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Piano di ammortamento alla francese

Ammortamento alla francese, legge di sconto composto, quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, formula di c.d. equivalenza finanziaria.

Pubblicato il 11 November 2021 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 722/2021 pubblicata il 09/11/2021

nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1050/2019, promossa da:

XXX (C.F.:), in proprio e quale titolare della Ditta individuale YYY, con sede in

OPPONENTE contro

 ZZZ SPA con sede, quale mandataria di BANCA KKK S.p.A., con sede legale in

OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo – rapporti bancari

CONCLUSIONI

All’udienza del 7.6.21, le parti hanno concluso come da verbale d’udienza:

“Per XXX, l’Avv., in sostituzione degli Avv.ti, il quale conclude riportandosi al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.

Per ZZZ SPA, l’Avv., in sostituzione dell’Avv., il quale precisa le conclusioni come in atti”.

FATTO E PROCESSO

1. Con ricorso monitorio depositato il 14.3.19, la ZZZ SPA, quale mandataria della BANCA KKK S.p.A., ha dedotto che:

“- la Banca KKK Spa è creditrice del Sig. XXX […], in proprio e quale titolare della ditta “YYY di XXX”, con sede in […], della complessiva somma di € 132.646,28=, oltre interessi, per le seguenti partite:

a) € 72.748,42=, oltre interessi al tasso legale dal 28.11.2018 al soddisfo, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. acceso presso la Filiale di (poi fusasi per incorporazione nella Banca KKK) con contratto del 13.08.2001, che si produce unitamente all’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB (doc. n. 2 e 3);

b) € 10.632,00=, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo, per rate insolute e residuo capitale a scadere del finanziamento n. 3555307 di originari € 18.000,00, concesso con contratto del 19.03.2014, che si produce unitamente all’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB (doc. n. 4 e 5);

c) € 9.265,86=, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo, per rate insolute del finanziamento n. di originari € 25.000,00, concesso con contratto del 17.10.2014, che si produce unitamente all’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB (doc. n. 6 e 7);

d) € 40.000,00=, oltre interessi al tasso legale dal 28.11.2018 al soddisfo, quale saldo debitore del rapporto anticipi n. 85367716,53, acceso con contratto del 22.04.2016, che si produce unitamente all’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB (doc. n. 8 e 9);

– tutte le obbligazioni assunte dal Sig. XXX con la Banca KKK sono garantite, sino alla concorrenza di € 144.000,00, dalla Sig.ra *** […], in virtù di contratto di fideiussione omnibus del 14.11.2008 e successivo atto del 16.10.2013, con il quale è stata elevata nell’importo la garanzia rilasciata in precedenza (doc. n. 10 e 11);

– atteso il persistente inadempimento, con lettera raccomandata AR del 24.01.2019, inviata anche alla garante, la Banca KKK ha formalizzato il recesso dai rapporti bancari intrattenuti, invitando i debitori a provvedere al pagamento di quanto dovuto;

– la ingente entità della esposizione debitoria, l’esistenza di numerosi protesti elevati a carico del Sig. XXX (doc. n. 13) ed il fatto che sul patrimonio immobiliare di entrambi i debitori risultano iscritte precedenti formalità pregiudizievoli, tra cui un’ipoteca legale in favore dell’erario (doc. n. 14), giustificano la richiesta della provvisoria esecutorietà dell’emanando decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c.”.

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la emissione di una ingiunzione a carico delle controparti, provvisoriamente esecutivo e con vincolo di solidarietà, di pagamento in favore della Banca KKK Spa, della somma di € 132.646,28, oltre gli interessi maturati e maturandi al tasso legale

dalle scadenze indicate in ricorso sino al soddisfo, con l’ulteriore condanna delle controparti al pagamento delle spese e competenze del procedimento.

