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Pignorabilità di crediti futuri o inesigibili

Pignorabilità di crediti futuri o inesigibili, disponibilità economica della somma ma non anche la disponibilità giuridica della stessa

Pubblicato il 03 May 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda

In composizione monocratica in persona del giudice designato Dott., ha emesso la seguente

SENTENZA n. 1101/2019 pubblicata il 30/04/2019

nella causa di primo grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2013 riservata a sentenza all’udienza di precisazione delle conclusioni del 24.01.2019 e vertente

TRA

XXX spa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ avv. che la rappresenta e difende in forza di procura in atti ed elett.te domiciliata in;

Attore

Comune di YYY , rappresentata e difesa dall’ avv. ed elett.te domiciliata presso il suo studio legale sito in giusta procura in atti;

-Convenuto

Banca ZZZ, rappresentata e difesa dall’ avv. ed elett.te domiciliata in, giusta delega in atti;

-Convenuta

OGGETTO: accertamento obbligo del terzo;

CONCLUSIONI : le parti concludevano come da verbale in atti del 24.01.2019

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere in fatto che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la domanda spiegata dalla XXX spa con la quale si adiva questo Tribunale per l’accertamento ex art 548 c.p.c. del diritto di credito del Comune di YYY (debitore esecutato) nei confronti della Banca di ZZZ, in qualità di ente tesoriere del debitore esecutato.

Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere alla luce della sopravvenuta transazione del contenzioso intercorrente tra la XXX spa ed il Comune di YYY relativamente al debito di quest’ ultimo nei confronti della citata società di cui al lodo arbitrale reso in data 29.04.2010, dal quale era scaturita la procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi e l’ appendice endo -escutiva di cui è causa ex art 548 cpc per effetto della dichiarazione negativa del terzo.

In particolare, il Comune di YYY ha allegato atto transattivo dell’ 8/15.10.2018 con le quali, in relazione al predetto giudizio le parti davano atto della cessazione della materia del contendere, salva la reciproca possibilità di richiedere la soccombenza virtuale e la conseguente regolazione delle spese processuali.

Dunque, ai fini della valutazione dell’ ipotetica fondatezza della domanda per il governo delle spese processuali, deve valutarsi la principale eccezione proposta dal terzo Banca di ZZZ ed alla quale ha sostanzialmente aderito il debitore esecutato, circa l’ insussistenza di crediti da parte del Comune nei confronti dell’ Istituto di Credito al momento della notifica del pignoramento, in ragione della regolazione del rapporto mediante il regime dell’ anticipazione di cassa ed in assenza di alcun saldo attivo in favore del Comune.

Come è noto, risulta disputata la questione se sia ammissibile il pignoramento presso il tesoriere laddove il rapporto tra quest’ultimo e l’Ente pubblico sia gestito secondo il regime della anticipazione di cassa.

Due sono i punti critici: quello concernente la inopponibilità al creditore pignorante non solo degli atti dispositivi, ma anche dei fatti estintivi verificatisi successivamente alla notifica del pignoramento ai sensi dell’art. 2917 c.c.; quello concernente la qualificazione della posizione vantata dal debitore nei riguardi della banca quando tra l’uno e l’altro sussista un rapporto di anticipazione di cassa riconducibile allo schema del contratto di apertura di credito bancario.

In virtù di questo contratto, la banca si impegna verso il cliente a “tenere a disposizionesomme di denaro a favore di quest’ultimo (art. 1842 c.c.).

Si discute, quindi, se il cliente sia immediatamente creditore della somma (se sia cioè titolare, rispetto alla anticipazione, di un diritto di godimento) ovvero se l’impiego dell’anticipazione (art. 1843 c.c.) costituisca l’oggetto di un potere dispositivo da molti qualificato in termini di diritto potestativo.

Ebbene, laddove tra il cliente e la banca sia convenuto che le somme rimesse a favore del cliente vengano imputate prioritariamente a titolo di “rientro dell’anticipazione”, ci si chiede, in definitiva, se tali rimesse, quando intervenute dopo l’atto di pignoramento (e prima della dichiarazione), ricadano o meno nel vincolo di indisponibilità che dal pignoramento promana.

