N. R.G. 8862/2015
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8862/2015
Il giudice, dato atto che l’udienza del 02/10/2024 è celebrata con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente provvedimento, regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note difensive depositate dalle parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate;
emette, ai sensi degli artt. 281 sexies e 352 c.p.c., la seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza.
Il Giudice dott. NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._4047_2024_- N._R.G._00008862_2015 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_02_10_2024
nella causa civile iscritta al N. 8862/2015 R.G. promossa da , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME domiciliataria, giusta procura in atti opponente contro in qualità di procuratore di persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME giusta procura in atti;
opposta nonché nei confronti di in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di mandato in atti intervenuta contumace terzo chiamato
CONCLUSIONI
DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell’udienza del 02/10/2024, celebrate con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti e l’iter del processo possono sinteticamente riassumersi come segue.
Premesso che:
– con atto pubblico rogato dal Notaio il 20/10/1992 (rep. n. 3110, racc. n. 1277), la aveva concesso un mutuo fondiario dell’importo di vecchie L. 150.000.000 a – a garanzia delle obbligazioni tutte derivanti dal mutuo, era stata iscritta ipoteca sul fabbricato sito in Cassano delle Murge, alla INDIRIZZO con nota del 23/10/1992;
– a far data dal 31/12/2000, è subentrata nel rapporto contrattuale già in essere con a seguito di fusione per incorporazione, con atto a rogito del Notaio dell’11/12/2000;
– con successivo atto a rogito del Notaio del 28/12/2006, si è fusa per incorporazione in mutando la denominazione è succeduta a e ha costituito quale procuratrice per il recupero dei propri crediti;
– con contratto di cessione ai sensi dell’art. 58 del TUB, sottoscritto in data 25/06/2021, si è resa cessionaria, tra gli altri, del credito originariamente vantato da nei confronti di I.1.- Con atto di citazione ai sensi dell’art. 616 c.p.c., notificato il 9/06/2015, ha introdotto il merito dell’opposizione all’esecuzione già spiegata con ricorso dinanzi al GE (proc. n. 3589/2013 RGE), deducendo in fatto che:
-in data 02/04/2013 veniva notificato atto di precetto di pagamento per l’importo complessivo di € 50.000,00 dalla -in data 12/06/2013 era notificato atto di pignoramento di crediti presso terzi, per la totale somma di € 70.000,00;
-in data 04/07/2013 era iscritta a ruolo la causa di esecuzione mobiliare presso terzi rubricata al n. di RG 3589/2013 in cui l’odierna opponente si costituiva e proponeva opposizione per i seguenti motivi:
A) mancanza del titolo esecutivo e/o sopravvenuta inefficacia dello stesso;
B) difetto dei requisiti di liquidità ed esigibilità del credito vantato;
C) impignorabilità dello stipendio per la presenza di precedenti pignoramenti;
chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell’esecuzione;
con ordinanza dell’11/03/2015, il G.E. rigettava l’istanza di sospensione e assegnava il termine perentorio di 90 giorni per l’introduzione del giudizio di merito.
In osservanza di tale termine, ha introdotto il presente giudizio di merito a fondamento del quale ha dedotto i medesimi motivi sopra indicati e ha concluso per la declaratoria di nullità dell’atto di precetto di pagamento e del successivo pignoramento presso terzi, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
I.2.- La convenuta/opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa eccezione, ribadendo la fondatezza del credito vantato.
In particolare, ha dedotto che, in conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni assunte, la società creditrice aveva sottoposto ad espropriazione forzata, dinanzi al Tribunale di Bari, l’immobile ipotecato, ricevendo, a seguito dell’approvazione del progetto di distribuzione predisposto con atto del 20/05/2011, la complessiva somma di € 45.769,55, in luogo del maggior credito di € 88.905,16 ed ulteriori € 8.946,81 per spese e competenze professionali.
Pertanto, previa notificazione dell’atto di precetto, la aveva promosso procedura espropriativa presso terzi dinanzi alla sezione distaccata del Tribunale di Bari – Acquaviva (n. RG 3589/2013), opposto dall’odierna attrice, la quale, infine, con atto di citazione notificato il 9/06/2015 promuoveva il presente giudizio.
Ciò premesso, evidenziata l’esistenza e la validità del titolo esecutivo (costituito dal mutuo fondiario, stipulato il 20/10/1992) ed affermata la pignorabilità dello stipendio, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità e/o per il rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite (comparsa di risposta depositata il 10/11/2015).
I.3.- È intervenuta in giudizio (succeduta in corso di causa alla quale cessionaria del credito derivante dal mutuo) la quale, oltre ad affermare la piena valenza e fondatezza di quanto dedotto dalla cedente, richiamandosi agli scritti difensivi depositati da quest’ultima, ha ribadito l’efficacia del titolo esecutivo e la pignorabilità dello stipendio dell’opponente e ha chiesto l’estromissione dal presente procedimento rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese e competenze di causa (comparsa depositata il 02/12/2021). I.4.