2. XXX – nel proporre opposizione (in proprio e quale titolare della ditta “YYY di XXX) al decreto ingiuntivo n. 145/19 emesso, con clausola di provvisoria esecutorietà, dal Tribunale adito a carico dei resistenti – ha eccepito: la omessa produzione, da parte della ingiungente, dei contratti di apertura di credito; la usurarietà del tasso di interesse indicato nel contratto di conto corrente del 13.8.11 e nel contratto di conto anticipi; la illegittimità, per indeterminatezza, della commissione di massimo scoperto; la illegittimità del sistema cd. di ammortamento alla francese pattuito nei contratti di finanziamento. Tanto premesso, l’opponente ha avanzato le seguenti conclusioni:

“-in via cautelare: sospendere, per le ragioni suesposte, l’esecutività del provvedimento monitorio opposto; -nel merito: previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1451/19 emesso dal Tribunale di Chieti, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nelle premesse, la nullità delle convenzioni economiche riportate nei contratti di conto corrente e anticipi prodotti dalla banca, con conseguente ricalcolo dei saldi di conto corrente giusta espunzione dei costi illegittimi;

 accertare e dichiarare per le ragioni esposte nelle premesse l’invalidità delle convenzioni economiche riportate nei contratti di mutuo de quibus con conseguente applicazione degli interessi legali; in subordine, previo accertamento della responsabilità extracontrattuale da parte della banca, compensare il credito dell’opposta con quello dell’opponente costituito dai maggiori costi addebitati in forza del sistema di ammortamento c.d. alla francese da liquidarsi nella misura che risulterà dall’espletanda CTU o che si riterrà di giustizia.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.

3. La ZZZ SPA – nel costituirsi in giudizio, assumendo la validità di tutti i costi pattuiti nei contratti e la conseguente infondatezza delle avverse eccezioni, ha avanzato le seguenti conclusioni:

-“ in via preliminare:

a) rigettare l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo e confermare l’esecuzione provvisoria per l’intero importo ingiunto; nel merito:

b) in via principale, rigettare la proposta opposizione siccome nulla, inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, e, per l’effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 145/2019 del Tribunale di Chieti, dichiarandolo definitivamente esecutivo;

c) in via subordinata, in caso di revoca, anche parziale, del decreto ingiuntivo, condannare parte opponente a pagare la somma che il Giudice riterrà a credito della opposta;

 – in ogni caso, condannare parte opponente alla rivalsa, in favore della opposta, delle spese e competenze del giudizio”.

4. A fronte della produzione in giudizio da parte della opposta – in allegato alla comparsa di risposta – di ulteriore documentazione negoziale e contabile relativa ai rapporti controversi – e successivamente al rigetto da parte del Giudice, alla prima udienza di comparizione, della istanza dell’opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, quest’ultimo, nella 1° memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., ha spiegato le seguenti conclusioni:

“conto corrente n. – conto anticipi n.:

accertare e dichiarare l’usurarietà del tasso extra-fido pari 14,456% TAN – TAEG 15,528% previsto nel contratto del 23.10.2013 in relazione al fido anticipi assegni di € 10.000,00, l’usurarietà del tasso del 14,350% indicato nel contratto del 22.4.2016 in ordine al fido anticipi assegni di € 10.000,00,

l’usurarietà del tasso del 14,600% TAN – TAEG 17,880% indicato nel contratto del 22.4.2016 in relazione al fido anticipi fatture n. 8536771653 di € 50.000,00; per l’effetto espungere ex art. 1815, II° co., c.c., detti interessi dal ricalcolo dei saldi di conto corrente e del collegato conto anticipi; in ogni caso accertare l’inesistenza di una valida pattuizione scritta del tasso d’interessi debitore applicato sulle anticipazioni bancarie delle fatture commerciali dal 23.10.2013 al 22.4.2016 e per l’effetto eliminare ex art. 117, co. III°, TUB detti costi dal ricalco del saldo del conto anticipi n. 8536771653 e/o sostituirli con gli interessi ex art. 117, co. VII°, TUB; accertare e dichiarare la nullità/inesistenza di una valida convenzione scritta sulla cms per tutta la durata del rapporto de quo e per l’effetto espungere detti costi dal ricalcolo dei saldi di c/c; accertare e dichiarare l’inesistenza di una valida convenzione scritta sulla c.a. applicata dal I° trimestre 2011 al III° trimestre 2013 e per l’effetto espungere detta c.a. dal ricalcolo dei saldi di c/c dal I° trimestre 2011 al III° trimestre 2013; accertare e dichiarare l’inesistenza di una valida convenzione scritta sull’anatocismo dal III° trimestre 2007 alla chiusura del rapporto con conseguente eliminazione degli effetti economici della capitalizzazione degli interessi dal III° 2007 alla chiusura e/o in subordine dal I° gennaio 2014 alla chiusura.

