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Codice Civile
Codice Penale

Possibilità di sospendere la causa

Possibilità di sospendere la causa perché in essa è invocata l’autorità di una sentenza pronunciata in un diverso processo.

Pubblicato il 10 September 2022 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott., in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 498/2022 pubblicata il 23/08/2022

nella causa civile iscritta il 19 giugno 2018 al n. 1870/2018 del Ruolo Generale, avente per oggetto: azioni di ripetizione somme e risarcimento danni , vertente tra

XXX BANCA ( già XXX) Spa, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dagli avv.

Attrice contro:

YYY, rappresentata e difesa dall’Avv.

Convenuta

E

ZZZ S.P.A, in persona del suo procuratore rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv.

Terza Chiamata

All’udienza del 3 febbraio 2022 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per XXX : “..Voglia l’Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis rejectis, così giudicare: dato atto del versamento di Euro 25.000,00 eseguito senza titolo in data 20/10/2009 da XXX Banca SpA a favore della Sig.ra YYY, dichiarare ex art. 2033 cod. civ. quest’ultima tenuta, e di conseguenza condannarla, a restituire l’importo di Euro 24.044,72 (Euro 25.000,00 dedotti Euro 955,28 già recuperati dall’attrice), o di quell’altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, con gli interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge..”

Per YYY: “..Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via istruttoria, per l’ammissione delle prove richieste nelle memorie ex art. 183 cpc depositate; in via pregiudiziale, dichiarare l’improponibilità della domanda attorea, in accoglimento dell’eccezione di giudicato ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. e, conseguentemente, condannare parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della comparente; nel merito, in tesi, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, condannare parte attrice alla refusione di tutte le spese di lite in favore della comparente; nel merito, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la terza chiamata in causa ZZZ S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rilevare indenne la comparente per ogni e qualsiasi somma dovuta, ivi compresi gli interessi, alla XXX Banca S.p.A. per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali…”

Per il ZZZ Spa: “..in via pregiudiziale, previa separazione della causa di “garanzia” dalla causa principale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 c.p.c., dichiarare la litispendenza tra la causa “separata” di garanzia e quella pendente fra le stesse parti innanzi alla Corte d’Appello di Firenze; in subordine, dichiarare l’improcedibilità del giudizio per violazione dell’art. 5, D.Lgs n. 28/2010; In via principale; rigettare le domande proposte da parte convenuta/chiamante in causa nei confronti del ZZZ s.p.a. siccome infondate in fatto e in diritto; In via subordinata e salvo gravame; accertare la responsabilità esclusiva ovvero concorrente dell’attrice nella causazione dell’evento (che la Banca convenuta per quanto occorrer possa contesta) e per l’effetto determinare, in caso di responsabilità concorrente, il grado di compartecipazione. in ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari..”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2018 XXX BANCA ( già XXX) SpA., in persona del legale rappresentante p.t., esponeva:

– di avere ricevuto, tramite istituto bancario ZZZ, richiesta di finanziamento n 8014405 in data 14.10.2010, apparentemente sottoscritta da YYY e, approvata la pratica, aveva erogato alla richiedente la somma di € 25.000,00, che transitavano sul conto corrente 2259, intestato alla YYY;

– che dopo avere ricevuto il pagamento di due rate per € 955,28, aveva ricevuto una contestazione circa la veridicità della sottoscrizione da parte della YYY, la quale dichiarava di non avere mai sottoscritto il contratto ed era stata evocata innanzi al Tribunale di Prato;

– che, a fronte della domanda della YYY di accertamento della falsità della firma apparentemente apposta sul contratto di finanziamento, XXX BANCA aveva formulato domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento delle somme contrattualmente dovuto dalla cliente, confidando nella dichiarazione di autenticità apposta dall’intermediario Banca ZZZ; – che, a seguito di verificazione della sottoscrizione, risultata apocrifa, con sentenza n 888/2015 (RG 557/2011), il Tribunale di Prato aveva accolto la domanda, rigettando la domanda riconvenzionale di XXX BANCA di pagamento delle rate portate dal contratto, con condanna alle spese, prontamente corrisposte dalla società attrice;

– che la sentenza richiamata aveva accertato che la somma di € 25.000,00 erogata da XXX era entrata nella disponibilità della YYY, per essere stata versata sul conto corrente n 2259, alla medesima intestato;

– che si trattava pertanto di un pagamento privo di titolo, attesa l’inesistenza di qualsiasi rapporto tra l’attrice e la convenuta, con diritto alla ripetizione delle somme corrisposte.

