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Codice Civile
Codice Penale

Polizza fideiussoria e contratto autonomo di garanzia

La sentenza ha stabilito che la notifica del decreto ingiuntivo, sebbene affetta da vizi, ha raggiunto il suo scopo. Il disconoscimento di documenti contrattuali è risultato infondato in quanto gli stessi sono stati riconosciuti in un altro giudizio. La polizza fideiussoria è stata qualificata come contratto autonomo di garanzia, rendendo così inapplicabile l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salvo l’exceptio doli. Infine, il pagamento del garante, essendo stato effettuato in adempimento di un’obbligazione valida, ha fatto sorgere il suo diritto al rimborso.

N.R.G. 13218/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._2301_2024_- N._R.G._00013218_2023 DEL_07_08_2024 PUBBLICATA_IL_07_08_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al N. r.g. 13218/2023 promossa da:
in liquidazione (cod. fisc.
)
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, con sede a Ghesi (BS), con il patrocinio degli Avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOME;
opponente contro (cod. fisc.
)
, in persona del procuratore speciale, con sede a Bologna, con il patrocinio delle Avv.te NOME COGNOME e NOME COGNOME;
opposto

CONCLUSIONI

Parte opponente chiede e conclude:
“Voglia l’. On.Le Tribunale:
– reiectis adversis:
In via gradatamente subordinata – dichiarare inefficace, ai sensi del combinato disposto degli artt. 644 c.p.c. e 188, comma 4, disp.
att. c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto;
– dichiarare che nulla deve la ” ” alla ” e conseguentemente revocare, annullare e/o comunque privare di effetti, il decreto ingiuntivo opposto;
ogni altro diritto”.

Parte opposta chiede e conclude:
“Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale Ordinario di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
respingere le domande tutte avanzate da contro e quindi l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 3073/2023 del Tribunale Ordinario di Bologna pubblicato il 03.07.2023, con conferma di quest’ultimo in ogni sua parte;
accertare comunque e dichiarare che è creditrice nei confronti di della somma di Euro 241.859,62, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal 25.02.2022, dì del pagamento, al dì della domanda ed agli interessi ex art. 1284 IV comma cod. civ. dal dì della domanda sino al saldo effettivo e conseguentemente condannare persona del liquidatore e legale rappresentante pro – tempore, a pagare ad la somma di Euro 241.859,62, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal 25.02.2022, dì del pagamento, al dì della domanda ed agli interessi ex art. 1284 IV comma cod. civ. dal dì della domanda sino al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, anche per la precedente fase monitoria, e con condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ai sensi del III comma dell’art. 96 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (per brevità, solo ha chiesto e ottenuto nei confronti di (d’ora in poi, solo ) e di (d’ora in poi, solo ) il decreto ingiuntivo n. 3073/2023 emesso dall’intestato Tribunale in data 03.07.2023 e per la somma in solido di € 241.859,62= (oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio), a titolo di rivalsa in relazione alla polizza fideiussoria n. NUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO contratta il 07.02.1994 da a favore di , con sede a Palermo, fino alla concorrenza della originaria somma di Lire 751.800.000= ed a garanzia delle restituzioni del contributo ricevuto per la realizzazione di un complesso agrozootecnico; polizza nel cui ambito assumevano la qualità di coobbligati la società opponente, ingiunta ha proposto tempestiva opposizione con atto di citazione notificato via pec in data 10.10.2023, eccependo in via preliminare l’inefficacia del decreto ingiuntivo per inesistenza della notificazione, posto che il messaggio di notificazione a mezzo pec inviato dal legale in data 01.08.2023 contiene, oltre alla relazione di notifica telematica firmata digitalmente, un unico documento informatico in formato PDF, privo di sottoscrizione digitale, derivante dalla scansione e dall’abusiva unificazione del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo telematico, documenti privi di firma digitale; all’inesistenza/invalidità della notifica, non poteva che conseguire ai sensi dell’art. 644 c.p.c. l’inefficacia del provvedimento monitorio.

Nel merito, parte opponente ha innanzitutto disconosciuto la conformità all’originale della copia di polizza e dell’atto atto di coobbligazione, riservandosi, il disconoscimento della sottoscrizione del proprio legale rappresentante alla visione dell’originale, stante il davvero lungo lasso di tempo trascorso dalla stipulazione;
ha poi contestato l’esistenza dell’obbligazione azionata dalla Compagnia, l’estinzione della garanzia per scadenza del termine di cui all’art. 1957 cod. civ. e in ogni caso la prescrizione del diritto di restituzione del credito garantito.