Contratti di finanziamento

Previo accertamento dell’inefficacia delle clausole sul sistema di calcolo e imputazione degli interessi, rideterminare i debiti de quibus con calcolo degli interessi sul capitale dovuto in ogni singola rata anziché sul debito futuro residuo”.

5. Il processo, dopo la fase di trattazione e di istruttoria documentale, giunge alla odierna decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Le contestazioni dell’opponente al debito relativo ai contratti di finanziamento sono infondate.

Si tratta di contestazioni con le quali l’XXX ha sostenuto, per un verso, la illegittimità del piano di rimborso cd. con ammortamento alla francese (che – a dire dello stesso – genererebbe un anatocismo vietato degli interessi, del quale peraltro egli non avrebbe avuto informazione, all’atto della conclusione dei relativi contratti), per altro verso e con riferimento al mutuo n. , la mancata allegazione, da parte della ingiungente – in sede monitoria – del piano di finanziamento, dalla quale deriverebbe – a dire dello stesso – la “inefficacia delle convenzioni economiche riportate nel contratto”, posto che “la semplice indicazione del tasso d’interesse e della durata del rimborso” non sarebbe “idonea a determinare il sistema di calcolo degli interessi e, quindi, dell’obbligazione accessoria del mutuo”.

6.1 Invero, le doglianze dell’opponente relative al piano di ammortamento alla francese nascono da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con tale piano di rimborso.

Tale sistema matematico di formazione delle rate risulta, in verità, predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato (Tribunale Milano, sez. VI, 16/02/2017, n. 1906; Tribunale Roma sez. XVII, 07/11/2018, n.21423).

Invero, l’ammortamento alla francese utilizza la legge di sconto composto, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ossia la formula di c.d. “equivalenza finanziaria” che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario). La suddetta formula non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi che nel piano di ammortamento alla francese risponde alla regola dell’interesse semplice, posto che ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d’interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale (Tribunale Parma, 11/03/2019, n.416; Tribunale Livorno, 03/01/2019, n.5).

Il sistema di ammortamento c.d. alla francese prevede, in altri termini, con criteri precostituiti, il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa (come tale non indeterminata, né tanto meno indeterminabile) in cui la quota di interessi risulta decrescente nel tempo mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale (Tribunale Roma sez. XVII, 07/11/2018, n.21423). Il meccanismo sopra richiamato non produce, dunque, una capitalizzazione di interessi, poiché questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi; inoltre, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota per interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi, anch’essa predeterminata” (Tribunale Torino sez. I, 20/12/2018; Tribunale Roma sez. XVII, 07/11/2018, n.21423; Trib. Bologna n.1902/2016).

Pertanto, va ribadito che l’effetto anatocistico non discende di per sé dalla tipologia del piano di ammortamento concordato nel nostro caso (previsto secondo lo schema “alla francese”), in quanto si tratta di una situazione ove gli interessi non vengono comunque “capitalizzati”, ma sono destinati ad essere pagati come quota per interessi già compresa nella rata di rimborso del mutuo, caratterizzata da un pagamento periodico per una somma costante – che include la totalità degli “accessori” – sicché la quota/capitale rimborsata risulta quale differenza rispetto al la quota/interessi, entrambe ab origine predeterminate; il metodo di calcolo “alla francese” si caratterizza, dunque, per il progressivo decrescere della quota dovuta per interessi – cui sono prioritariamente imputati i periodici pagamenti – e per il graduale accrescimento della quota capitale, donde la mancanza di ogni ipotizzabile effetto anatocistico (in mancanza di interessi scaduti destinati a “passare a capitale”) e la sostanziale “liceità” della sua parallela conseguenza, costituita da una più lenta riduzione del debito residuo ((Tribunale Lecce, sez. II, 16/09/2014, Tribunale Novara. 08/10/2015 e Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, n. 758 e da ultimo Tribunale Bologna, sez. 1V 24/06/2017 n. 1292).