Tanto premesso, conveniva YYY innanzi a questo Tribunale per sentirla condannare alla restituzione delle somme corrisposte senza titolo, o la differente somma risultante dall’istruttoria, nonché alle spese processuali. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva YYY la quale contestava la domanda eccependo:

– che la nuova domanda avrebbe dovuto essere ritenuta improcedibile e inammissibile, in quanto a fronte dell’evocazione in giudizio di XXX per fare accertare la illegittimità delle richieste per assenza di titolo contrattuale riferibile alla medesima, nonché di ZZZ per essere rilevata indenne da qualsiasi obbligo restitutorio, la XXX si era limitata a chiedere il rigetto delle domande e , in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento della YYY;

– che nessuna ulteriore conclusione era stata formulata per l’ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e, quindi, del conseguente venir meno della causa giustificativa del finanziamento;

– che, nonostante l’appello promosso dalla comparente nei soli confronti di ZZZ e per la sola parte della sentenza che ha respinto le domande di accertamento dei rapporti dare/avere tra la comparente e l’Istituto di credito nonché della responsabilità di quest’ultimo per tutte le operazioni a debito effettuate e non autorizzate dalla medesima sui conti correnti a lei intestati e di condanna della banca alla restituzione dell’eventuale saldo attivo, si era determinato il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di XXX, preclusivo della domanda di ripetizione;

– che, nel merito, le somme pretese dalla società attrice non erano mai entrate nella disponibilità della convenuta, né erano dalla medesima mai state utilizzate, in quanto era stata accertata l’apocrifia delle sottoscrizioni dei documenti, sicché ella non aveva mai avuto contezza degli atti di disposizione sul conto corrente ad ella intestato;

– che tali circostanze portava a ravvisare un comportamento negligente di ZZZ Spa a causa delle plurime ed illegittime operazioni a debito eseguite da soggetti diversi sul conto corrente, senza autorizzazione della titolare.

Sulla base di tali argomentazioni, concludeva per la improcedibilità della domanda dell’attrice e, solo per l’ipotesi di ritenuta procedibilità nel merito, avanzata richiesta di chiamare in causa ZZZ Spa, per essere rilevata indenne in ipotesi di condanna.

Disposto il differimento dell’udienza di prima comparizione, onde consentire la chiamata della società terza, questa si costituiva eccependo la litispendenza rispetto alla domanda ancora pendente in appello, previa separazione della causa di garanzia da quella principale, nonché la improcedibilità per violazione dell’art 5 Dlsvo 28/2010. Nel merito, deduceva , in ipotesi, la responsabilità esclusiva o concorrente della stessa correntista nella causa dell’evento dannoso lamentato e rigettare o ridurre ogni pretesa dalla medesima avanzata..

La causa era istruita con deposito di documenti e riservata infine in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all’udienza del 3 febbraio 2022 previa concessione dei termini di cui all’art 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere affermata la piena utilizzabilità dei documenti rappresentati dalla sentenza n 888/2015 emessa dal Tribunale di Prato, pubblicata in data 29 luglio 2015, e resa nei confronti di soggetti che sono parti anche nel presente giudizio, e degli atti di impugnazione relativi.