1.2. Parte opposta tempestivamente costituita con comparsa depositata in data 27.12.2023, ha affermato la piena validità della notificazione del decreto ingiuntivo e dunque sostenuto l’infondatezza dell’eccezione avversaria;
ha sostenuto, inoltre, l’inidoneità del disconoscimento della documentazione prodotta in fase monitoria nonché, nel merito, ha concluso per il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, richiamando i documenti contrattuali già depositati unitamente al decreto ingiuntivo.

1.3.
All’esito del contraddittorio svoltosi in prima udienza 21.03.2024, è stata rigettata l’istanza ex art. 648 c.p.c. proposta da parte opposta ed è stata altresì fissata ex art. 281 quinquies c.p.c. l’udienza del 27.06.2024, con disposizione di trattazione ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno tempestivamente depositato gli scritti conclusivi e con ordinanza 30.07.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
* * * Ritiene il giudicante che l’opposizione proposta non sia meritevole di accoglimento;
ne seguono il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo.

In via preliminare va riscontrata l’infondatezza del rilievo di parte opponente circa l’inefficacia ex a mezzo pec, con specifico riferimento all’abusivo inserimento in unico documento del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo, nonché all’assenza della necessaria firma digitale.

Invero, è oramai da tempo costante l’orientamento di legittimità secondo cui la violazione della normativa e delle regole tecniche che sovraintendono le notifiche ai sensi della Legge n. 53/1994 configura, nell’eventualità, ipotesi di nullità della notificazione e non ipotesi di inesistenza.

Invero, in tema di notificazione la giurisprudenza della Suprema Corte ravvisa l’inesistenza “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi essenziali costitutivi idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità” (Cass. civ. SS.UU. nn. 14916-14917/2019).

L’atto in questione è sicuramente riconoscibile come notificazione, tanto che parte opponente ne contesta profili di difformità e tanto che si è attivata con l’opposizione nel termine di legge.

Pur nel doveroso riscontro di arresto giurisprudenziale che afferma la validità dell’atto anche se privo della sottoscrizione digitale (Cass. civ. n. 17020/2018), le ipotesi di irregolarità rispetto al modello legale segnalate da parte opponente rientrano, tutt’al più, nel regime di nullità ed, in quanto, tali, sono state sanate dal raggiungimento dello scopo (Cass. civ. SS.UU.
n. 7665/2016) secondo il principio proprio del regime processuale delle nullità.

2.1.
Infondato, altresì, il disconoscimento operato da parte opponente quanto agli atti contrattuali – polizza fideiussoria, atto di coobbligazione, intercalare di polizza.

I documenti corrispondono all’originale esibito in causa all’udienza 21.03.2024 – al cui seguito parte opponente ha dichiarato di non intendere disconoscere la sottoscrizione del proprio legale rappresentante nell’atto di coobbligazione (a nulla rilevano le ragioni sottostanti a tale scelta processuale di cui agli scritti conclusivi).

Non solo, i documenti sono quelli stessi conservati in proprio originale da parte dell’ente beneficiario come risulta dall’allegato G) di parte opposta;
invero, in sede di escussione della polizza da parte del garantito, sono stati allegati gli stessi documenti contrattuali azionati da in via monitoria, ivi compresa l’intercalare circa la validità temporale della polizza.

Inoltre, non può sottacersi il riconoscimento della scrittura operata dalla stessa opponente nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Palermo di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da allora per il pagamento dei premi (doc. allegato F).
’intercalare della su indicata polizza contiene due condizioni particolari dattiloscritte, ovvero l’obbligo della compagnia, in caso di inadempimento del contraente, di restituire, nei limiti della somma assicurata, gli interessi legali e, per seconda, che la garanzia ha durata ininterrotta e si intende tacitamente rinnovata sino a quando non perverrà alla garante lettera liberatoria da parte dell’Ente garantito.

La pattuizione è conosciuta da parte opponente, come dalla stessa dichiarato nell’atto di coobbligazione di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari di cui alla polizza fideiussoria cui la coobbligazione si riferisce.

Tanto consente di affermare l’infondatezza dell’eccezione – rectius exceptio doli – di prescrizione del credito azionato in via di escussione dall’ente beneficiario, essendo la liberazione della garanzia subordinata alla liberatoria dell’ente;
liberatoria che non è intervenuta, posta la revoca del contributo la cui anticipazione è stata versata proprio alla In ordine alla qualificazione della polizza e all’asserita mala gestio del garante, parte opponente solleva l’eccezione di decadenza ai sensi dall’art. 1957 cod. civ. norma in tema di fideiussione, mentre, si afferma che la polizza è da qualificarsi nei termini di contratto autonomo di garanzia.