– Acquisito il fascicolo dell’opposizione all’esecuzione ex art 186 disp. att. c.p.c., rigettata, con ordinanza del 20/01/2023 la richiesta di C.T.U. formulata da parte opponente e disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato (rimasto contumace), la causa – istruita solo documentalmente – è infine pervenuta all’odierna udienza, nella quale viene decisa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. II.
– L’opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
II.1.
– Emerge dagli atti che il creditore procedente ha agito in executivis in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con (odierna opponente) il 20/10/1992.
Incontestata la natura fondiaria del mutuo, la notifica del precetto priva del titolo è allora da ritenersi valida (art. 41 D.lgs., n. 385/1983).
In ogni caso, la doglianza, inquadrabile nel rimedio ex art. 617 c.p.c., attenendo alla mancata notifica del titolo esecutivo-contratto di mutuo, è da ritenersi inammissibile in questa sede in quanto tardiva, dovendo essere tempestivamente proposta avverso l’atto di precetto, pacificamente notificato il 02/04/2013, nel termine di 20 giorni previsto dalla norma citata a pena di decadenza.
A nulla rileva poi la circostanza che la somma pretesa dal creditore procedente costituisca la differenza tra quanto dovuto in virtù del contratto di mutuo fondiario e quanto ricavato dalla vendita dell’immobile posta a garanzia del mutuo, all’esito della distribuzione del ricavato al termine della precedente procedura espropriativa immobiliare (iscritta al n. 166/2002 R.G.E.), essendo il titolo esecutivo il medesimo già citato contratto di mutuo (e non già l’atto conclusivo del pregresso procedimento esecutivo) ed avendo il creditore legittimamente promosso un nuovo processo esecutivo, dopo la completa distribuzione della massa attiva, in quanto non totalmente soddisfatto (circostanza non contestata).
II.2.
– Con riguardo all’asserita indeterminatezza del credito e alla mancata indicazione dei criteri di quantificazione, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere non necessaria la specificazione di tali elementi all’interno dell’atto di precetto, ben potendo l’intimazione solo riportare la somma intimata.
Più precisamente, “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell’art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4008).
Né è dato evincere, sulla scorta delle deduzioni formulate dall’opponente, neppure supportate da una ricostruzione contabile di parte, l’erroneità della misura stimata del debito residuo, la quale ha peraltro trovato riscontro nella sentenza n. 2595/2020, versata in atti, emessa dal Tribunale di Bari in sede di ammissione allo stato passivo del fallimento (condebitore).
In ordine alla contestazione del credito vantato dalla banca mutuante, va poi osservato, in termini generali, che la dedotta carenza di dimostrazione del credito è smentita dal fatto che, vertendosi in materia contrattuale, lo stesso è, sulla base del c.d. principio di vicinanza della prova (tra le altre Cass. 826/2015), sufficientemente provato dal contratto di mutuo originario e dall’allegazione del mancato adempimento delle obbligazioni da esso nascenti (peraltro pacificamente inadempiute), con la conseguenza che spetta al debitore la dimostrazione di eventuali fatti modificativi o estintivi, ma sul punto nulla la opponente ha specificamente allegato né tantomeno provato. Inoltre, la doglianza relativa all’impossibilità di verificare la rispondenza dei conteggi operati dalla banca alle norme di legge ed ai criteri tutti dettati dalla Corte di legittimità in materia è infondata poiché non è stato addotto alcun elemento che induca a ritenere violate le norme di legge peraltro genericamente indicate.
Quanto alla adombrata usurarietà degli interessi applicati, in disparte la genericità della censura, espressa in termini ipotetici e perplessi, la doglianza appare altresì tardiva, essendo stata prospettata soltanto con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. Sul punto, deve infatti richiamarsi il costante orientamento per cui, attesa la natura bifasica ed unitaria del giudizio di opposizione all’esecuzione ex artt. 615 – 616 c.p.c., il thema decidendum dell’opposizione all’esecuzione si cristallizza con i motivi contenuti nel ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/03/2023, n.7163 “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (nella specie, avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva deciso una controversia distributiva ex art. 512 c.p.c.), il “thema decidendum” è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l’atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso “petitum””.
Si osserva infatti come la giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni ribadito come i motivi di opposizione all’esecuzione siano immutabili:
il ricorso proposto innanzi al G.E. definisce il thema decidendum, sicché nel successivo giudizio di merito l’opponente non può mutare la domanda proposta, anche modificando le eccezioni a fondamento delle proprie contestazioni (cfr. SS. UU. n. 28387/2020 e SS.UU. Cass. n. 25478/2021).