I-SULLE DOMANDE PROPOSTE DALL’ATTRICE

L’esame della pronuncia, oramai passata in giudicato, consente di ritenere che se anche giustificata dalla non autenticità della sottoscrizione del contratto, questa presuppone, in modo non equivoco, l’accertamento della insussistenza del credito fatto valere dalla società attrice. A riguardo, infatti, va considerato che l’odierna convenuta con ordinario ed autonomo giudizio di cognizione ha avanzato domanda di accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti derivante dalla richiesta di finanziamento prestito personale n 8014405, contestando la effettiva conclusione del contratto , nonché la stessa fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso risultante, per effetto di operazioni non autorizzate, dal saldo negativo di rapporti di conto corrente effettivamente intrattenuti con ZZZ Spa. Secondo la formulazione della originaria domanda, desumibile dal contenuto della sentenza, l’accertamento richiesto concerne l’inesistenza della situazione debitoria determinata ed individuata dal contratto di finanziamento non soltanto in quanto non sottoscritto, avendo la parte debitrice disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al medesimo, ma mai concluso, contestando l’effettiva erogazione di somme in proprio favore. XXX Spa, costituendosi in giudizio, a sua volta ha concluso per il rigetto delle domande avversarie, chiedendo a sua volta la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento e la condanna della YYY al pagamento degli importi per rate scadute e non pagate.

L’accertamento coperto dal giudicato non concerne il fatto storico concernente la sottoscrizione del contratto, ma la sussistenza o meno del diritto di credito – diritto cd eterodeterminato – che trova causa giustificativa nel versamento ed erogazione delle somme in forza di titolo negoziale non soltanto mai sottoscritto ma mai effettivamente concluso. Invero, al di là della qualificazione operata dalla parte, ai sensi dell’art 2033 c.c., dovrà essere qualificata come ripetizione dell’indebito qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta per effetto della dichiarata nullità (Cass., 4.4.2014, n 7897). Ai fini della nascita dell’obbligazione restitutoria del pagamento dell’indebito viene in considerazione il fatto stesso del ricevimento di un pagamento non dovuto o perché privo di causa originaria (condictio indebiti sine causa) o perché la stessa sia successivamente venuta meno (condictio indebiti ob causa finitam). In tale prospettiva, l’oggetto del giudizio definito con sentenza sopra richiamata – per quanto riguarda la posizione di XXX, certamente passata in giudicato – è quindi incentrato sull’accertamento della pretesa di credito alla restituzione delle somme corrisposte alla odierna convenuta a titolo di finanziamento. Conseguentemente la richiesta di ripetizione di eventuali somme erogate in forza di un contratto inesistente o dichiarato nullo avrebbe dovuto essere fatta valere nel medesimo giudizio finalizzato al suo accertamento, in quanto il giudicato sostanziale conseguente alla mancata impugnazione della sentenza copre non soltanto l’esistenza o inesistenza del credito o oggetto della esplicita decisione , ma anche relativamente a quei fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti eppure non dedotti al momento della formulazione della domanda (Cass,18.7.2018, n 19113) e, in generale, su tutte le ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico giuridico. L’autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscono, tuttavia, premesse necessarie e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili ( giudicato implicito).

Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su punto decisivo costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass., 26.2.2019, n 5486).

D’altra parte, nella motivazione della pronuncia richiamata, si dà espressamente conto che l’attrice, a differenza di quanto richiesto in relazione al conto corrente n 2259 nei confronti di ZZZ , aveva richiesto una pronuncia di accertamento negativo della non debenza di somme per il “finanziamento XXX a sua volta autonomo e distinto da quello di conto corrente bancario cui accedeva” ( pagg7-8 della sentenza), risolvendo in tal modo ogni possibile equivoco interpretativo.

In forza di tali argomentazioni e della dimostrazione del formarsi del giudicato formale , ai sensi dell’art 324 cpc, della sentenza che ha accertato l’inesistenza del credito, rileva direttamente l’effetto di giudicato sostanziale (art 2909 c.c.) nel presente procedimento, (Cass., ord. 24834 del 2017) che comporta l’integrale rigetto della domanda introdotta in ordine alla medesima pretesa di credito già oggetto di statuizione in ragione dell’effetto preclusivo conseguente. In applicazione dei principi che regolano la soccombenza, infine, parte attrice deve essere condannata all’integrale pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto della ridotta attività svolta e del valore della controversia.

