticipato della ricorrente, stabilire la decorrenza di legge, tenendo conto del differimento ulteriore di mesi 12 rispetto al perfezionamento dell’ultimo requisito – differimento di 12 mesi introdotto con l’art. 12 della legge n° 122 /2010 ( di conversione del corrispondente art. 12 D.L. n° 78/2010). – In via istruttoria:

respingere le istanze istruttorie avversarie per i motivi spiegati;

ammettersi, ove ritenute le istanze dell’esponente di cui alla parte narrativa – Con vittoria di spese di lite.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 03/04/2024 la sig.ra ha esposto di avere presentato in data 20/10/2023 domanda amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 1 co. 8 d.lgs. n. 503/1992, affermando di essere soggetto invalido in misura non inferiore all’80% e di aver ricevuto la comunicazione di rigetto dell’istanza per carenza del requisito sanitario.

Propone, pertanto, domanda di accertamento dei requisiti per la pensione anticipata e per la condanna al pagamento della prestazione.

si è regolarmente costituito, opponendosi all’accoglimento del ricorso, contestando la sussistenza del requisito sanitario, eccependo l’attuale sussistenza di un rapporto di lavoro in capo alla ricorrente e invocando, in subordine, l’operatività del meccanismo delle finestre mobili previsto dalla legge n. 122/2010 di conversione del d.l. n. 788/2010.

1. Il requisito sanitario Il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia presuppone il possesso di requisiti sanitari e amministrativi.

Il requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia è costituito dalla invalidità uguale o maggiore all’80%.

L’art. 1 del D.Lgs. n. 503 del 1992 – Età per il pensionamento di vecchiaia – ai commi 6 “6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti”;

“8. L’elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento”.

Poiché le norme in esame non contengono alcun richiamo alla riduzione della capacità di lavoro, conformemente alla interpretazione di cui alla sentenza n. 9081/2013 della Corte di Cassazione (cui ha aderito App. Torino, 01/08/2016, n. 410;

id., 07/09/2017, n.655), deve ritenersi che la normativa in esame sia applicabile in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e di guadagno.

La con motivazione che il decidente condivide, ha infatti così motivato:

“1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, deducendo che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell’ambito dell’invalidità civile.

2.

La decisione impugnata, che si è posta in consapevole dissenso dal precedente di questa Corte n. 13495/2003.

si fonda essenzialmente sul rilievo che la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell’invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L. n. 222 del 1984.

3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell’invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell’intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1. il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l’applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di e, quindi, di guadagno, perché l’unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell’invalidità, che non deve essere inferiore all’80%”. I presupposti di legge per accedere alla pensione, allegati dalla ricorrente, non sono stati specificamente contestati dalla difesa di parte convenuta, e pertanto devono ritenersi provati (cfr. art. 1 co. 8 del D.Lgs. n. 503/1992; art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011; art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201/2011; inoltre cfr. Circolare n. 50 del 23/02/1993, par. 1.1.2; Circolare n. 82 del 10/03/1994; Circolare n. 35 del 14/03/2012; Circolare n. 53/2011).

Dalla data di maturazione dell’ultimo requisito necessario per la liquidazione della pensione occorre inoltre attendere un ulteriore periodo (la c.d. “finestra mobile”), che comporta lo slittamento della decorrenza economica della pensione di 12 o 18 mesi, a seconda dei casi, rispetto alla data di maturazione del diritto.

Si tratta della controversa questione dell’applicabilità, alle pensioni di vecchiaia in deroga, del disposto dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, rubricato “Interventi in materia previdenziale” e contenuto nel capo III, a sua volta rubricato “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza”, sulla quale la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. “finestre” previsto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cassazione civile Cass. civ. sez. VI, 07/02/2020, n.2905; sez. VI, 03/02/2020, n.2382; nella giurisprudenza di merito App. Torino, 19.1.2017, n. 61).

Nel caso in esame, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, rispetto alla quale nessuna delle parti ha formulato osservazioni, deve ritenersi accertato che la ricorrente è soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa generica in misura pari giudizio medico legale risulta congruamente motivato sulla base della documentazione in atti e dell’esame obiettivo della sig.ra Tutte le patologie riscontrate risultano adeguatamente valorizzate nella formulazione delle conclusioni, le quali pertanto possono essere recepite in questa sede. 2.

Gli ulteriori requisiti di legge e la decorrenza della pensione È documentato che la sig.ra ha maturato il requisito anagrafico in data 5/8/2020 ed è pacifico tra le parti il possesso del requisito contributivo.

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi la sussistenza dei requisiti per la pensione anticipata.

In ordine alla decorrenza della prestazione, deve farsi applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “per i soggetti indicati dall’art. 12, comma 1, lettera a), del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, il differimento dell’accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi (oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall’art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). La cessazione del rapporto di lavoro si configura come una condizione cui l’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 503 del 1992, subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in esame, una volta che sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo e sia decorso anche il tempo di attesa (“finestra”), individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione” (Cass. civ. sez. lav., 14/08/2023, n. 24617).

Nel caso di specie l’ultimo requisito, quello sanitario, è maturato il 20.10.2023, come accertato all’esito della consulenza tecnica.

3. Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto integralmente poste a carico della parte convenuta soccombente, applicati i valori di cui al DM 55/2014, tenuto conto del numero e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore del legale dichiaratosi in ricorso antistatario.

Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono definitivamente poste a carico.

Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. accerta il possesso in capo alla sig.ra dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia ex art. 1 c. 8 D. Lgs. n. 503/1992, con la decorrenza di legge e subordinatamente alla cessazione del rapporto di lavoro;

2. condanna l’ a rimborsare alla sig.ra spese di lite, che si liquidano in € 4.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, oltre euro 43,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avv. COGNOME antistataria;

3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell’ Torino, 12/02/2025 Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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