In tal senso depone il tenore letterale dell’art. 4 (Avviso di sinistro – Pagamento) norma che prevede che a seguito di escussione la garante è tenuta al pagamento entro 20 giorni senza opporre alcuna eccezione, rimanendo inteso che, ai sensi dell’art. 1944 cod. civ., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente, nonché quello dell’art. 5 secondo cui “Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall’art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all’Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”.

Quanto poi alla coobbligazione, si è obbligata a tenere indenne la Compagnia da ogni pagamento che dovesse effettuare in esecuzione della polizza, assumendo la medesima obbligazione in via solidale, e obbligandosi a non opporre eccezioni, quindi obbligandosi “a tenere indenne la Società e le eventuali coassicuratrici da ogni pagamento che esse dovessero effettuare per effetto della polizza suindicata per capitale, interessi e spese, ed a versare in qualunque momento, ed a semplice richiesta, ..
senza alcuna eccezione”;
ancora, l’opponente ha riconosciuto che “… la garanzia prestata avrà piena efficacia fino a quando la Società e 1e eventuali coassicuratrici non principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., n. 7884/2017;
Cass. SS.UU. , n. 3947/2010), che in caso di contratto autonomo di garanzia, a differenza di quanto avviene per la fideiussione, l’obbligazione del garante non ha il carattere dell’accessorietà rispetto all’obbligazione garantita;
da ciò discende che, richiesto del pagamento, “il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell’exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia” (Cass., n. 31956/2018).

Va da sé che, accertata la natura di contratto autonomo di garanzia, l’eccezione di cui all’art. 1957 cod. civ. non avrebbe potuto trovare valido riconoscimento.

Sul punto è la stessa citata sentenza a Sezioni Unite n. 3947/2010 a fare chiarezza:
“Così ricostruiti i caratteri strutturali ed effettuali del contratto autonomo di garanzia, pare innegabile che, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, ad esso non possa applicarsi la norma dell’art. 1957
cod. civ. sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poichè tale disposizione, collegata al carattere accessorio della obbligazione fideiussoria … instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma. … La funzione individuale del singolo, specifico negozio (id est della polizza fideiussoria) è stata dunque quella di sostituire la traditio del denaro tipica della cauzione con l’obbligazione di corrispondere una somma di denaro, da parte del garante, a richiesta del creditore, senza alcuna possibilità, per il primo, di invocare il meccanismo, tipicamente fideiussorio, di cui all’art. 1957 c.c.”.

Ne consegue che ha correttamente provveduto al pagamento delle somme garantite, in adempimento degli obblighi di polizza.

Invero, l’exceptio doli nei confronti del beneficiario che richieda il pagamento della somma garantita è proponibile soltanto quando “risulta evidente, certo ed incontestabile il venire meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa” (Cass. SS.UU., n. 3947/2010) e il garante è dunque onerato a proporla solo quando la richiesta di pagamento risulti prima facie abusiva o fraudolenta, dovendo altrimenti provvedere al pagamento, e spettando poi al debitore garantito, dal quale il garante abbia ottenuto la rifusione di quanto versato, far valere le proprie ragioni nei confronti del beneficiario che abbia ottenuto una prestazione non dovuta. incameramento e l’escussione accompagnata dalla delibera di revoca del contributo, delibera esplicativa dell’inadempimento del contraente (mancato completamento del progetto finanziato ed oggettiva impossibilità di procedere al collaudo finale (doc. n. 7 fascicolo monitorio).

Il pagamento era dunque dovuto.

Deve, infine, darsi atto come parte opposta abbia sin dalla fase monitoria documentato il proprio credito mediante il deposito dei già più volte richiamati documenti contrattuali (doc. n. 5), dell’escussione della garanzia (doc.
n. 7), della diffida alla parte opponente di provvedere in via autonoma (doc. n. 15), nonché dell’avvenuto pagamento in favore del beneficiario della somma di cui al decreto ingiuntivo (doc. n. 16).

In ragione della legittimità del pagamento effettuato da sorge il diritto della stessa al rimborso di quanto versato ex art. 1949 e 1950 cod. civ., non potendo la controparte opporre al garante eccezioni temporalmente successive all’avvenuto pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue, liquidazione operata in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione sino a € 260.000,00= con riduzione del 50% della fase istruttoria/trattazione in ragione della natura degli adempimenti.

Non si ravvisano i presupposti della lite temeraria.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa o respinta, così provvede:
– rigetta l’opposizione proposta da – per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3073/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 03.07.2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
– condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 11.268,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 7 agosto 2024 Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

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