REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1293/2022 pubblicata il 19/04/2022
nella causa civile promossa in grado d’appello sub RG 1731/20
TRA
XXX (C.F.), elettivamente domiciliato in,
APPELLANTE
CONTRO
YYY S.P.A. (C.F.), elettivamente domiciliato in
APPELLATO
Oggetto: Assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL’INTERESSE DELL’ APPELLANTE:
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano respinta ogni contraria istanza così pronunciare: “riformare la sentenza n. 10154/2019 del Tribunale di Milano Giudice dr.ssa pubblicata l’8 NOVEMBRE 2019 e non notificata e per l’effetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
– respingere l’eccezione di difetto di legittimazione di YYY Spa;
-accertare e dichiarare dovuta da parte di YYY Spa per le ragioni e causali di cui è causa alla sig.ra XXX la somma di euro 15.750,00 a far tempo dal 8.11.2013 o la diversa somma ritenuta di giustizia;
– condannare per l’effetto YYY Spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento dell’importo di euro 15.750,00 oltre interessi legali dal di del dovuto (8.11.2013) al saldo o la diversa somma ritenuta di giustizia.
– accertata e dichiarata la condotta realizzata dalla convenuta YYY in violazione del principio di buona fede e correttezza e comunque la responsabilità precontrattuale, contrattuale nonché la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc della convenuta, condannare la stessa al risarcimento dei danni sofferti dall’ attrice come accertati in corso di causa o da valutarsi in via equitativa .
Respingere ogni altra domanda formulata da parte convenuta in via di subordine.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio a favore del procuratore antistatario .
NELL’INTERESSE DELL’ APPELLATO:
Piaccia all’Ecc.ma Corte adita, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
In sede di merito
– Respingere l’appello proposto dalla Sig.ra XXX in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atto e per l’effetto confermare integralmente la sentenza n. 10154/2019 del Tribunale di Milano.
In ogni caso
– Con vittoria di spese e competenze di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta da XXX nei confronti di YYY SPA, con la quale l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento della convenuta, con conseguente condanna della stessa al pagamento della complessiva somma di € 15.750.
L’attrice aveva dedotto di avere stipulato in data 12.10.2007 con YYY una polizza vita denominata “YYY Bric 40 5+5” Index Linked. Si trattava di polizza a premio unico, con versamento di € 15.000,00, che le era stata presentata quale forma di risparmio e investimento sicuro, in grado di garantire alla scadenza di 5 anni dalla stipula il 105% del capitale investito.
Successivamente il 6 agosto 2008 YYY aveva comunicato un decremento della struttura finanziaria collegata alla polizza del 52,93%, correlato all’andamento negativo dei mercati finanziari. In data 09/10/2008, inoltre, YYY aveva comunicato il default della banca islandese, emittente e garante del titolo sottostante alla polizza YYY. A seguito di ciò YYY proponeva all’assicurata la sostituzione della polizza con altra a scadenza 2017, garantendo per quella data il rimborso dell’originaria polizza. L’attrice rifiutava la proposta, quindi alla scadenza naturale della polizza, nel 2013, chiedeva la liquidazione del capitale investito, senza successo.
In ragione di tali fatti, svolgeva nei confronti della società YYY domanda di adempimento, ovvero di accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con richiesta di condanna al pagamento del capitale investito, maggiorato del 5% promesso. In particolare, deduceva che da parte dell’emittente non erano state rispettate le regole di correttezza e buona fede a cui sono tenuti gli istituti che erogano il credito, anche in fase precontrattuale, ai sensi dell’art. 1374 c.c. e delle regole sulla vendita di prodotti finanziari, in quanto non erano state fornite le informazioni necessarie per comprendere la natura ed i rischi connessi al prodotto venduto alla XXX.
Si è costituita in primo grado YYY SPA, contestando in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria svolta, e contestando nel merito la fondatezza della pretesa.