Alla posizione affermativa di certa giurisprudenza di merito (Trib. Napoli, 12 aprile 2010/o.) – basata essenzialmente sulla riconosciuta pignorabilità di crediti futuri o inesigibili – fa da riscontro l’opinione di una parte della dottrina che – ricordando una remota giurisprudenza in senso opposto a quella sopra citata – evidenzia che l’accreditato ha la disponibilità economica della somma ma non anche la disponibilità giuridica della stessa con la conseguenza che l’assegnazione resterebbe subordinata alla mera volontà del debitore esecutato e sarebbe, quindi, impossibile: “non è possibile sottoporre a pignoramento il credito futuro, eventuale e condizionato che l’accreditato vanterà nei confronti della banca quando eserciterà, se lo vorrà, il potere di esigere le somme messe a sua disposizione, perché la posizione giuridica attiva non appare in questo momento dotata di capacità satisfattiva futura”.

A parere di questa dottrina, pertanto, se la chiave di lettura della questione è offerta (in un senso o nell’altro) dalla potestatività della posizione dell’accreditato, occorrerebbe notare che il diritto potestativo è, di norma, non cedibile; inoltre, la somma “anticipata” sarebbe impignorabile in quanto non solo temporaneamente inesigibile ma in quanto non dovuta, essendo la relativa debenza collegata all’esercizio di un diritto potestativo del debitore che non integra una condizione in senso tecnico ma un elemento costitutivo del tipo contrattuale di riferimento.

A tal proposito è doveroso rilevare che – per i soggetti cui si applica la l. n. 720 del 1984, in tema di tesoreria unica – trova applicazione l’art. 4, d.m. 4.8.2009 (attuativo della legge sulla tesoreria unica) secondo cui “le anticipazioni effettuate agli enti ed organismi pubblici dai tesorieri, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, in mancanza di disponibilità non vincolate nelle contabilità speciali in essere presso la Tesoreria dello Stato, devono essere estinte, a cura dei tesorieri, non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione sul conto corrente bancario intestato agli enti e organismi pubblici, ovvero entro il giorno lavorativo successivo qualora gli introiti siano stati acquisiti sulla contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato”.

Alla luce di ciò risulta difficile, se non impossibile, giustificare l’applicabilità al caso in questione dell’art. 2917 c.c., posto che le operazioni aventi ad oggetto somme di denaro necessarie per il “rientro dell’anticipazione” hanno chiaramente funzione ripristinatoria e non solutoria.

In definitiva, si deve propendere per la tesi che esclude – nei casi riguardati dal complesso normativo sopra esaminato – la possibilità di assegnare somme detenute dal terzo in regime di “anticipazione di cassa”: soluzione, questa, che – ad avviso dello scrivente magistrato – trova una sponda significativa nella giurisprudenza in tema di pignoramento delle somme affluenti su conto corrente, secondo cui “in ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento” (Cass. 30 marzo 2015, n. 6393; Trib. Santa Maria CV, 22 settembre 2011; Cass. 25 febbraio 1999, n. 1638)

In definitiva, sarebbe stata impeditiva all’assegnazione delle somme la circostanza che il Comune non ha disponibili presso il tesoriere somme “a credito” ma solo “a debito”.

Peraltro, sotto diverso ed alternativo profilo, l’ente comunale ha eccepito ed allegato delibere di impignorabilità delle somme confluite sui conti di tesoreria (si tratta della c ipotesi di impignorabilità di cui ai commi 2 e seguenti dell’art 159 t.u.e.l.).

Sul punto va osservato che in ossequio al principio di vicinanza dell’onere della prova, la giurisprudenza ha ritenuto che il creditore procedente che intenda far valere l’inefficacia del vincolo di destinazione ha “l’onere di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all’Ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico” (Cass. 16 settembre 2008, n. 23727); nel caso di specie il creditore procedente non ha sufficientemente assolto l’ onere probatorio di cui era gravato, non avendo analiticamente allegato i pagamenti eseguiti in violazione del vincolo di indisponibilità citato ma essendosi limitato ad evidenziare in termini generici la violazione della par condicio creditorum in relazione a pagamenti con l’ anticipazione di cassa di debiti successivi a quello maturato nei confronti della XXX spa.

Tanto premesso , la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento.

La complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate, rinvenendosi nel panorama giurisprudenziale di merito anche precedenti di segno contrastante, giustifica l’ integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

il Giudice, definitivamente pronunziando tra le parti in causa,

Dichiara cessata la materia del contendere,

Compensa le spese di causa,

cosi’ deciso in Latina, il 29.04.2019

il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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