A ciò si aggiunga che la censura non può che fondarsi su circostanze di fatto che la parte avrebbe dovuto ritualmente introdurre nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie previste dal codice di rito, trattandosi di questioni di invalidità di clausole del contratto che non risulta siano state tempestivamente dedotte in corso di causa.
E, al riguardo, giova ribadire che le nullità negoziali sono sì rilevabili d’ufficio a condizione, però, che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (Cass. n. 20713/23):
le nuove censure devono necessariamente coordinarsi con allegazioni tempestive (Cass. n. 28983/23; n. 7587/24).
Con riferimento, infine, alla mancata prova del fatto che il credito della convenuta non sia stato soddisfatto all’esito del fallimento del condebitore solidale, in ossequio agli ordinari criteri di riparto dell’onere probatorio, spettava all’odierna opponente dimostrare il fatto estintivo dell’obbligazione, mentre dagli atti di causa non risulta alcun pagamento fatto in favore del titolare del credito azionato esecutivamente.
II.3.
– Quanto alla dedotta impignorabilità dello stipendio, l’art. 545, 5° comma codice di procedura civile prevede la possibilità che il credito previdenziale o di lavoro possa essere aggredito per il “simultaneo concorso” di più cause tra quelle elencate nei commi precedenti, prevedendo che, in tal caso, il limite di pignorabilità si innalzi alla metà degli emolumenti predetti (pignorabili ex comma 7).
Secondo un condiviso indirizzo interpretativo, per simultaneo concorso non deve intendersi necessariamente il caso di più creditori che partecipino alla stessa procedura espropriativa e concorrano all’assegnazione, ognuno per una delle cause indicate nell’articolo 545 codice di procedura civile, potendosi invece individuare anche nel caso in cui si tratti di creditori che propongano una nuova procedura espropriativa;
anche in questo caso infatti, si deve ammettere che, qualora non sia stata superata la soglia pignorabile, i creditori intervenuti successivamente possano vedersi assegnate, per il soddisfacimento di loro crediti, altre quote (normalmente quinti) dei crediti da lavoro o previdenziali dei loro debitori (sino a concorrenza della quota pignorabile).
In tal senso, si è espressa peraltro la Suprema Corte, nell’affrontare la questione con riguardo all’analoga espressione contenuta nell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 180 del 1950, osservando che tale disposizione “disciplina limite pignorabilità della retribuzione del debitore nell’ipotesi della simultanea esistenza di più crediti nei suoi confronti.
Tale situazione si ha anche quando una parte della retribuzione sia stata già assegnata a soddisfacimento futuro di un credito, il quale permane e viene pertanto a concorrere con il credito che insorga successivamente verso lo stesso debitore.
Il secondo comma dell’art. 2, cioè, considera la situazione sostanziale della coesistenza dei crediti nei confronti del debitore esecutato, e prescinde dalla unicità del processo esecutivo, nel senso che la sua applicazione è indipendente dal fatto che i creditori agiscano o meno nello stesso processo esecutivo” (cfr. Cass., 23/04/2003, n. 6432).
Nel caso in esame, pertanto, risultando la retribuzione già sottoposta ad una trattenuta del quinto per un precedente pignoramento e partecipando i due crediti della stessa natura (finanziaria), appare chiaro che il pignoramento di che trattasi dovrà essere soddisfatto mediante assegnazione di un quinto della quota pignorabile dello stipendio, da eseguirsi “in coda” all’estinzione del credito soddisfatto dal precedente pignoramento.
Peraltro, risulta ex actis che, rilevata dal l’esistenza di precedenti pignoramenti già portati ad esecuzione e della trattenuta già operata sul quinto dello stipendio, il G.E. ha subordinato l’assegnazione delle somme in favore dell’opponente proprio all’esaurimento della precedente assegnazione, come peraltro richiesto dalla odierna opponente.
II.4.
– Conclusivamente, l’opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.
–
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della opponente nel rapporto con la creditrice intervenuta, mentre possono essere integralmente compensate nel rapporto con l’originaria creditrice opposta, apprezzandosi gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, co. 2, c.p.c., alla stregua del disinteresse alla lite palesato dalla creditrice originariamente convenuta, dopo la cessione del credito.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, con esclusione della fase istruttoria, essendo la cessionaria intervenuta successivamente al suo espletamento, e con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase decisoria stante l’adozione del modulo decisionale semplificato (fase studio: euro 1701;
fase introduttiva: euro 1204;
fase decisionale: euro 1453).
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 09/06/2015, da nei confronti di così provvede:
a) RIGETTA l’opposizione all’esecuzione;
b) CONDANNA l’opponente alla rifusione, in favore della delle spese del giudizio, che liquida in € 4.358,00 a titolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), Iva e Cap come per legge;
compensa per il resto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. Bari, 2 ottobre 2024 Il giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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