Ha dedotto in particolare che la polizza per cui è causa non prevedeva alcuna garanzia di rimborso da parte di YYY SPA, in quanto tale garanzia era stata prestata dal soggetto emittente e garante della polizza, una banca islandese indicata nella documentazione consegnata alla XXX in sede di stipula. Riportava al proposito quanto indicato nella scheda sintetica del prospetto informativo:
“GARANZIE. Il contratto prevede alla data di scadenza alla garanzia di restituzione di un valore minimo di rimborso a scadenza, pari al 105% oltre alla corresponsione di due importi periodici del 5% liquidati nel corso della durata del contratto. Tali garanzie non sono prestate dall’impresa di assicurazione, ma dal soggetto emittente garante e sono condizionate alla sua solvibilità. Ne consegue che in caso di sua insolvenza o fallimento, il rischio di controparte non viene assunto dall’impresa di assicurazione e resta a carico dell’investitore contraente”.
In ogni caso ribadiva la correttezza del comportamento della compagnia di assicurazione, che ha consegnato alla cliente il prospetto informativo completo, e ha prontamente comunicato la perdita di valore della polizza, offrendo anche una sostituzione con altra polizza che avrebbe garantito la restituzione del capitale investito posticipata al 2017. In considerazione di tale aspetto eccepiva la sussistenza quantomeno di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in capo alla XXX, per non avere aderito alla proposta di sostituzione della polizza, che le avrebbe consentito di minimizzare i danni subiti.
Il Tribunale rigettava la domanda proposta, affermando da un lato che nelle condizioni di assicurazione e nel prospetto informativo, di cui l’attrice era a conoscenza, era chiaramente indicato che YYY non avrebbe prestato la garanzia di restituzione nel caso di insolvenza dell’emittente, e che tale rischio era a carico del sottoscrittore. Quanto ai profili di adeguatezza del prodotto rispetto al profilo di rischio, ovvero alla violazione delle regole di comportamento nella fase di vendita del prodotto, riteneva fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, trattandosi di circostanze imputabili, se del caso, all’ intermediario che aveva venduto la polizza, cioè la Banca con cui si era interfacciata la XXX, e non alla compagnia di assicurazione.
Ha proposto appello la XXX, sulla base di due motivi:
1) con un primo motivo contesta la decisione del Tribunale per non aver ritenuto, come risulterebbe dalla documentazione prodotta, che le informazioni presenti negli allegati della polizza erano carenti e/o contraddittorie e/o ingannevoli e tali da portare in errore il giovane e inesperto destinatario;
2) con un secondo motivo di appello censura la pronuncia del tribunale che ha accertato il difetto di legittimazione passiva, in ragione del fatto che l’attrice avrebbe imputato erroneamente alla Compagnia di assicurazione comportamenti invece riferibili all’intermediario. Deduce per contro di aver sempre contestato che la polizza in sé e i suoi allegati erano documenti atti a trarre in errore il destinatario, e per tale ragione di tale mancanza di chiarezza dovrebbe rispondere YYY.
Si è costituita YYY spa, contestando l’appello proposto, e in particolare riproponendo l’eccezione, nel caso di accoglimento dell’appello, di concorso di colpa in capo alla XXX, per non aver accettato la sostituzione della polizza offertale nel 2008, che le avrebbe consentito di minimizzare, se non azzerare il danno subito.
Opinione della Corte:
In primo luogo, deve rilevarsi che il presente contenzioso muove da una premessa, data dal fatto che la polizza in questione, di tipologia Index Linked, viene qualificata dalla parte attrice, e tale qualificazione non è sostanzialmente contestata, quale tipologia di strumento finanziario.
Tale inquadramento deve ritenersi corretto, atteso che la giurisprudenza in materia ravvisa il carattere misto -assicurativo e finanziario- , quando la polizza sia collegata al rischio c.d. demografico, correlata ad un aspetto previdenziale di accumulo di un capitale garantito, mentre nel caso in cui, come è quello di specie, tale componente non esiste, o comunque riveste un carattere del tutto marginale, essendo anche ipotizzata la perdita integrale del capitale investito, la stessa deve qualificarsi come strumento finanziario (Cass.10333/18), con conseguente applicazione delle regole di comportamento previste dal TUF, sia nella fase di emissione che nella fase di esecuzione.