II- SULLE DOMANDE PROPOSTE NEI CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA Le medesime considerazioni non possono essere svolte per quanto concerne le ulteriori domande avanzate dalla YYY nei confronti della terza chiamata. Invero, l’esame della documentazione processuale sopra richiamata consente di escludere che, relativamente a tali ultime domande, si sia formato il giudicato formale a seguito della impugnazione proposta.

Relativamente a tali domande, in astratto, dovrebbe essere disposta la preventiva separazione delle cause ai sensi dell’art 279, n 5, c.p.c., dichiarando la litispendenza, come richiesto dalla società chiamata in causa, in considerazione della identità dell’oggetto dei giudizi ancora pendenti. Vero è infatti che la situazione di accertata litispendenza non consente il ricorso all’istituto di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2, il quale postula che l’autorità di una sentenza venga invocata in un diverso processo, mentre nell’ipotesi della litispendenza sono diversi i giudici dinnanzi ai quali pende la medesima causa; difetta, quindi, la stessa possibilità di risolvere il rapporto tra i diversi giudici investiti della medesima causa, pendente in gradi diversi, mediante la sospensione di cui al citato art. 337, comma 2.

In questo senso, del resto, si è pronunciata la Corte di Cassazione, affermando il principio per cui “il disposto dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. – che contempla la possibilità di sospendere la causa perché in essa è invocata l’autorità di una sentenza pronunciata in un diverso processo in cui detta sentenza sia impugnata – presuppone la necessità di due decisioni; una nella controversia che costituisce l’indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell’altra o nella quale viene decisa una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l’altra nel secondo processo (che viene sospeso) nel quale si dibattono questioni consequenziali o domande più ampie. Ove invece tra le due controversie vi sia assoluta identità di domande, non può trovare applicazione il cit. art. 337, bensì sorge l’obbligo per il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, e quindi anche in Cassazione, di eliminare una delle due controversie in base al criterio della prevenzione, dichiarando la litispendenza nella causa successivamente instaurata, salva la preclusione derivante dal relativo giudicato” (Cass. n. 2556 del 1986).

In realtà, l’art. 39 c.p.c., comma 1, postula esclusivamente la pendenza della medesima causa dinnanzi a giudici diversi, ponendo a carico del giudice successivamente adito l’obbligo di dichiarare, anche d’ufficio, la litispendenza in qualsiasi stato e grado del processo. A norma dell’art. 39 c.p.c., comma 1, quindi, qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in I primo grado, penda davanti al giudice dell’impugnazione, indipendentemente da ogni indagine sulla competenza sia propria sia del giudice precedentemente adito (Cass, Sez. U, l 12/12/2013, n 27846; Cass. n. 5666 del 1986).

Purtuttavia, nel caso di specie, la introduzione delle domande nel presente giudizio nei confronti della terza chiamata, siccome formulate dalla convenuta in via esclusivamente subordinata (per l’ipotesi di eventuale accoglimento delle domande avanzate dall’attrice), ne preclude in ogni caso l’esame del merito, riservato in ogni caso al processo di appello, senza necessità di disporre la preventiva separazione delle cause ai sensi dell’art 279, n 5, c.p.c., al fine di dichiararne la litispendenza.

Peraltro, in ragione di tale formulazione, che ha giustificato la chiamata in giudizio di ZZZ, si ritiene che sussistano le condizioni per l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da XXX BANCA Spa, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di YYY, con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2018 , nonché sulle ulteriori domande di garanzia proposte in via subordinata nei confronti di ZZZ Spa, in persona del legale rappresentante p.t.., , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) rigetta

le domande proposte dall’attrice, atteso l’intervenuto giudicato;

b) condanna l’attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2450,00 , per compenso professionale, oltre I.V.A, C.P.A. e spese generali nella misura di legge;

c) dichiara
l’inammissibilità delle domande proposte nei confronti della terza chiamata, con compensazione delle spese di lite.

Così deciso il 22 agosto 2022 dal Tribunale di Prato , in persona del giudice istruttore, dott., in funzione di giudice unico.

Il Giudice istr. ed .est.

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