REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa , all’udienza del 19/05/2021 ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 165/2021 pubblicata il 19/05/2021
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell’art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, nella causa iscritta al n. 453/2020;
TRA
XXX, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall’avv.;
OPPONENTE
E
I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in, rappresentato e difeso dagli avv.ti , giusta procura generale alle liti per;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2020 il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto n. 51/2020 del 10.02.2020, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.800,16, indebitamente riscossa dall’opponente a titolo di ratei di pensione spettanti alla sig.ra *** per il periodo 01.03.2014-31.03.2014. A sostegno dell’opposizione il ricorrente eccepiva l’irripetibilità delle somme, evidenziando di averle riscosse in assoluta buona fede nella convinzione che essere fossero state attribuite a titolo di arretrati e non di ratei di pensione non spettanti; deduceva, inoltre, che parte della somma accreditata sul conto corrente a lui intestato nel mese di marzo 2014 e pari a € 2.433,86 si riferiva agli arretrati dovuti a titolo di integrazione della pensione categoria SO.
L’INPS, costituitosi in giudizio, deduceva l’infondatezza dell’opposizione chiedendone il rigetto.
Acquista la documentazione, concesso un termine per il deposito di note difensive e disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
L’opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
***, deceduta il 23.12.2013, era titolare di tre distinte pensioni: pensione categoria VOCOM n., pensione categoria INVCIC n. e pensione categoria SO n.. Tali pensioni erano corrisposte mediante accreditamento sul conto corrente postale n. intestato alla sig.ra *** e all’opponente.
Nonostante il decesso della pensionata, l’INPS ha corrisposto i ratei della pensione relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014, ricevendo successivamente da Poste Italiane il riaccredito dei ratei relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2014. Non avendo recuperato quanto corrisposto a tiolo di ratei di pensione relativi alla mensilità di marzo 2014 (€ 3.702,00), con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 10.02.2020 l’INPS ha chiesto all’opponente, quale cointestatario del conto corrente sul quale erano stati accreditati i ratei della pensione, la restituzione di € 3.800,16, di cui € 3.702,00 a titolo di ratei di pensione riscossi dal 01.03.2014 al 31.03.2014 e € 98,16 a titolo di interessi legali. In accoglimento della domanda monitoria è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 51/2020 opposto in questa sede.
L’opponente ha eccepito in primo luogo l’irripetibilità delle somme corrisposte dall’INPS nel mese di marzo 2014 ai sensi dell’art. 52 della legge n. 88/89. L’assunto non può essere condiviso atteso che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di pensione indebitamente corrisposta, trova applicazione non già la speciale disciplina dell’indebito previdenziale, bensì l’ordinaria disciplina dell’indebito civile, nell’ipotesi in cui l’I.N.P.S. abbia continuato ad erogare i ratei della pensione di invalidità, pur dopo il decesso del beneficiario, accreditandoli sul conto corrente cointestato al coniuge superstite, trattandosi di erogazione di somme estranee ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 21453/2013).
Ciò precisato in ordine alla astratta ripetibilità delle somme, deve rilevarsi come il diritto dell’INPS ad ottenere la restituzione di quanto versato a marzo 2014 sussista nei limiti dell’importo di € 1.268,14. Infatti, con provvedimento comunicato in data 6.2.2014 l’INPS ha provveduto a ricalcolare la pensione categoria SO n. della sig.ra *** integrandola con il trattamento di famiglia e ha comunicato alla pensionata l’esistenza di un credito di € 2.539,60 per il periodo 01.03.2010-28.02.2014 (doc. 5 fasc. INPS decreto ingiuntivo). Con comunicazione del 29.05.2019 l’INPS ha chiarito che la somma di € 3.702,00 accreditata a marzo del 2014 si riferiva per € 422,48 al rateo di pensione categoria VOCOM, per € 504,07 al rateo di pensione categoria INVCIV, per € 253,77 al rateo di pensione categoria SO e per € 2.539,68 ad arretrati a titolo di trattamento di famiglia maturati dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2014 (doc. 4 fascicolo INPS decreto ingiuntivo). E’ evidente, pertanto, che le uniche somme indebitamente corrisposte mediante accredito sul conto corrente postale intestato alla *** e al ricorrente sono solo quelle relative ai ratei di pensione di marzo 2014 (€ 1.180,32) e agli arretrati per trattamenti di famiglia maturati nei mesi di gennaio e febbraio 2014 (€ 105,82). Il residuo importo pari a € 2.433,86, ancorché corrisposto ad uno soltanto dei coeredi della sig.ra ***, deve ritenersi dovuto, in quanto maturato dalla pensionata prima del suo decesso. Il diritto in capo agli eredi al pagamento di quanto maturato dal de cuius a titolo di pensione sorge per il solo effetto del decesso, senza che sia necessaria una specifica domanda di pagamento della prestazione. L’INPS, dunque, non può legittimamente richiedere la restituzione dell’importo di € 2.433,86 in quanto tale somma era dovuta alla sig.ra *** e, conseguentemente, ai suoi eredi, tra cui l’opponente.
Le considerazioni che precedono portano al parziale accoglimento dell’opposizione e alla conseguente revoca del decreto ingiuntivo. L’opponente va, pertanto, condannato al pagamento in favore dell’INPS della minor somma di € 1.322,03, di cui € 1.286,14 a titolo di ratei di pensione relativi alla mensilità di marzo 2014 indebitamente corrisposti e € 35,89 a titolo di interessi legali maturati dal 01.03.2014 al 19.05.2021.
La parziale fondatezza dell’opposizione e la disponibilità manifestata dal ricorrente al versamento della somma di € 1.286,14 sia pure per sola finalità transattiva, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa, così provvede: accoglie l’opposizione nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 51/2020; condanna l’opponente al pagamento in favore dell’INPS di € 1.303,53, somma
comprensiva di interessi legali maturati fino al 19.05.2021; compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 19.05.2021
Il Giudice del Lavoro
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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