Sia in primo grado che nel grado di appello, la difesa della XXX ha dedotto, coerentemente con tale impostazione, di non aver ricevuto adeguate informazioni sulla tipologia di prodotto, e in particolare che non vi fosse menzione né informazione del fatto che la garanzia di rimborso del capitale investito veniva prestata da soggetto diverso da YYY, cioè il soggetto definito emittente (nel caso di specie la Banca islandese), subordinando il rimborso alla solvibilità dello stesso. Tali aspetti non sarebbero evincibili dal modulo di adesione da lei sottoscritto, e non sarebbero per nulla comprensibili nel prospetto informativo a lei consegnato, di oltre 52 pagine. Nel censurare l’omessa informazione relativamente all’ipotesi di default del soggetto emittente (non menzionata nel modulo sottoscritto, ma solo nel prospetto informativo), deduce la violazione delle norme di cui al TUF, art. 21 e art. 23, nonché delle norme regolamentari previste nei documenti CONSOB relativi agli obblighi di profilazione ed informativi posti a carico degli intermediari.
Questa prospettazione, che si incentra sulla violazione degli obblighi informativi, non può essere coltivata nei confronti della convenuta YYY spa, come già affermato dal giudice di primo grado, che ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da YYY, e che viene riproposta con il secondo motivo di appello. Ciò in tanto in quanto la normativa del TUF richiamata dall’appellante e tutte le regolamentazioni CONSOB prescrivono norme di comportamento a carico degli intermediari autorizzati, e non del soggetto titolare del prodotto venduto attraverso l’intermediario. Né può ritenersi fondato il generico assunto per cui la Banca si è comportata come mera longa manus di YYY, dato che la configurazione normativa degli intermediari finanziari non si pone nei termini dedotti dalla appellante – secondo cui l’intermediario agisce per conto dell’emittente – , atteso che gli stessi sono chiaramente individuati come soggetti terzi rispetto agli emittenti dei prodotto, e sono previste precise regole comportamentali e di controllo per l’attività di intermediazione finanziaria, diverse da quelle, pur sussistenti, previste per i soggetti che collocano sul mercato i prodotti finanziari.
Quindi, il secondo motivo di appello deve essere rigettato, restando espunte dal presente giudizio e dalle domande svolte nei confronti di YYY tutte le possibili doglianze relative alla violazione di norme comportamentali nella fase di conclusione del contratto, quali gli obblighi di profilazione e gli obblighi informativi.
La domanda attorea, dunque, deve essere esaminata avendo riguardo unicamente alle deduzioni svolte relative all’interpretazione delle clausole contrattuali, censurate per la loro inintelligibilità e contraddittorietà, con conseguente domanda di risarcimento del danno svolta nei confronti dell’emittente della polizza.
Su tale aspetto, deve in primo luogo rilevarsi che l’appello proposto si pone ai limiti del vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c., atteso che in esso non vi è nulla più che la mera riproposizione delle medesime tesi prospettate in primo grado, e manca una qualsivoglia allegazione diretta a fornire una diversa interpretazione della documentazione rispetto a quella fatta propria dal Tribunale nella sentenza appellata.