6.2 Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, i contratti di finanziamento contengono una disciplina pattizia che soddisfa a pieno il requisito della determinatezza dell’oggetto e dei costi del contratto (importo finanziato, tasso di interesse applicato, modalità di rimborso, spese, etc.).

In particolare, e per quanto riguarda il contratto di finanziamento n. del 19.03.2014, la ricorrente ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il relativo piano di ammortamento – regolarmente sottoscritto per accettazione dal Sig. XXX – nel quale vengono indicate le singole scadenze di ciascuna rata, nonché la rispettiva quota capitale e la quota interessi (doc. n. 4 dell’ingiunzione). In tale ambito, all’art. 2 del testo contrattuale vengono puntualmente riportati i criteri utilizzati per la determinazione del tasso variabile, e precisamente: “a) Euribor 6 mesi tasso 360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il 1 gennaio per le rate scadenti l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno immediatamente successivi; b) Euribor 6 mesi tasso 360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il 1 luglio per le rate scadenti l’ultimo giorno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre immediatamente successivi”.

Per quel che riguarda il contratto di prestito n. del 17.10.2014, esso, all’art. 1, prevede il rimborso delle somme mutuate mediante il versamento di 36 rate mensili da pagarsi l’ultimo giorno di ciascun mese e, al successivo art. 2, stabilisce l’applicazione di un tasso di interesse in misura fissa per tutta la durata del finanziamento, pari al 5,860% nominale annuo (doc. n. 6 dell’ingiunzione). Il documento, pertanto, individua tutti gli elementi richiesti per la costruzione delle rate, ivi incluse le spese amministrative e di gestione (art. 10 del contratto).

7. La soluzione delle ulteriori questioni tecniche controverse esige – invece -l’espletamento di una CTU contabile.

In particolare, l’Ausiliario del Giudice dovrà procedere come segue:

a. PREVIA RICOGNIZIONE DEGLI ASPETTI E DEI COSTI DEGLI ALTRI RAPPORTI BANCARI OGGETTO DI CONTESTAZIONE
Il CTU dovrà preliminarmente procedere ad una attenta lettura degli atti di causa, dei documenti e delle perizie eventualmente in atti, al fine di avere una esatta contezza della materia del contendere e – in quest’ambito – delle contrapposte prospettazioni tecniche delle parti in ordine agli aspetti ed ai costi dei rapporti bancari oggetto di contestazione.

In particolare, quanto alla pretesa pecuniaria della ZZZ SPA e alle controdeduzioni alle eccezioni dell’XXX, dovrà esaminare attentamente il ricorso monitorio, la comparsa di risposta, i documenti, negoziali e contabili, prodotti nel presente giudizio e in quello monitorio.

Quanto alle doglianze dell’XXX, dovrà esaminare le contestazioni tecniche mosse nell’atto di citazione e nella 1° memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.

Non dovrà svolgere alcuna indagine contabile sui contratti di finanziamento, in ossequio a quanto statuito nella presente sentenza in ordine alla infondatezza giuridica delle relative doglianze dell’opponente.

b. DIVIETO DI INDAGINI ESPLORATIVE

Il CTU dovrà quindi verificare la fondatezza o meno sul piano tecnico delle contestazioni del cliente e – simmetricamente – delle controdeduzioni della Banca, senza procedere all’espletamento di indagini esplorative, relative a costi o aspetti del rapporto non oggetto di contestazione.

c. PRINCIPI GIURIDICO – CONTABILI
Anatocismo
Con riferimento alle contestazioni relative all’anatocismo sollevate dall’opponente nella 1° memoria ex art. 183 c.p.c. (“accertare e dichiarare l’inesistenza di una valida convenzione scritta sull’anatocismo dal III° trimestre 2007 alla chiusura del rapporto con conseguente eliminazione degli effetti economici della capitalizzazione degli interessi dal III° 2007 alla chiusura e/o in subordine dal I° gennaio 2014 alla chiusura”) ed alle controdeduzioni della BANCA, ne verificherà la fondatezza o meno ed in che misura.

In quest’ambito, terrà in considerazione il principio per cui “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera” (Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 9140 del 19/05/2020).