Ciò detto, entrando comunque nel merito della generica doglianza svolta, e cioè svolgendo da parte di questa Corte una nuova valutazione della documentazione in atti, deve rilevarsi che, pur nel contesto di una configurazione che non può certo definirsi “cristallina” delle condizioni contrattuali predisposte da YYY, in cui in più punti si fa riferimento ad un rischio basso dell’investimento, e ad una garanzia di restituzione del 105% del capitale investito, senza particolari specificazioni, in ogni caso risulta che:
– L’unico documento sottoscritto dalla XXX, prodotto sub doc. 1 da parte attrice, è la proposta certificato, in cui non vi è la descrizione del prodotto proposto/acquistato, ma solo il nome del prodotto, l’importo versato, gli eventuali beneficiari in caso di morte del contraente. Quanto al contenuto del prodotto acquistato, il modulo sottoscritto contiene un espresso riferimento a quanto riportato nel prospetto informativo, che il contraente dichiara di aver ricevuto, con specifica sottoscrizione del relativo paragrafo. Ciò significa che non vi è contraddizione tra la proposta e la disciplina contrattuale, dato che la proposta nulla dice sul contratto di investimento, e ciò comporta che necessariamente il contraente abbia dovuto fare riferimento solo al prospetto informativo per avere contezza del contenuto del contratto;
– Il prospetto informativo e le condizioni generali di contratto indicano la tipologia e il nome del prodotto, e, pur nel tecnicismo delle espressioni utilizzate, riportano, sia nella scheda sintetica, che nel prospetto informativo, sotto il paragrafo “Garanzie”, che le stesse non sono fornite da YYY, ma dal soggetto emittente garante, (come riferito sopra e che si richiama anche in questa sede, la scheda sintetica così si esprime: “GARANZIE. Il contratto prevede alla data di scadenza alla garanzia di restituzione di un valore minimo di rimborso a scadenza, pari al 105% oltre alla corresponsione di due importi periodici del 5% liquidati nel corso della durata del contratto. Tali garanzie non sono prestate dall’impresa di assicurazione, ma dal soggetto emittente garante e sono condizionate alla sua solvibilità. Ne consegue che in caso di sua insolvenza o fallimento, il rischio di controparte non viene assunto dall’impresa di assicurazione e resta a carico dell’investitore contraente”);
– Il prospetto informativo menziona, al par. 2, i rischi connessi all’investimento finanziario, tra cui al par. b), il rischio, tipico dei titoli obbligazionari, connessi all’eventualità che il soggetto emittente/garante, per effetto del deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare gli interessi ed il rimborso del capitale, rischio poi richiamato a pag 4 del prospetto informativo, così come al par.8.
Dunque, l’ipotesi che si è verificata era prospettata come possibile nella documentazione in atti, anche se il rischio ovviamente poteva non essere di immediata percezione per il contraente/consumatore sprovveduto. Ma l’obbligo di fornire una completa informazione sul fatto che, pur trattandosi di investimento a basso rischio, ciò che veniva offerto era un prodotto finanziario che presentava un’alea tipica di tali prodotti (l’insolvenza dell’emittente), gravava sull’intermediario, nei confronti del quale non è stata avanzata alcuna domanda.
Quanto invece al profilo relativo all’interpretazione delle condizioni contrattuali, non vi sono le condizioni per ritenere che le stesse fossero a tal punto equivoche e contraddittorie, da imporre non solo un’interpretazione contro il proponente, ma addirittura un’interpretazione abrogativa delle stesse. Dunque, in considerazione del fatto che nessuna obbligazione di garanzia di restituzione del capitale investito era stata fornita da YYY, e tale aspetto era sufficientemente evincibile dalla documentazione fornita al momento della stipula, e non era contraddetto da altre clausole o informazioni contrattuali, la domanda di adempimento, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale, non può essere accolta.
Il giudice di primo grado, così come la parte appellata, hanno inoltre fatto riferimento al fatto che YYY, una volta preso atto dell’insolvenza dell’emittente, e quindi dell’impossibilità di dare corso al rimborso del capitale investito, abbia proposto alla XXX, di trasformare la polizza in altro prodotto, con scadenza differita di quattro anni, e con un rendimento garantito leggermente inferiore (102% invece del 105%).
Benché tale aspetto non influisca sulla decisione motivata come sopra, non può non darsi atto del fatto che YYY ha cercato di porre rimedio ad una situazione che il prospetto indicava come scarsamente probabile, dato che il prodotto offerto era stato definito nel prospetto informativo come “a basso rischio”. Ma la XXX non ha dato alcuna risposta alle sollecitazioni di YYY, assumendosi così in modo definitivo il rischio di default dell’emittente, indicato nelle condizioni contrattuali, ed in concreto verificatosi.
Per tali ragioni l’appello deve essere rigettato.
PQM
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza n. 10154/20 del Tribunale di Milano, così decide:
1) Rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l’appellante alla rifusione a parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.;
3) Raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 02/03/22
Il Consigliere estensore Il Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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