Nel caso di applicazione di capitalizzazione in difetto di accordo scritto, ovvero in forza di accordo scritto non rispettoso delle condizioni fissate dalle delibere CICR e dalla normativa tempo per tempo vigente, il CTU espungerà dal predetto segmento temporale del rapporto (dal III° trimestre 2007 alla chiusura del rapporto) qualsivoglia forma di capitalizzazione, sia attiva che passiva.

Non compirà indagini esplorative sull’anaotcismo diverse da quelle relative alle doglianze di parte opponente di cui al paragrafo sub a. di cui sopra.

CMS

Il CTU valuterà altresì la fondatezza o meno ed in che misura delle contestazioni di indeterminatezza mosse dal cliente alla CMS.

Nel caso di contestazione in ordine alla indeterminabilità della CMS come pattuita, il CTU dovrà espungerla soltanto nel caso di motivata considerazione della CMS, come pattuita nei contratti, i indeterminata ovvero determinata in modo difforme (quanto a determinatezza/determinabilità) dalle condizioni dettate dalle circolari della Banca d’Italia e dalla normativa di riferimento.

Usura

E’ necessario procedere ad una indagine contabile per la verifica della fondatezza o meno ed in che misura della denunzia dell’opponente di usurarietà oggettiva dei rapporti bancari controversi. In tale ambito, il CTU dovrà verificare la fondatezza o meno ed in che misura di tale denunzia dell’opponente (come espressa negli atti richiamati nel paragrafo sub a summenzionato)), ma applicando i seguenti principi:

• dovrà attribuirsi rilievo alla sola usura originaria (ossia al momento della pattuizione originaria ovvero dell’esercizio dello ius variandi eventualmente pattuito in contratto) e non anche alla usura sopravvenuta (rispetto al momento della pattuizione);

• dovranno essere applicate le formule ed i criteri dettati dalla Banca d’Italia e dai Decreti Ministeriali in materia, per garantire la omogeneità dei dati di raffronto (cd. “principio di simmetria”);

• in quest’ambito, si dovranno rispettare, tra le altre, le direttive della Banca d’Italia per le quali la verifica di usurarietà degli interessi deve essere operata distintamente per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, e per le quali – ratione temporis – “in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori”, si può fare riferimento al “criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo” (Banca d’Italia, Comunicazione del 3 luglio 2013);

• nel caso di accertata usurarietà degli interessi, si dovrà escludere, per i periodi di accertato sconfinamento dalle soglie anti usura, l’applicazione di interessi, con la precisazione che “in tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all’indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all’altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto” (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 21470 del 15/09/2017).

Per la verifica della usurarietà o meno degli interessi moratori, dovranno applicarsi gli ulteriori principi giuridico – contabili espressi da Cass. S.U. 19597/20, tra i quali – a titolo meramente esemplificativo (e per il resto con rinvio alla motivazione della citata sentenza) i seguenti principi:

• La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.;

• In tema di contratti di finanziamento, l’interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell’accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l’interesse concretamente praticato dopo l’inadempimento.

• in ordine alla verifica della eventuale usurarietà della CMS e dei costi del credito, dovranno essere applicati – i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018 (“In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 – e con la “CMS soglia” – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”); tale operazione “deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996” (Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 1464 del 18/01/2019). Anche in tema di usura, non si dovranno svolgere indagini di usurarietà diverse da quelle necessarie per verificare la fondatezza o meno delle doglianze di usura espresse dall’opponente negli atti di cui al paragrafo a che precede.

d. altri costi contestati

Il CTU provvederà alla verifica della fondatezza o meno anche delle ulteriori doglianze tenciche oggetto di causa e ricostruzione finale su base documentale dei rapporti di dare ed avere tra le parti All’esito delle indagini summenzionate, il CTU provvederà alla definitiva rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti.

*****

Spese alla definizione del merito della causa.

P.Q.M

Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al R.G. N. 1050/19, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:

RIGETTA

i motivi di opposizione relativi ai contratti di finanziamento meglio indicati in atti.

RIMETTE

la causa in istruttoria, per le causali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.

Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Chieti, 9.11.21

Il Giudice

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